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20.3311 · Interpellanza · 2020-05-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), che introduce il diritto alle indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti colpiti dalla crisi.

Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, per un importo massimo pari a 196 franchi al giorno.

Tuttavia, secondo la circolare dell'UFAS, il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul reddito dell'attività lucrativa indicato nella decisione di tassazione più recente per l'anno 2019 (v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia provvisoria o definitiva non è determinante.

Questo significa che non viene preso in considerazione il reddito medio, ma l'importo degli acconti. I lavoratori indipendenti che pagano all'AVS contributi di acconto bassi ma un conteggio annuale elevato sono dunque fortemente penalizzati. Molti di loro riceveranno un'indennità che non corrisponderà nemmeno al 10 per cento del reddito medio degli anni precedenti. In alcune decisioni sono state concesse indennità giornaliere inferiori a cinque franchi.

L'applicazione dell'ordinanza da parte dell'UFAS viola palesemente la decisione del Consiglio federale. I lavoratori indipendenti interessati hanno contestato queste decisioni ingiuste e dovranno probabilmente affrontare procedimenti lunghi e difficili in un periodo in cui dovrebbero dedicare le loro forze alla ripresa delle loro attività, senza contare che i procedimenti ritardano inutilmente il momento in cui potranno beneficiare delle indennità di perdita di guadagno, di cui hanno urgentemente bisogno.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di dire che cosa pensa della circolare dell'UFAS e se intende far rispettare il tenore, di per sé chiaro, della sua ordinanza.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per attenuare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus, tra cui l'introduzione di un'apposita indennità di perdita di guadagno per compensare le perdite causate dalla chiusura delle strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni. Per garantire una rapida attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle prestazioni, si è deciso di rifarsi all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni che di finanziamento.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo 11 capoverso 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata in base al reddito determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo principio. Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa assicurazione corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei lavoratori indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo calcolo ci si è riferiti al reddito del 2019.

Per la maggior parte degli interessati, le decisioni definitive per i contributi AVS per il 2019 non sono ancora state emanate. Infatti, i contributi AVS possono essere fissati soltanto in un secondo tempo, sulla base della decisione di tassazione fiscale definitiva, che di regola è disponibile dopo qualche anno. Questo spiega perché per i contributi sociali del 2019 ci si sia basati su acconti. In generale, gli stessi contributi di acconto si fondano sugli esercizi precedenti e sulle indicazioni fornite dai lavoratori indipendenti. Conformemente all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), questi ultimi devono segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di conseguenza. I contributi di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la situazione economica più recente. Può tuttavia succedere che non siano stati adeguati e non corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per tener conto di questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata, affinché le indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale non può fare altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della possibilità di prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli acconti del 2019 non sono aggiornati.

In questo contesto va evidenziato che nessuna assicurazione sociale federale prevede un metodo di calcolo basato su una media dei redditi su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né alla LIPG.

Risposta del Consiglio federale.