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20.304 · Iniziativa cantonale · 2020-01-24

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Modifica della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie; LVAMal; RS 832.12)

L'articolo 16 Approvazione delle tariffe dei premi è così completato al capoverso 6:

6 Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono esporre agli assicuratori e all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi stimati e alle tariffe dei premi previste per il loro territorio; la procedura di approvazione non deve esserne ritardata. I Cantoni possono esigere dagli assicuratori e dall'autorità di vigilanza le informazioni necessarie a tal fine. Tali informazioni non possono essere rese pubbliche né comunicate a terzi.

Begründung

Il ruolo dei Cantoni nella procedura d'approvazione dei premi, invero consistente già di per sé nella sola facoltà di esprimere un parere all'Autorità di vigilanza, è stato ulteriormente e pesantemente limitato dalla decisione della stessa di non più fornire ai Cantoni, dal 2019 e ai fini della loro analisi, i dati relativi ai premi. L'UFSP giustifica il suo atteggiamento restrittivo proprio con l'attuale formulazione dell'articolo 16 cpv. 6 LVAMal, che limita il parere cantonale all'aspetto dei costi.

Sulla base di informazioni parziali che omettono una visione completa di costi e premi, risulta impossibile per i Cantoni formulare delle osservazioni pertinenti e incisive a sostegno del compito che l'Autorità di vigilanza è chiamata a compiere, ossia approvare i premi malattia.

È infatti ferma convinzione dei Cantoni che l'analisi sui costi sia indissolubile da una valutazione dei premi, essendone loro diretta conseguenza e rappresentando l'elemento cardine della spesa sanitaria per il cittadino. Ed è proprio la valutazione sui premi proposti dai singoli assicuratori malattie il vero valore aggiunto del parere cantonale: il Cantone, dopo aver valutato i costi sia complessivi che delle singole casse, indica quali proposte di premio reputa plausibili e quali troppo elevate o troppo basse, spiegandone i motivi e raccomandando dei correttivi.

Più in generale, il Cantone di Ginevra, che negli anni ha sviluppato approfondite competenze al riguardo, ritiene di fondamentale importanza il ruolo di vigilanza assunto dai Cantoni, che va mantenuto e semmai rafforzato. Situandosi l'assicurazione sociale malattia nel settore dell'economia pubblica, un controllo democratico non solo da parte della Confederazione, ma anche dei Cantoni, è imperativo. Sono infatti questi ultimi che meglio conoscono la propria realtà sanitaria, dispongono di elevate competenze e si assumono responsabilità e oneri nel garantire le cure alla propria popolazione, alla quale devono render conto.

Con la presente modifica si vuole ripristinare la formulazione degli ex articoli 61 cpv. 5 e 21a LAMal, abrogati con la messa in vigore della legge sulla vigilanza.

Più forza ai Cantoni. Informazioni complete ai Cantoni ai fini di una presa di posizione pertinente nella procedura di approvazione dei premi malattia | Lexipedia | Lexipedia