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Covid-19. Abrogare urgentemente il diritto di necessità e rinunciare a ulteriori interventi centralistici di economia di piano. L'ordine costituzionale deve essere ristabilito immediatamente

20.3198 · Mozione · 2020-05-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. dichiarare immediatamente la fine della situazione straordinaria o particolare secondo la legge sulle epidemie (LEp) e di ristabilire l'ordine costituzionale;

2. rinunciare a ulteriori provvedimenti in virtù dell'articolo 7 LEp;

3. non chiedere più, in nessun caso, crediti urgenti in virtù degli articoli 28 e 34 della legge federale sulle finanze della Confederazione per superare l'attuale crisi;

4. rinunciare, in ogni caso, a emanare ordinanze in virtù dell'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale per superare l'attuale crisi;

5. dare la priorità alla responsabilità individuale dei cittadini per quanto attiene alla protezione della salute e adottare o mantenere provvedimenti restrittivi soltanto ove le regole d'igiene e di comportamento e i necessari provvedimenti di distanziamento non potessero essere rispettati;

6. dichiarare urgentemente prioritaria, nella prospettiva della temuta seconda ondata epidemica, la preparazione alla crisi e adottare tutti i provvedimenti necessari allo scopo;

7. mantenere lo stretto controllo delle frontiere e provvedere affinché nel nostro Paese possano entrare soltanto persone straniere non affette da COVID-19;

8. provvedere, dando l'assoluta priorità alla popolazione indigena, affinché nell'ambito di assunzioni di nuovi dipendenti le aziende considerino innanzitutto i disoccupati svizzeri.

Begründung

Oramai è fondamentalmente indiscusso che la sicurezza della popolazione può essere assicurata senza interventi massicci da parte dello Stato e ristabilendo l'ordine costituzionale.

È quindi incomprensibile e irresponsabile l'indecisione palesata dal Consiglio federale, sotto la guida dell'Ufficio federale della sanità pubblica, nel trarne le dovute conseguenze. Questa indecisione costa all'economia svizzera 6 miliardi di franchi alla settimana.

Oggi è assodato che all'inizio la pericolosità della pandemia è stata sovrastimata. Fortunatamente le previsioni non si sono avverate né per il numero d'infezioni né per il numero di casi gravi né per il fabbisogno di posti letto nei reparti di cure intense né per il numero di decessi. Non vi è da temere un collasso del settore sanitario. Nel 97 per cento dei casi, i decessi sono limitati a ultrasessantacinquenni affetti da determinate malattie preesistenti. Tra i più giovani, la percentuale di decessi è praticamente nulla.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. / 2. / 4. Il 19 giugno il Consiglio federale ha deciso di porre fine alla "situazione straordinaria" secondo l'articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e di ritornare alla "situazione particolare" secondo l'articolo 6 LEp. Per proteggere la popolazione da un contagio sono tuttavia ancora necessari determinati provvedimenti (p. es. prescrizioni per le manifestazioni, disposizioni di entrata, approvvigionamento di materiale medico). La base legale per provvedimenti che concernono in particolare la popolazione, strutture o manifestazioni accessibili al pubblico, è costituita dall'articolo 6 LEp relativo a una "situazione particolare" (cfr. ordinanza COVID-19, situazione particolare, RS 818.101.26). Per altri provvedimenti necessari l'unica base legale è data dall'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101; cfr. ordinanza 3 COVID-19, RS 818.101.24).

In considerazione dell'attuale situazione, non è possibile rinunciare immediatamente a questi provvedimenti. Ciononostante, va creata una base legale legittimata dal Parlamento per quei provvedimenti adottati nel quadro del diritto di necessità che continuano a essere necessarie (cfr. ordinanza 3 COVID-19) o che potrebbero diventarlo di nuovo. Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge COVID-19 e lo ha trasmesso al Parlamento per deliberazione.

3. La prevenzione della crisi e, soprattutto, un'eventuale seconda ondata possono richiedere ulteriori risorse finanziarie di Cantoni e Confederazione. A causa dell'imprevedibilità dell'andamento dell'epidemia, il tipo e l'entità delle risorse al momento sono difficilmente stimabili. Dovrà però essere possibile chiedere uno stanziamento tempestivo di tali risorse a tutela della popolazione.

5. La situazione epidemiologica attuale ha permesso al Consiglio federale di decidere ulteriori allentamenti, volti a normalizzare in ampia misura la vita quotidiana della popolazione svizzera. Il 19 giugno il Consiglio federale ha pertanto allentato altri provvedimenti. La maggior parte delle attività possono riprendere nel rispetto delle regole di igiene e di distanziamento sociale e, nel caso di strutture accessibili al pubblico, osservando e attuando appositi piani di protezione. La popolazione, ma anche gli organizzatori, sono così chiamati ad assumersi, ancora una volta, maggiore responsabilità individuale a favore della società.

6. Il 19 giugno il Consiglio federale ha discusso della gestione di un'eventuale seconda ondata, conferendo ai Dipartimenti una serie di incarichi, per esempio allo scopo di disporre rapidamente di dati dettagliati o di garantire l'approvvigionamento di agenti terapeutici e dispositivi di protezione. Il Consiglio federale prevede inoltre l'adozione di un approccio regionale per le prossime fasi della lotta all'epidemia di COVID-19. I Cantoni che constateranno un nuovo incremento del numero di casi dovranno adottare, rispettando il principio della proporzionalità, provvedimenti necessari e adeguati, in primis quelli che si sono rivelati particolarmente efficaci contro la diffusione del contagio e che recano il minor danno possibile all'economia.

7. Riguardo allo stretto controllo alle frontiere, il Consiglio federale fa notare l'assenza di una protezione completa dall'importazione di nuovi casi. Al fine di ridurre questo rischio, è stato introdotto un obbligo di quarantena per chi rientra da una serie di Paesi selezionati. È inoltre necessario puntare sull'informazione dei viaggiatori in entrata sia presso le frontiere terrestri sia negli aeroporti, invitando anche a contattare in qualsiasi momento l'apposita Infoline. È possibile disporre controlli sanitari basati sul rischio, quali la misurazione della temperatura o questionari sanitari per le persone in arrivo da Paesi a rischio, in caso di focolai nella zona di provenienza (interi Paesi o regioni di confine). Attualmente non sussiste una base legale che giustifichi il respingimento delle persone malate di COVID-19 e all'occorrenza dovrebbe essere creata.

8. Dall'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti, i datori di lavoro sono tenuti a notificare agli uffici regionali di collocamento (URC) i posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione elevato. Tali posti sono soggetti a un periodo di divieto di pubblicazione che consente alle persone in cerca d'impiego residenti in Svizzera di beneficiare di un vantaggio temporale sul mercato del lavoro. Gli URC provvedono a trasmettere i dossier appropriati ai datori di lavoro e questi ultimi sono tenuti a esaminare le proposte di collocamento e a invitare a un colloquio i candidati ritenuti idonei. A causa dell'epidemia di COVID-19, il 26 marzo l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti era stato temporaneamente sospeso, ed è stato reintrodotto l'8 giugno 2020, parallelamente all'allentamento delle restrizioni d'entrata. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'attuazione coerente del pacchetto di misure deciso nel maggio 2019 al fine di promuovere il potenziale di manodopera residente in Svizzera.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene opportuno intervenire e pertanto respinge la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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