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20.3152 · Mozione · 2020-04-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato, nel quadro del messaggio relativo al COVID-19, di prorogare la durata delle fideiussioni solidali, da cinque a otto anni al massimo, e il termine previsto per l'ammortamento dei crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261), da cinque a otto anni.

Una minoranza della Commissione (Knecht, Salzmann) propone di respingere la mozione.

Begründung

L'economia svizzera, in particolare le PMI, è fortemente colpita dalla crisi causata dal coronavirus, una crisi senza precedenti per il nostro Paese. La modifica d'ordinanza proposta permetterebbe di agevolare le imprese. Prorogare il termine di rimborso da cinque a otto anni consentirebbe anche di limitare le perdite della Confederazione in caso di mancato rimborso dei crediti da lei garantiti in solido nel quadro delle misure volte ad attenuare le ripercussioni sull'economia e sulla società causate da tale crisi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il termine per il rimborso dei crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261) è il risultato di un compromesso. Infatti, oltre a concedere tempo sufficiente alle aziende mutuatarie, il termine previsto dall'ordinanza tiene conto anche dei rischi per la Confederazione. Una durata troppo breve graverebbe eccessivamente i mutuatari, accrescendo il rischio di insolvenza e quindi i rischi per la Confederazione. I rischi per la Confederazione aumenterebbero, tuttavia, anche se la durata fosse eccessivamente lunga.

Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza, la durata massima dei crediti garantiti è di cinque anni. Se l'ammortamento entro i termini prescritti comporta gravi difficoltà per il mutuatario, sulla base dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza la banca partecipante può prorogare il termine una tantum di due anni con il consenso dell'organizzazione che concede fideiussioni. La condizione di "grave difficoltà" discende dal diritto fiscale vigente (cfr. art. 166 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [RS 642.11] sulle facilitazioni di pagamento di crediti fiscali).

Il Consiglio federale ritiene che la norma si regga su un compromesso equilibrato. Con la possibilità di proroga le è stata inoltre conferita la flessibilità necessaria per trovare una soluzione adeguata nel singolo caso.

Inoltre, per un credito COVID-19 medio di 150 000 franchi (al 20.4.2020) un rimborso in cinque anni presuppone un versamento annuo di 30 000 franchi (o, in caso di proroga del termine, di ca. 22 000 fr. all'anno). Ciò è economicamente sostenibile per un'impresa redditizia a medio termine. Le parti, e in particolare i mutuatari, al momento della concessione e dell'assunzione del credito erano a conoscenza dei termini di ammortamento, che si possono evincere facilmente dagli articoli 5 e 13 dell'ordinanza e dalle spiegazioni all'ordinanza.

Il Consiglio federale non intende pertanto modificare l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. La modificata proposta genererebbe un'inutile incertezza giuridica in un sistema di fideiussioni del credito che finora si è dimostrato funzionare molto bene nel garantire la liquidità necessaria alle imprese colpite dalla pandemia.

L'Esecutivo è invece disposto a esaminare, nell'ambito della trasposizione dell'ordinanza nel diritto ordinario, l'adozione di misure per il singolo caso, anche per quanto riguarda eventuali proroghe dei termini.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.