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Sostegno ai lavoratori indipendenti. Bisogna fissare un importo minimo per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

20.3319 · Mozione · 2020-05-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus concessa ai lavoratori indipendenti in modo che l'importo minimo giornaliero ammonti a 62 franchi (senza figli) o a 98 franchi (con figli), come nel caso del servizio civile e del servizio militare.

Per evitare situazioni d'emergenza in futuro, il Consiglio federale è inoltre incaricato di riesaminare la sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti e di estendere anche a loro una protezione assicurativa regolare (p. es. tramite l'assicurazione contro la disoccupazione).

Begründung

Per attenuare le ripercussioni economiche dell'attuale crisi sanitaria il Consiglio federale ha deciso di concedere un'indennità di perdita di guadagno ai lavoratori indipendenti colpiti direttamente o indirettamente dall'emergenza coronavirus. L'importo massimo giornaliero è di 196 franchi (lavoratori senza figli), come per il servizio civile e il servizio militare. Non è però stato stabilito un importo minimo, contrariamente a quanto avviene per il servizio civile e il servizio militare, per i quali si applica un importo minimo giornaliero di 62 franchi (senza figli) o di 98 franchi (con figli). Di conseguenza, per i lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo basso gli importi giornalieri determinati dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno non basteranno mai per superare effettivamente la crisi. Sono noti casi in cui l'importo giornaliero ammonta a pochi franchi ed è quindi del tutto insufficiente per vivere. Molti sono costretti a chiedere prestazioni dell'aiuto sociale e a cessare l'attività professionale.

In molti settori (p. es. arti creative, taxi ecc.) i redditi annui inferiori a 30 000 franchi sono purtroppo la normalità. In considerazione di questo problema, per le sue prestazioni di sostegno il Cantone di Basilea Città ha fissato un importo minimo di 98 franchi al giorno, ossia di 2940 franchi al mese (per un tasso di occupazione del 100 %).

Il sostegno ai lavoratori indipendenti deve essere sufficiente per superare la crisi, altrimenti non raggiunge il suo scopo.

Inoltre, l'emergenza coronavirus mette in evidenza la scarsa protezione sociale dei lavoratori indipendenti. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di proporre soluzioni per migliorarla.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus hanno comportato perdite di guadagno parziali o totali per molti lavoratori. Per questo motivo l'Esecutivo ha introdotto l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, che attenua in particolare anche la perdita di guadagno subita dai lavoratori indipendenti, che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione. Per permettere un pagamento rapido, la nuova prestazione è stata impostata in analogia con le indennità di perdita di guadagno (IPG) previste dall'omonima legge.

Le IPG si basano sostanzialmente sul principio d'assicurazione: coprono l'80 per cento del salario soggetto all'AVS e dipendono dunque dal reddito su cui sono stati versati i contributi assicurativi. È lo stesso principio su cui si fonda anche il calcolo delle imposte. Se una persona conteggia contributi AVS modesti, anche la sua indennità sarà bassa. A differenza di AVS, AI e prestazioni complementari, le IPG - e per analogia anche l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus - non perseguono lo scopo di garantire il fabbisogno vitale, bensì quello di compensare la perdita di guadagno subita per la durata della situazione di emergenza.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che questa crisi ha ripercussioni notevoli in particolare per le persone di reddito modesto. Nel caso dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, l'introduzione di un importo minimo soltanto per i lavoratori indipendenti creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra questi e i salariati, ai quali non è garantito alcun importo minimo anche se conseguono un reddito basso.

Per quanto concerne l'affiliazione dei lavoratori indipendenti all'assicurazione contro la disoccupazione, va notato in particolare che questi possono influenzare essi stessi l'andamento della loro attività e dunque, in una certa misura, anche la propria disoccupazione. Non vi sono praticamente meccanismi di controllo per stabilire se la disoccupazione sia cagionata o prolungata intenzionalmente. Inoltre, considerato come ne viene calcolato il reddito, l'entità della perdita di guadagno dei lavoratori indipendenti è difficilmente quantificabile. Per i motivi summenzionati, attualmente in Svizzera gli operatori privati non propongono soluzioni assicurative contro il rischio disoccupazione per i lavoratori indipendenti. A tal fine sarebbe necessario fissare premi talmente elevati che potrebbero assicurarsi soltanto coloro che corrono uno scarso rischio di disoccupazione oppure andrebbero esclusi i cattivi rischi. L'obbligo d'assicurazione potrebbe risolvere il problema della selezione dei rischi, ma rimarrebbero quelli del controllo, della delimitazione e della definizione. I lavoratori indipendenti con un rischio marginale di disoccupazione sarebbero eccessivamente gravati dagli elevati premi. Inoltre, l'introduzione di un obbligo d'assicurazione richiederebbe una modifica costituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.