20.3102 · Interpellanza · 2020-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale intende autorizzare il rinvio obbligatorio di persone in provenienza dall'Italia che presentano la sintomatologia del Coronavirus? Per quale motivo ciò non é ancora stato fatto? Quale legge impedisce una tale ragionevole misura a protezione della popolazione?
Begründung
Durante l'odierna conferenza stampa Christian Bock, direttore dell'Amministrazione federale delle dogane, ha confermato che al momento non è possibile vietare l'entrata in Svizzera di cittadini italiani in seguito ai controlli, ma solo raccomandare di tornare indietro. Per vietare l'entrata è necessario un ordine del Consiglio federale.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene poco opportuno introdurre controlli sanitari alla frontiera, in particolare in quanto il periodo di incubazione ammonta di norma a due settimane e i sintomi non sono riconoscibili in ugual misura in tutti i malati. Con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus, proteggere la popolazione in Svizzera e salvaguardare le capacità del nostro sistema sanitario, il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha invece deciso, in sintonia con le disposizioni determinanti del codice frontiere Schengen, di ripristinare i controlli alla frontiera con l'Italia e di introdurre restrizioni d'entrata. Prima di allora era soltanto possibile raccomandare a una persona di tornare in Italia. Il Governo federale ha poi inasprito ulteriormente tali restrizioni estendendo gradualmente i controlli alla frontiera a tutti i Paesi ad eccezione del Liechtenstein. In linea di massima possono entrare in Svizzera soltanto le persone che rientrano nelle categorie seguenti: i cittadini svizzeri, le persone in possesso di un titolo di soggiorno svizzero o i frontalieri per motivi professionali (art. 3 cpv. 1bis dell'ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24), le persone che dispongono di un'assicurazione di un permesso di dimora e i beneficiari della libera circolazione delle persone con un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e in possesso di un attestato di notifica (art. 3 cpv. 1 lett. a-c dell'ordinanza 2 COVID-19). Infatti, in virtù dell'articolo 5 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), è possibile limitare i diritti conferiti dall'Accordo per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblici. Le restrizioni di movimento imposte dalla Svizzera sono simili a quelle emanate nei Paesi limitrofi.
Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di allentare in maniera progressiva le restrizioni d'entrata parallelamente alla graduale riapertura della vita economica. In una prima fase, dall'11 maggio 2020 sono trattate le domande di lavoratori dell'UE/AELS e di Paesi terzi presentate rispettivamente prima del 25 o del 19 marzo. Se la situazione epidemiologica lo consentirà, in una seconda fase potranno essere trattate tutte le domande di lavoratori UE/AELS effettivamente in grado di esercitare la loro attività in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.