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20.3109 · Mozione · 2020-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie al fine di garantire lo scambio di dati tra autorità in caso di indagini condotte dalle autorità penali, dalla polizia del commercio o dalla polizia degli stranieri.

Begründung

In Svizzera, le indagini penali oppure di polizia del commercio o degli stranieri e l'individuazione di traffici illegali che causano danni milionari alle PMI, ai lavoratori e allo Stato sono sovente ostacolate o addirittura impedite dal malfunzionamento dello scambio di dati tra le autorità dei diversi livelli statali (autorità di perseguimento penale, migratorie e sociali). Questa situazione è nota ed è sfruttata senza alcuna remora dai criminali.

Quale esempio occorre menzionare i clan famigliari stranieri che distruggono il commercio indigeno mediante affari illegali. il modus operandi è noto: i membri del clan fondano un'impresa in diversi settori (saloni di parrucchieri, ristoranti, posa di ponteggi, centri di manicure, ecc.), accumulano debiti, non pagano i salari e le imposte, non conteggiano i contributi sociali e l'imposta sul valore aggiunto. Prima che le loro macchinazioni illegali vengano alla luce dichiarano il fallimento e creano in fretta la prossima impresa per occultare il modo di procedere. Gli impiegati che cercano di difendersi vengono intimiditi e minacciati. Queste strutture a clan danneggiano in primo luogo Ie PMI indigene, che rispettano le regole, e i contribuenti.

L'attuale legislazione tende a ostacolare notevolmente o addirittura impedire le indagini condotte nei confronti di questi clan. Per fermarli occorre uno scambio di dati rapido, agevole e privo di ostacoli tra le autorità dei diversi livelli statali (polizia, servizi migratori, uffici regionali di collocamento, servizi sociali, ecc.). Dato che sovente le attività dei clan famigliari hanno un carattere sovracantonale, la Confederazione deve dirigere le operazioni e creare le basi legali necessarie.

Contributo della Televisione della Svizzera tedesca SRF del 15.01.2020 in merito:

https://www.srf.ch/news/schweiz/geschaefte-im-geruestbau-nordmazedonier-clan-im-visier-der-justiz

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Accogliendo la mozione 18.3592 Eichenberger (Scambio di dati di polizia su scala nazionale), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare una banca dati centrale di polizia su scala nazionale o una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali di polizia esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia in merito a persone e ai loro precedenti in tutta la Svizzera. fedpol sta creando le pertinenti basi legali nella legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361). È pertanto già tenuto conto della richiesta alla base della presente mozione di migliorare lo scambio d'informazioni. Il Consiglio federale è disposto a esaminare, nel quadro dell'attuazione della mozione Eichenberger, se occorre proporre ulteriori modifiche legali per migliorare lo scambio d'informazioni di polizia come chiesto dalla mozione.

Secondo il Consiglio federale non occorre alcun intervento legislativo nel quadro della procedura penale. Le autorità penali (ad es. in presenza di un sospetto di un reato in materia di fallimento o esecuzione) dispongono di ampie possibilità per acquisire le informazioni necessarie: in particolare, possono ad esempio acquisire gli atti di altri procedimenti (art. 194 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]) oppure richiedere informazioni e rapporti (art. 195 CPP). In determinati casi, il CPP obbliga le autorità penali a informare altre autorità in merito a procedimenti. I Cantoni possono inoltre prevedere altri obblighi o diritti di comunicazione delle autorità penali (art. 75 cpv. 4 CPP).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.