20.3087 · Postulato · 2020-03-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sui provvedimenti di protezione adottabili in virtù della legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201) per reagire chiaramente ai blocchi esteri delle forniture destinate alla Svizzera. Il Consiglio federale dovrà altresì determinare se nel nostro Paese sono necessarie modifiche legislative in seguito ai provvedimenti esteri di stampo sempre più protezionistico che ostacolano la libera circolazione delle merci.
Begründung
Con l'avanzare della pandemia di coronavirus, a marzo 2020 numerosi Stati limitrofi hanno cominciato a confiscare carichi di materiale medico di protezione destinati alla Svizzera. Questi blocchi mettono a repentaglio la lotta all'epidemia a livello continentale, l'attività del personale medico (che, va ricordato, proviene spesso dai Paesi europei confinanti) e le vite di un numero incalcolabile di esseri umani. Non più tardi di due anni fa, mentre imperversava un'ondata di siccità, alcuni Paesi limitrofi avevano confiscato carichi di mangime destinati alla Svizzera; molti contadini del nostro Paese erano stati costretti ad abbattere il bestiame mentre i produttori europei di mangime non potevano vendere la propria merce.
La legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201) prevede la protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero. Resta da chiarire se questa legge permette alla Svizzera di contrastare efficacemente gli effetti dei regolamenti protezionistici esteri. Se così non fosse sorge spontaneo chiedersi se non sia opportuno modificare la legislazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le misure di politica commerciale sono promulgate sulla base delle regole determinanti contenute nella legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201) e nella legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). L'articolo 1 della legge federale sulle misure economiche esterne - disposizione sulla quale si fonda l'introduzione di misure di protezione sotto forma di restrizioni quantitative - autorizza il Consiglio federale a limitare l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali.
L'articolo 7 LTD autorizza il Consiglio federale a mutare le aliquote oppure a gravare di diritti doganali le merci esenti se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali.
Oltre alle misure protezionistiche di politica commerciale contenute nelle leggi di cui sopra, il diritto svizzero contempla anche potenziali misure restrittive degli scambi commerciali per determinati beni.
Per esempio, la legge sugli agenti terapeutici (art. 50 cpv. 1; RS 812.21), la legge sulle epidemie (art. 44 cpv. 2 lett. c; RS 818.101) e la legge sull'approvvigionamento del Paese (art. 31; RS 531) permettono al Consiglio federale di prevedere restrizioni o divieti di importazione e di esportazione. L'obbligo d'autorizzazione per l'esportazione di dispositivi medici di protezione imposto dal Consiglio federale in data 25 marzo 2020 si fonda sull'articolo 7 della legge sulle epidemie.
A seguito dei colloqui del Consiglio federale con la Commissione europea e i governi degli Stati limitrofi, il 21 marzo la Svizzera è stata esonerata dall'obbligo d'autorizzazione per l'esportazione di dispositivi medici di protezione introdotto dall'UE il 15 marzo. Pertanto, è di nuovo possibile importare liberamente questo tipo di materiale dai Paesi dell'UE e dell'AELS. Per garantire l'approvvigionamento interno, il 25 marzo il Consiglio federale ha deciso di assoggettare l'esportazione di dispositivi medici di protezione all'obbligo d'autorizzazione; il 3 aprile questa misura è stata estesa a determinati farmaci importanti. Dall'obbligo sono esonerati i Paesi dell'UE e dell'AELS, purché sia garantita la reciprocità. L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha allentato i controlli sulle esportazioni in seguito al miglioramento della situazione di approvvigionamento.
Per determinare se, in reazione ai blocchi esteri o alle limitazioni delle forniture destinate alla Svizzera, sia necessario adottare misure restrittive degli scambi commerciali in virtù delle basi legali summenzionate occorre ponderare gli interessi in maniera globale. A tale scopo non basta tenere conto solamente della situazione particolare dei settori economici svizzeri interessati dalle misure adottate all'estero o dalle condizioni che vi regnano, ma occorre prendere in considerazione anche gli interessi potenzialmente divergenti di produttori ed esportatori da un lato e consumatori e importatori dall'altro. Inoltre, nell'attuare misure economiche esterne vanno rispettati gli impegni di diritto internazionale, nello specifico gli accordi dell'OMC e gli accordi di libero scambio.
Il Consiglio federale ritiene che le basi legali attuali permettano di tutelare gli interessi economici della Svizzera e di reagire in modo appropriato a una situazione straordinaria.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.