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20.3053 · Interpellanza · 2020-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In due recenti e discutibili sentenze (E962/2019 e F7195/2018), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha posto criteri sproporzionatamente restrittivi per il trasferimento Dublino di richiedenti l'asilo verso l'Italia e la Bulgaria e per le condizioni di accoglienza in questi Paesi. Ai fini del trasferimento il TAF richiede infatti garanzie individuali concrete dalle autorità italiane (nel caso di famiglie) e bulgare (nel caso di persone particolarmente vulnerabili).

In questo contesto invito in Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Oltre alla Svizzera, vi sono altri Stati Dublino che per il trasferimento richiedono garanzie individuali dallo Stato di accoglienza?

2. La richiesta di garanzie individuali è conforme allo spirito dell'Accordo di Dublino? In che misura il Consiglio federale ritiene che ne infici il funzionamento?

3. Quali meccanismi sono disponibili a livello dell'Accordo per verificare ed esigere il rispetto di standard minimi nell'ambito dell'alloggio? Cosa intraprende la Svizzera nei due casi concreti?

4. Quante persone per le quali in realtà, in virtù dell'Accordo Dublino, sarebbero competenti l'Italia (famiglie) e la Bulgaria (persone particolarmente vulnerabili) hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera prima e dopo la pubblicazione delle due suddette sentenze? In altre parole, successivamente alle due sentenze si è constatato un aumento delle domande d'asilo di famiglie e persone particolarmente vulnerabili per le quali sarebbero competenti l'Italia o la Bulgaria?

5. Alle autorità svizzere è noto se i richiedenti l'asilo si appellano di propria iniziativa alle due sentenze?

6. Le autorità competenti sono in gradi di quantificare le conseguenze finanziarie cagionate finora dalle due suddette sentenze per i contribuenti svizzeri?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì. In virtù di una sentenza della Corte costituzionale tedesca del 10 ottobre 2019 (2 BvR 1380/19), in seguito alle modifiche apportate al sistema d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, riconducibili al Decreto sicurezza e immigrazione 113/2018 (cosiddetto Decreto "Salvini"), anche le autorità d'asilo tedesche sono tenute ad esigere garanzie individuali concrete da parte dell'Italia nel quadro del trasferimento di richiedenti.

2. Il regolamento Dublino III disciplina quale Stato Dublino è competente per il trattamento di una domanda d'asilo. I trasferimenti sono in linea di massima inammissibili in presenza di lacune nel sistema d'asilo dello Stato in questione. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ritenuto che né in Italia né in Bulgaria sussistano lacune tanto gravi. Sul piano giuridico gli Stati dispongono pertanto di un margine di manovra per esigere garanzie in occasione del trasferimento di determinati gruppi di persone verso questi due Paesi. In situazioni precarie di alloggio e assistenza anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) subordinano l'ammissibilità dei trasferimenti alla presentazione di queste garanzie.

3. Il sistema Dublino si fonda sul presupposto che tutti gli Stati Dublino rispettino le disposizioni rilevanti di diritto internazionale ed europeo. La Commissione europea può avviare procedure d'infrazione contro Stati membri dell'UE in presenza di indizi di violazioni del diritto europeo. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) rispetta la giurisprudenza del TAF ed è in contatto con l'Italia al fine di ottenere garanzie più differenziate. I casi Dublino di competenza della Bulgaria sono esaminati singolarmente come gli altri casi.

4. La categoria delle persone particolarmente vulnerabili non è rilevata statisticamente dato che possono sussistere numerosi motivi per considerare tale una persona. Nel 2019 l'Italia ha approvato il trasferimento dalla Svizzera di 39 famiglie nel quadro di Dublino mentre la Bulgaria ha acconsentito al trasferimento di 13 famiglie. Dalle sentenze menzionate non è stato constatato alcun aumento delle domande d'asilo di competenza dell'Italia o della Bulgaria secondo i criteri del regolamento Dublino III.

5. Nella sua prassi la SEM tiene conto della giurisprudenza del TAF senza che i richiedenti l'asilo debbano farla valere esplicitamente.

6. Non è possibile stimare le conseguenze finanziarie. Nelle sentenze menzionate il TAF ha semplicemente chiesto alla SEM di riesaminare i casi alla luce delle circostanze concrete o di procedere a un esame ancora più differenziato.

Risposta del Consiglio federale.