20.3192 · Mozione · 2020-05-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Le basi legali devono essere adeguate affinché l'indennità per lavoro ridotto corrisposta conformemente agli articoli 31 segg. della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) ammonti almeno a 4000 franchi per un posto a tempo pieno. Per i dipendenti a tempo parziale questo principio va applicato in maniera proporzionale al tasso d'occupazione.
Begründung
Il lavoro ridotto ha lo scopo, in periodi economicamente difficili, di conservare i posti di lavoro. È uno strumento importante per sostenere l'economia in situazioni di crisi. L'indennità per lavoro ridotto, finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione, ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno. Anche quando percepiscono un salario regolare, i lavoratori con un basso reddito devono contare ogni centesimo. In caso di lavoro ridotto può succedere che subiscano una perdita di guadagno fino al 20 per cento anche per vari mesi. Molte economie domestiche si ritrovano così in poco tempo a vivere con salari inferiori al minimo vitale e devono ricorrere all'assistenza sociale. Occorre provvedere affinché i lavoratori che percepiscono un basso reddito non subiscano perdite di guadagno durante il periodo di lavoro ridotto. In questo modo possono mantenere il potere d'acquisto ed è possibile rafforzare l'economia e ridurre gli oneri dell'assistenza sociale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obiettivo dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) non è quello di garantire il sostentamento dei lavoratori. L'ILR è concepita unicamente per evitare che i lavoratori il cui lavoro è temporaneamente ridotto o sospeso si ritrovino in disoccupazione totale; le aziende possono così mantenere i loro collaboratori. In questo l'ILR si distingue dall'aiuto sociale, strumento impostato invece sul principio del bisogno e finalizzato a garantire in ogni caso un minimo vitale. Per le persone in cerca d'impiego che percepiscono un reddito particolarmente basso le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e quelle dell'aiuto sociale devono potersi integrare a vicenda.
La misura proposta nella mozione avrebbe notevoli svantaggi per i datori di lavoro. Questi ultimi sono infatti tenuti ad anticipare l'ILR e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga (art. 37 cpv. 1 LADI della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI ; RS 837.0]).
Successivamente, i datori di lavoro fanno valere tutti i diritti all'indennità dei loro lavoratori presso la cassa di disoccupazione designata (art. 38 cpv. 1 LADI). Con la misura proposta si troverebbero pertanto a dover anticipare ai collaboratori un importo più elevato (almeno 4000 franchi) del salario convenuto contrattualmente, rischiando di superare le possibilità finanziarie dell'azienda.
In pratica ciò equivarrebbe a introdurre un salario minimo legale per i lavoratori in lavoro ridotto. L'ILR non è lo strumento adeguato a tale scopo. Inoltre, nel 2014 è stata respinta con il 76 per cento dei voti un'iniziativa popolare volta a introdurre un salario minimo di 4000 franchi a livello nazionale. Il modo più appropriato per estendere la protezione dei lavoratori sarebbe quello di stipulare contratti collettivi di lavoro, in particolare fissando un salario minimo adeguato alle capacità economiche del ramo. I Cantoni hanno inoltre la possibilità di introdurre salari minimi legali per garantire il minimo vitale e lottare così contro la povertà.
A causa della pandemia e delle misure imposte per contenere la diffusione del virus, le aziende svizzere hanno dovuto fare ampio ricorso all'ILR per evitare il licenziamento dei loro collaboratori. Il Consiglio federale ha tenuto conto della situazione straordinaria estendendo il diritto all'ILR fino al 31 agosto 2020 e semplificando la procedura di domanda fino al 31 dicembre 2020.
La partecipazione della Confederazione, aumentata di sei miliardi di franchi in virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), non basta a coprire tutti i costi supplementari dell'AD. Per evitare di attivare il freno all'indebitamento (secondo l'art. 90c cpv. 1 LADI), il Consiglio federale ha sottoposto alle due Camere ad agosto 2020 una revisione della LADI che prevede un finanziamento supplementare dell'AD per la copertura dei costi dell'ILR. In questo modo potranno essere coperti i costi risultanti dalla forte domanda di ILR e dalla sua estensione ad altri gruppi di beneficiari nel corso del 2020.
L'adozione di un guadagno determinante di 4000 franchi (calcolato sulla base di un'attività a tempo pieno) per la perdita di lavoro computabile nel quadro dell'ILR farebbe aumentare del quattro per cento circa le spese per il lavoro ridotto. Questa quota è probabilmente stimata al ribasso, dato che nelle aziende potrebbe tendenzialmente esservi un numero maggiore di beneficiari di ILR con un reddito modesto la cui indennità dovrebbe essere aumentata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.