20.3182 · Mozione · 2020-05-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a completare la normativa legale vigente o creare una nuova normativa per punire i reati commessi con esplosivi tesi all'ottenimento illecito di patrimonio.
Begründung
Con 20 casi, nel 2019 il problema degli attacchi con esplosivi ai bancomat si è acuito in Svizzera, in particolare nelle zone di frontiera. Questi attacchi comportano gravi conseguenze: messa in pericolo della vita e dell'integrità fisica (del personale, di clienti o di terzi), pesanti danni, problemi assicurativi, danni d'immagine per le banche, la Posta e le FFS e infine indebolimento dell'approvvigionamento di base di contanti. Questi attacchi con esplosivi sono commessi da bande internazionali di professionisti.
Attualmente, chi cagiona un'esplosione rischia una pena detentiva non inferiore a un anno, in caso di danno di lieve importanza addirittura soltanto una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 223 n. 1 CP). Nei Paesi limitrofi sono comminate pene da cinque a dieci anni o si stanno inasprendo le pene previste.
Ma soprattutto nel caso di queste fattispecie estere sussiste un legame diretto tra il reato con esplosivi e il reato patrimoniale, comparabile ad esempio con la fattispecie della rapina secondo l'articolo 140 numero 1 CP ("Chiunque commette un furto usando violenza...").
Il fatto di cagionare un'esplosione per ottenere valori patrimoniali è particolarmente riprovevole e deve essere punito di conseguenza, tanto più che una pena più severa esplica comprovatamente un effetto dissuasivo. Sono ipotizzabili sia l'integrazione dell'articolo 140 CP (rapina) o dell'articolo 223 CP (esplosione) sia l'emanazione di una nuova fattispecie penale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Varie disposizioni penali sono applicabili ai reati evocati dall'autore della mozione, anche se va rilevato che in Svizzera non è stata pronunciata alcuna recente sentenza in merito a casi di questo tipo, perlomeno non a nostra conoscenza. Si tratta in primo luogo delle disposizioni del titolo settimo del Codice penale (CP; RS 311.0) sui reati di comune pericolo. A seconda che l'autore del reato abbia utilizzato gas o esplosivi, si applica la fattispecie dell'esplosione (art. 223 CP) o dell'uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP). Per entrambi i reati è prevista la medesima pena, ossia una pena detentiva da uno a vent'anni, una delle pene più severe comminate dal CP.
Sono parimenti adempiute le fattispecie del furto (art. 139 CP) e del danneggiamento (art. 144 CPP) ed eventualmente anche dei reati contro la vita e l'integrità della persona (art. 111 segg. CP) se le esplosioni ledono terzi. Tra queste fattispecie sussiste un concorso reale di reati cosicché in caso di condanna la pena per il reato più grave deve essere aumentata in maniera adeguata (art. 49 CP). Visto che la pena edittale va da uno a vent'anni (in caso di omicidio può andare da dieci anni a una pena detentiva a vita, ossia la sanzione più severa comminata dal CP), il giudice può infliggere una pena individuale commisurata alla colpa. I reati evocati dall'autore della mozione possono quindi essere sanzionati in Svizzera con pene simili o identiche a quelle irrogate nei Paesi limitrofi.
La fattispecie della rapina (art. 140 CP) non è invece pertinente poiché, secondo tale fattispecie, la violenza deve essere diretta in maniera mirata contro una persona, il che non avviene nei casi illustrati. Per questo motivo un furto è punito in maniera meno severa rispetto a una rapina.
Occorre inoltre tenere presente che la pena edittale deve includere non soltanto il caso più grave ipotizzabile, ma anche quello più lieve. Per questo motivo le pene minime devono poter essere previste o aumentate soltanto in maniera assai selettiva. In tale contesto va osservato che gli elementi costituitivi del reato di cui all'articolo 224 CP sono adempiuti anche se non si verifica alcuna esplosione: per compiere il reato basta un tentativo idoneo.
Va infine osservato che sostanze esplosive possono essere fabbricate anche a partire da prodotti chimici di uso corrente. Il possesso e l'importazione di tali sostanze saranno pertanto limitate conformemente al messaggio concernente la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 151), attualmente trattato dalle Camere. Il messaggio intende prevenire, nella misura del possibile, anche i reati di questo tipo.
Il diritto vigente concede ai giudici un ampio margine di apprezzamento per pronunciare nel singolo caso una pena commisurata alla colpa. Per i motivi illustrati il Consiglio federale non ritiene opportuno limitare questo margine di apprezzamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.