20.3233 · Interpellanza · 2020-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La pandemia da coronavirus mette in evidenza e acuisce le ingiustizie sociali. Le lavoratrici e i lavoratori del sesso, che appartengono a uno dei gruppi più vulnerabili della nostra società, sono particolarmente colpiti dalla crisi. Da metà marzo, in seguito al divieto di fornire servizi alla persona con contatto corporeo imposto dal Consiglio federale (v. ordinanza 2 COVID-19), non hanno più fonti di guadagno. Vi è da supporre che soltanto una minoranza chieda indennità per lavoro ridotto (AD) o di perdita di guadagno per lavoratori indipendenti (IPG). Per molte di queste persone vi sono infatti ostacoli insormontabili: non conoscono il sistema svizzero delle assicurazioni sociali, non parlano bene la lingua del posto, non è chiaro se dal punto di vista del diritto del lavoro siano lavoratori indipendenti o salariati e/o non hanno un regolare permesso di dimora. Nel frattempo, la situazione di molte lavoratrici e molti lavoratori del sesso si è fatta precaria: non possono tra l'altro comprare cibo e articoli per l'igiene personale né andare dal medico e a volte non hanno nemmeno un tetto per dormire.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è la percentuale di lavoratrici e lavoratori del sesso che hanno chiesto un'indennità per lavoro ridotto o di perdita di guadagno e quella di coloro che l'hanno ottenuta?
2. Cosa stanno facendo la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per attenuare le gravi conseguenze della pandemia da coronavirus su questa categoria di lavoratori?
3. Quali altre misure si potrebbero adottare per alleviare la loro situazione?
4. La Confederazione farà in modo che il ricorso all'aiuto sociale, reso necessario dal divieto di lavorare imposto dal Consiglio federale, non si ripercuota negativamente sul loro diritto di soggiorno?
5. Dal punto di vista del diritto del lavoro, i lavoratori e le lavoratrici del sesso vanno considerati come lavoratori indipendenti o come salariati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo stime del 2015, in Svizzera ci sono circa 6000 posti di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del sesso. Molti di loro soggiornano nel nostro Paese soltanto per un breve periodo. Si stima che all'anno vi siano tra le 13 000 e le 20 000 persone che lavorano nell'industria del sesso (v. il rapporto del Consiglio federale "Prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale" del 5 giugno 2015 e lo studio "Erotikbetriebe als Einfallstor für Menschenhandel?" [d], condotto da Lorenz Biberstein e Martin Killias su incarico dell'Ufficio federale di polizia [fedpol], pubblicato nel 2015). Non è noto quante di queste persone abbiano richiesto e ricevuto indennità di perdita di guadagno per lavoratori indipendenti o indennità per lavoro ridotto. I dati relativi all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non forniscono alcuna informazione sulla professione esercitata dai lavoratori indipendenti. Per classificare le imprese, le statistiche dell'assicurazione contro la disoccupazione utilizzano la Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA), che non consente d'individuare in modo attendibile le imprese attive nell'industria del sesso. Inoltre, nelle richieste di indennità per lavoro ridotto non viene indicata la professione degli impiegati (p. es. lavoratore/lavoratrice del sesso o personale amministrativo).
2.-3. I principali strumenti della Confederazione per attenuare le conseguenze economiche della crisi del coronavirus per le persone singole e le economie domestiche sono l'indennità per lavoro ridotto (ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033 e ordinanza sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali; RU 2020 875) e l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31). Attualmente la Confederazione non dispone di una panoramica completa dei provvedimenti specifici adottati dai Cantoni e dalle Città. Tuttavia, sono state riportate alcune attività in sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso per quanto riguarda l'organizzazione del rientro nel loro Paese d'origine, il soccorso d'emergenza o la messa a disposizione di un alloggio.
Poiché molte di queste persone sono particolarmente vulnerabili, l'Ufficio federale della sanità pubblica, nel quadro del Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili (PNHI; www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Strategie nazionali della sanità > HIV & infezioni sessualmente trasmissibili), contribuisce con 30 000 franchi al finanziamento di un progetto comune che coinvolge diversi servizi specializzati, il cui obiettivo è sostenere i lavoratori e le lavoratrici del sesso con misure di aiuto immediato e di soccorso d'emergenza a breve termine, a complemento dei provvedimenti statali.
Si presume che la situazione migliorerà con l'allentamento dei provvedimenti per le prestazioni e i locali erotici, nonché le offerte di prostituzione, valido dal 6 giugno 2020.
4. Nelle procedure in materia di diritto degli stranieri, i motivi alla base del ricorso all'aiuto sociale vanno chiariti caso per caso. Se vi è una dipendenza dall'aiuto sociale senza colpa, questo elemento può essere preso in considerazione a favore delle persone interessate. Per quanto riguarda i provvedimenti ordinati dalle autorità è determinante il principio di proporzionalità, che risulta sia dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 96 LStrI; RS 142.20) che dalla Costituzione federale (art. 5 Cost.; RS 101). Questo vale anche per il divieto di lavorare imposto al fine di ridurre il rischio di trasmissione e combattere il coronavirus. Le autorità di migrazione federali e cantonali sono disposte a tenere pienamente conto dell'attuale situazione straordinaria nelle procedure in materia di diritto degli stranieri. Inoltre, va sottolineato che le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non sono considerate prestazioni dell'aiuto sociale e pertanto non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni sulla revoca dei permessi di dimora o di domicilio (art. 62 cpv. 1 lett. e e 63 cpv. 1 lett. c LStrI).
5. Il Consiglio federale ha analizzato accuratamente la classificazione del lavoro nell'industria del sesso dal punto di vista del diritto del lavoro nel suo rapporto "Prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale" del 5 giugno 2015 (cap. 2.7.2; v. anche due perizie giuridiche dell'Ufficio federale di giustizia in GAAC 2/2014 del 22.10.2014, pagg. 121-142). Non essendo possibile una classificazione univoca e uniforme, ogni caso va valutato separatamente. È chiaro che le prestazioni sessuali non rientrano nel quadro di un classico contratto di lavoro (secondo l'art. 319 segg. CO; RS 220), poiché quest'ultimo presuppone un rapporto di subordinazione e il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni (p. es. i proprietari di postriboli). In virtù della protezione della personalità (art. 27 cpv. 2 CC; RS 210), le lavoratrici e i lavoratori del sesso devono avere in qualsiasi momento la possibilità di scegliere i loro clienti e rifiutare pratiche indesiderate. Inoltre, a seconda delle circostanze concrete, potrebbe sussistere la fattispecie di promovimento della prostituzione (art. 195 CP; RS 311.0). Ciò non significa però che non sia possibile stipulare un regolare contratto di lavoro. È ipotizzabile ad esempio il cosiddetto lavoro su chiamata improprio, che permette di rifiutare o accettare un'offerta concreta di lavoro. Un'altra possibilità è la classificazione come contratto innominato, che contiene elementi del contratto di lavoro.
Una regolamentazione uniforme manca anche nel diritto delle assicurazioni sociali. A seconda delle circostanze, dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali le lavoratrici e i lavoratori del sesso possono essere considerati come indipendenti o salariati. Determinare la situazione occupazionale nei singoli casi è compito delle casse di compensazione AVS. Le autorità dell'assicurazione contro la disoccupazione si basano su quanto da esse stabilito.
Risposta del Consiglio federale.