20.3193 · Mozione · 2020-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le basi legali vanno adeguate in modo che la Confederazione sostenga economie domestiche e persone singole mediante un pagamento diretto una tantum non rimborsabile, se il loro reddito è inferiore a quello che dà diritto alle prestazioni complementari. Il pagamento una tantum deve ammontare ad almeno 1000 franchi a persona. Ne vanno detratti eventuali altri pagamenti d'urgenza della Confederazione, in particolare gli aiuti finanziari d'emergenza per gli operatori culturali.
Begründung
La crisi del coronavirus colpisce in modo particolarmente duro le persone singole, le famiglie e le economie domestiche in condizioni finanziarie precarie, che spesso perdono parti sostanziali delle loro entrate, mentre le loro uscite aumentano (spese supplementari per le misure d'igiene, la salute, l'insegnamento a casa, gli acquisti). Di solito queste economie domestiche non hanno riserve finanziarie e hanno quindi bisogno di un aiuto immediato rapido e senza formalità burocratiche. Caritas stima che di una tale misura beneficerebbero circa un milione di persone, il che corrisponde a un importo complessivo di un miliardo di franchi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per attenuare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 per le persone singole e le economie domestiche, nel marzo del 2020 il Consiglio federale ha adottato provvedimenti rapidi e mirati. Da un lato, si è proceduto a diversi ampliamenti e semplificazioni per quanto riguarda il diritto all'indennità per lavoro ridotto dell'assicurazione contro la disoccupazione; per evitare l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione, tutti gli aventi diritto ricevono 120 indennità giornaliere supplementari. Dall'altro, il Consiglio federale ha introdotto un'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. All'inizio di luglio del 2020 la durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto è stata prolungata da 12 a 18 mesi e il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è stato prorogato fino al 16 settembre 2020. Inoltre, l'Esecutivo ha messo a disposizione aiuti immediati per gli operatori culturali. Una parte consistente delle economie domestiche in Svizzera ha già beneficiato di questo sostegno. Fino alla fine di luglio sono state concesse indennità per lavoro ridotto per circa 1,9 milioni di salariati e pagate circa 172 000 indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
Laddove queste misure non bastano a evitare il rischio che il sostentamento non sia più garantito, intervengono le prestazioni sociali di Cantoni e Comuni destinate specificamente alle persone con risorse finanziarie limitate, tra cui in particolare l'aiuto sociale. Questo meccanismo è conforme alla ripartizione federalistica delle competenze nel sistema della sicurezza sociale in Svizzera, valido anche nella situazione di crisi attuale.
Un pagamento diretto forfettario una tantum da parte della Confederazione alle persone singole e alle economie domestiche in condizioni finanziarie precarie sarebbe pertanto non solo incompatibile con tale ripartizione delle competenze, ma anche poco efficiente e solo limitatamente efficace. Il pagamento diretto avverrebbe indipendentemente dal fatto che i beneficiari siano venuti a trovarsi in condizioni finanziarie precarie a causa della crisi del coronavirus e che ricevano prestazioni sociali già previste nonché a prescindere dal loro bisogno di sostegno effettivo. Infine, tale pagamento diretto da parte della Confederazione comporterebbe grosse difficoltà a livello esecutivo: non disponendo di dati aggiornati sulla situazione economica di tutte le economie domestiche in Svizzera, la Confederazione non sarebbe in grado di determinare in tempi utili gli aventi diritto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.