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20.3322 · Mozione · 2020-05-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali e la prassi affinché i richiedenti l'asilo con un contratto di tirocinio o di formazione valido integrati nel mercato svizzero del lavoro possano proseguire e concludere i rispettivi tirocini e formazioni.

Begründung

Molte aziende e PMI di tirocinio hanno dato ascolto alle esortazioni della politica e delle associazioni economiche nonché ai propri valori etici e umanitari assumendo come tirocinanti o pretirocinanti richiedenti l'asilo desiderosi di formarsi e di lavorare.

Questi richiedenti l'asilo hanno imparato una lingua nazionale, hanno acquisito dimestichezza con una professione (perlopiù nel settore artigianale) e vogliono fornire il loro contributo economico alla Svizzera quale Paese di soggiorno. La politica non dovrebbe essere d'ostacolo a questa motivazione. I programmi d'integrazione dovrebbero restare anche in futuro attrattivi per le imprese.

Nel Cantone di Berna, nel solo 2019 è nota una sessantina di casi di tirocinanti che nel frattempo hanno ricevuto una decisione d'asilo negativa e non possono (attualmente a causa della crisi legata al coronavirus) e vogliono tornare in patria (a motivo della situazione politica o di sicurezza nel Paese d'origine da cui sono fuggiti, p. es. Eritrea, Afghanistan, Kurdistan, Tibet).

La legislazione federale e la prassi in materia d'asilo devono pertanto consentire, con un approccio pragmatico, ai richiedenti l'asilo con un contratto di tirocinio o di lavoro (e successivamente una decisione d'asilo negativa) di restare legalmente in Svizzera e concludere regolarmente il loro tirocinio. Come soluzioni praticabili il Consiglio federale potrebbe orientarsi alle normative previste in Baviera o in Austria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Una politica d'asilo credibile e coerente presuppone che i richiedenti l'asilo respinti lascino effettivamente la Svizzera. Lo stesso vale anche se durante la procedura d'asilo è stata iniziata una formazione professionale di base in Svizzera (cfr. il parere del Consiglio federale relativo alla mozione Grossen 19.4282 "Permettere alle persone ben integrate di portare a termine il tirocinio in caso di decisione d'asilo negativa" e la risposta all'interpellanza Vogler 19.3140 "Conclusione della formazione di richiedenti l'asilo respinti in Svizzera"). Le persone per cui l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile sono tenute a lasciare la Svizzera entro il termine loro impartito. L'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa e quindi anche allo svolgimento di una formazione professionale di base resta valida fino allo scadere del termine di partenza.

I richiedenti l'asilo possono restare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. Questo soggiorno serve a chiarire se necessitano la protezione del nostro Paese e dunque non ad assolvere una formazione professionale di base. La creazione di una normativa che consentirebbe, in generale, di portare a termine una formazione iniziata in Svizzera, eventualmente di lunga durata, sarebbe inoltre in contraddizione con gli obiettivi della velocizzazione della procedura d'asilo, in vigore dal 1° marzo 2019, secondo cui la maggior parte delle domande d'asilo deve essere decisa in via definitiva entro 140 giorni. Di norma i richiedenti l'asilo non adempiono ancora i requisiti scolastici e linguistici necessari per una formazione professionale. Oltre a ciò, una normativa come quella proposta dall'autrice della mozione privilegerebbe in maniera ingiustificata i richiedenti l'asilo tenuti a partire rispetto agli altri stranieri obbligati a lasciare la Svizzera, per i quali il diritto in materia non prevede una normativa in tal senso.

Una proroga del termine di partenza permette di tenere conto dell'interesse alla conclusione, imminente, di una formazione professionale di base (art. 45 cpv. 2bis della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). Una proroga è temporaneamente possibile anche nel caso in cui sia necessaria a causa della situazione straordinaria dovuta al coronavirus (cfr. art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]). Dall'entrata in vigore di tale ordinanza urgente, il 2 aprile 2020, la Segreteria di Stato della migrazione ha così prorogato il termine di partenza per tutte le decisioni d'asilo negative per cui è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento. Gli interessati possono in tal modo proseguire la loro formazione professionale di base fino a quando dovranno effettivamente lasciare la Svizzera. In gravi casi di rigore personale si può inoltre autorizzare persone che soggiornano illegalmente a proseguire una formazione professionale di base (art. 14 cpv. 2 LAsi; in combinato disposto con l'art. 30a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA; RS 142.01). Questa misura vale anche per le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato e quindi tenute a lasciare la Svizzera.

Nei casi in cui l'esecuzione dell'allontanamento in seguito a una decisione d'asilo negativa passata in giudicato non è possibile, ammissibile o esigibile continua a essere disposta un'ammissione provvisoria e l'interessato può proseguire la formazione professionale di base iniziata in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.