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20.3230 · Mozione · 2020-05-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella gestione dell'emergenza COVID-19, ogni volta che motivi di ordine sanitario e di sicurezza pubblica non impongono imperativamente una soluzione uniforme in tutta la Svizzera, il Consiglio federale è incaricato di lasciare ai Cantoni la libertà di decidere, in base alla propria valutazione della situazione specifica, provvedimenti più o meno restrittivi di quelli presi dalla Confederazione.

Begründung

All'inizio dell'emergenza COVID-19, diversi dei Cantoni più duramente colpiti hanno deplorato il fatto che i provvedimenti adottati dal Consiglio federale non lasciassero spazio a provvedimenti più restrittivi. Alcuni Cantoni sono stati persino richiamati all'ordine per avere disposto provvedimenti che, secondo i giuristi della Confederazione, avrebbero oltrepassato le competenze cantonali.

E ora che il Paese sembra intravvedere la fine del tunnel e che il Governo federale ha annunciato una strategia di uscita dall'emergenza, ecco che si pone lo stesso problema, ma al contrario: diversi Cantoni che, obiettivamente, sono stati colpiti dalla pandemia meno di altri, premono per accelerare il processo annunciato.

Pilastro del nostro ordinamento confederale, il federalismo è stato ampiamente dimenticato a causa dell'urgenza che ha dettato i primi provvedimenti del Consiglio federale. Soltanto il Cantone Ticino ha potuto beneficiare di un regime particolare, adottato il 27 marzo 2020 (art. 7e dell'ordinanza 2 COVID-19), le cui condizioni sono così restrittive da non poter essere soddisfatte da altri Cantoni che auspicavano una maggiore libertà.

Il federalismo racchiude tuttavia un importante potenziale di libertà che permette di adeguare al meglio i provvedimenti presi alle realtà assai diverse del nostro Paese, senza compromettere gli aspetti essenziali del settore sanitario (non si dimentichi che c'è in gioco la salute, ossia la vita della popolazione svizzera).

All'occorrenza, la formulazione all'articolo 7 della legge sulle epidemie deve essere adeguata di conseguenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) prevede che per principio incombe ai Cantoni lottare contro una malattia trasmissibile. Secondo l'articolo 6 LEp, in una situazione particolare il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, può ordinare determinati provvedimenti che in una situazione normale sono di competenza dei Cantoni. La LEp definisce i criteri che devono essere adempiuti per una situazione particolare. Se una situazione straordinaria lo richiede, in virtù dell'articolo 7 LEp può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso. Questo permette al Consiglio federale di lottare contro una malattia trasmissibile in modo unitario, orientato allo scopo e soprattutto rapido. Per altre spiegazioni in merito si rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interrogazione urgente Noser 20.1016 "È ancora necessaria la situazione particolare? Da adesso non si potrebbe fronteggiare l'emergenza coronavirus con il diritto ordinario?".

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria perché la drammatica evoluzione epidemiologica richiedeva la rapida assunzione della responsabilità principale da parte del governo centrale. Ciò ha permesso di lottare efficacemente contro l'epidemia di COVID-19 mediante provvedimenti unitari. I Cantoni hanno visto il loro margine di manovra fortemente limitato, ma il loro coinvolgimento è stato garantito nella misura del possibile.

Visto il basso numero di casi, il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso di ritornare dalla situazione straordinaria a quella particolare. Ciò significa che i Cantoni sono tornati ad assumere la competenza per affrontare l'epidemia di COVID-19. Sulla base delle esperienze acquisite finora e a quanto è già stato elaborato (p. es. regole di comportamento, piani di protezione, tracciamento dei contatti) i Cantoni devono affrontare di nuovo l'aumento del numero dei casi o focolai locali con provvedimenti appropriati. La Confederazione svolge soltanto un ruolo di coordinamento e di sostegno.

Anche se la situazione epidemiologica nel frattempo si è placata, alcuni provvedimenti rimangono necessari (v. parere del Consiglio federale in risposta alle mozioni che portano il medesimo titolo del Gruppo dell'Unione democratica di centro 20.3198 e di Salzmann 20.3224 "Covid-19. Abrogare urgentemente il diritto di necessità e rinunciare a ulteriori interventi centralistici di economia di piano. L'ordine costituzionale deve essere ristabilito immediatamente"). In tal senso, il Consiglio federale può di nuovo agire rapidamente nel caso in cui vi fosse una recrudescenza dei casi.Per i provvedimenti adottati nel quadro del diritto di necessità che continuano a essere necessari o potrebbero diventarlo di nuovo, è in corso di elaborazione una nuova base legale. Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge COVID-19 e lo ha trasmesso al Parlamento per deliberazione.

In seguito alla crisi del coronavirus, la LEp sarà oggetto di un esame per valutarne l'efficacia e in questo quadro verrà anche verificata la necessità di modificare l'articolo 7.

In base quanto su esposto, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario intervenire e pertanto respinge la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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