20.3070 · Interpellanza · 2020-03-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Un agente patogeno che si sta diffondendo in modo epidemico esige che il Governo nazionale adotti misure nel settore della sanità pubblica. Queste misure includono il divieto delle manifestazioni di grandi dimensioni, tra cui rientrano anche le assemblee generali di società anonime quotate in borsa, che hanno per lo più luogo in primavera. Dato che prescrizioni legali vincolanti impongono che le assemblee generali siano svolte alla presenza fisica dei membri, numerose imprese sono obbligate ad annullare le assemblee generali già annunciate e rinviarle a data da stabilire.
In questo contesto pongo al Consiglio federale le seguenti domande.
La legge prescrive che l'assemblea generale sia tenuta entro sei mesi dal termine dell'esercizio finanziario. Anche se secondo la dottrina dominante si tratta di una prescrizione meramente amministrativa, le società hanno un interesse pratico a svolgere le assemblee generali in tempo utile: il rendiconto agli azionisti relativo all'esercizio finanziario concluso e le loro decisioni in merito dovrebbero aver luogo tempestivamente e non soltanto quando l'esercizio finanziario successivo è ormai a metà del suo corso. E gli azionisti hanno un manifesto interesse a che i dividendi siano decisi e pagati tempestivamente. Un rinvio seriale delle assemblee generali a tempo indeterminato non è pertanto accettabile.
1. Il Consiglio federale dispone della competenza per sospendere, in caso di una situazione d'emergenza duratura, la prescrizione legale secondo cui le assemblee generali delle società anonime devono obbligatoriamente essere tenute alla presenza fisica dei membri?
2. Ritiene possibile, in virtù del diritto d'urgenza, dichiarare temporaneamente applicabile la disposizione di cui all'articolo 701d D-CO sull'assemblea generale virtuale conformemente alla corrente revisione del diritto della società anonima? E ciò anche senza che sia previsto dagli statuti (simili disposizioni statutarie non esistono logicamente ancora)?
3. Per il futuro, ritiene sia necessario legiferare in vista di possibili scenari di questo tipo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 16 marzo 2020, conformemente all'articolo 7 della legge sulle epidemie (RS 818.101), il Consiglio federale ha proclamato la "situazione straordinaria" in Svizzera e inasprito ulteriormente le misure a tutela della popolazione. In base all'ordinanza 2 COVID-19 le manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie, sono state temporaneamente vietate.
Una disposizione speciale è stata prevista nell'ordinanza 2 COVID-19 per le assemblee di società: l'organizzatore può disporre che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto per scritto o in forma elettronica oppure mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore (art. 6b ordinanza 2 COVID-19).
La revisione in corso del diritto della società anonima (16.077) intende soddisfare la necessità d'intervento in occasione di scenari simili, in quanto prevede nuove possibilità che permettono agli azionisti di esercitare i loro diritti a distanza.
Risposta del Consiglio federale.