20.3227 · Interpellanza · 2020-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. In quali casi e con quali motivazioni i Cantoni hanno usato la deroga per i Cantoni in particolari situazioni di pericolo, data loro dall'Ordinanza 2 COVID-19, modifica del 27 marzo?
2. Che tipo di provvedimenti straordinari sono stati presi dai Cantoni?
3. La deroga per i Cantoni è stata decisa su richiesta o/e in collaborazione con i Cantoni? Se sì, quali?
4. Il Consiglio federale condivide l'opinione che garantire una certa autonomia ai cantoni permette di rispondere al meglio alle peculiarità regionali della crisi?
5. Il Consiglio federale intende garantire anche nei mesi a venire ai Cantoni particolarmente colpiti dalla crisi la possibilità di emanare misure più severe di quelle decise a livello federale?
Begründung
I Cantoni svizzeri sono stati toccati in misura molto differente dal Coronavirus. Se in Ticino e Romandia la crisi è arrivata prima ed è stata più acuta, i Cantoni della Svizzera centrale ancora oggi sono toccati in maniera marginale dal virus.
Alla luce di questo fatto il Consiglio federale il 27 marzo ha modificato l'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, dando facoltà ai Cantoni di decidere provvedimenti straordinari in particolari situazioni di pericolo. Il Cantone deve motivare la domanda e i provvedimenti straordinari possono essere presi per un periodo limitato di tempo.
L'opportunità di queste cosiddette finestre di crisi si è rivelata particolarmente preziosa in Ticino, in cui le misure più severe di quelle decise dal Consiglio federale hanno goduto di un ampio sostegno nella popolazione. Grazie a queste misure molto restrittive è stato possibile stabilizzare velocemente e poi migliorare la situazione epidemiologica anche in Ticino, il cantone più toccato dall'attuale pandemia.
Considerata la possibilità di una nuova crescita delle infezioni nonché di una seconda ondata virale, che potrebbero di nuovo presentarsi in maniera molto differente tra le regioni e i Cantoni, i sottoscriventi deputati ritengono di centrale importanza che ai Cantoni rimanga garantita una certa autonomia, per decidere se necessario misure più restrittive di quelle decise a livello federale e così rispondere al meglio alle peculiarità cantonali e regionali della crisi.
Stellungnahme des Bundesrates
La stretta interconnessione sociale ed economica della Svizzera e le conoscenze estremamente limitate delle caratteristiche del virus hanno richiesto provvedimenti di ampia portata, uniformi e applicabili in tutta la Svizzera per combattere contro la prima ondata pandemica di coronavirus. Il Consiglio federale riconosce tuttavia che le diverse situazioni epidemiologiche delle singole regioni possono rendere necessaria l'adozione di regolamentazioni specifiche e adeguate. L'articolo 7e dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) prevedeva una deroga in tal senso per i Cantoni. L'articolo 7 della stessa ordinanza offriva inoltre ai Cantoni la possibilità di autorizzare deroghe ai divieti per interessi pubblici preponderanti, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni.
Alle singole domande rispondiamo come segue:
1. Soltanto il Cantone Ticino si è avvalso della deroga prevista dall'articolo 7e dell'ordinanza 2 COVID-19, adducendo come motivo un pericolo particolare per la salute della popolazione a causa della situazione epidemiologica.
2. Il 20 marzo 2020 il Cantone Ticino ha sostanzialmente deciso la cessazione, a partire dal 23 marzo 2020, dell'attività di aziende artigianali e industriali non di rilevanza sistemica. Questa decisione è stata prorogata più volte. Le disposizioni del Cantone Ticino sono state approvate dal Consiglio federale su richiesta.
3. La regolamentazione derogatoria è nata su iniziativa del Cantone Ticino. I Cantoni e altri attori sono stati consultati nell'ambito dell'elaborazione.
4. La situazione in Ticino ha dimostrato che in alcune occasioni può essere utile concedere ai Cantoni particolarmente interessati un certo margine di manovra per quanto riguarda le misure da ordinare. Al contrario della prima ondata, la gestione di un nuovo aumento dei casi di coronavirus rientrerebbe soprattutto nella responsabilità dei Cantoni. I Cantoni che constateranno un nuovo aumento del numero di casi dovranno adottare provvedimenti adeguati, in primis quelli che si sono rivelati particolarmente efficaci contro la diffusione del contagio.
5. Il Consiglio federale analizza costantemente la situazione epidemiologica e adegua le misure alle circostanze. In questo processo valuta anche se le deroghe concesse in misura limita ai Cantoni in cui la situazione epidemiologica rappresenta un pericolo particolare per la salute della popolazione siano necessarie ed efficaci e debbano essere mantenute.
Risposta del Consiglio federale.