Lexipedia

Non penalizzare il reddito delle persone che sono rimaste senza lavoro a causa della Covid-19, per il bene di tutti

20.3333 · Mozione · 2020-05-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de légiférer afin de garantir le revenu des personnes au chômage ou en RHT à 100 %, jusqu'à concurrence de 1,5x le revenu médian, soit 9750 francs bruts par mois, tant que durera la crise sociale et économique due à COVID-19. Une mesure analogue est prise en faveur des petits indépendants. Ces mesures s'appliquent dès que possible.

Begründung

Il numero di persone in disoccupazione o in disoccupazione parziale è letteralmente esploso negli ultimi mesi e include in particolare molti lavoratori già precari, licenziati nei mesi scorsi, e che ricevono oggi solamente il 70 o l'80 per cento del salario sotto forma di indennità giornaliere. Lo stesso vale per le persone in lavoro ridotto, che ricevono solo l'80 per cento del salario. Molti lavoratori già precari si ritrovano oggi in una posizione ancora più delicata. Per porre rimedio a questa situazione e sostenere il rilancio dell'economia grazie alla domanda, sarebbe opportuno garantire in via provvisoria ai disoccupati, per tutta la durata della crisi sociale ed economica, indennità giornaliere pari al 100 per cento del guadagno assicurato, fino a un massimo di 1,5 volte il reddito mediano, vale a dire 9750 franchi lordi al mese. Anche nel caso del lavoro ridotto il reddito dovrebbe essere coperto al 100 per cento, con lo stesso limite.

Lo stesso vale per i piccoli indipendenti. Molti di loro non possono accedere alle prestazioni previste in caso di perdita di guadagno. Si tratta in particolare dei lavoratori nei settori dell'economia domestica, della cultura e del sesso, nonché delle persone senza permesso di soggiorno.

Queste misure combattono la povertà e contribuiscono a evitare una crisi economica e sociale di lunga durata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obiettivo dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) e dell'indennità di disoccupazione (ID) non è quello di garantire il sostentamento dei lavoratori. L'ILR è concepita unicamente per evitare che i lavoratori il cui lavoro è temporaneamente ridotto o sospeso si ritrovino in disoccupazione totale; le aziende possono così mantenere i loro collaboratori. L'ID permette invece di indennizzare adeguatamente la perdita di lavoro. In questo l'ILR si distingue dall'aiuto sociale, strumento impostato invece sul principio del bisogno e finalizzato a garantire in ogni caso un minimo esistenziale. Per i lavoratori e le persone in cerca d'impiego che percepiscono un reddito particolarmente basso le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e quelle dell'aiuto sociale devono potersi integrare a vicenda.

A causa della pandemia e delle misure sanitarie imposte per contenere la diffusione del virus, le aziende svizzere hanno dovuto fare ampio ricorso all'ILR per evitare il licenziamento dei loro collaboratori. Il Consiglio federale ha tenuto conto della situazione straordinaria estendendo il diritto all'ILR fino al 31 agosto 2020 e semplificando la procedura di domanda fino al 31 dicembre 2020. L'Esecutivo ha tra l'altro deciso che le entrate da occupazioni provvisorie svolte durante il periodo di riscossione dell'ILR non devono essere dedotte. Con un'occupazione provvisoria tutti i beneficiari dell'ILR hanno quindi avuto la possibilità di percepire un reddito nettamente più elevato, addirittura superiore al loro salario abituale. Attuare la mozione significherebbe favorire singole classi di reddito a scapito di altre e creare così disparità di trattamento all'interno dei gruppi di beneficiari dell'ILR.

In particolare, il Consiglio federale ha emanato una regolamentazione specifica per coloro che al 1° marzo 2020 non avevano ancora esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione. Durante questo periodo non sono state versate le indennità giornaliere "normali" e gli assicurati hanno ricevuto al massimo 120 indennità giornaliere supplementari fino al 31 agosto 2020 (ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033).

Adottando le misure proposte nella mozione si indebolirebbero notevolmente gli incentivi per la ripresa del lavoro. Inoltre, sia l'indennità di disoccupazione sia l'indennità per lavoro ridotto sarebbero confrontate a costi aggiuntivi non trascurabili. Nel caso dell'assicurazione contro la disoccupazione i maggiori versamenti determinerebbero un aumento dei costi di oltre il 25 per cento, senza contare gli eventuali costi aggiuntivi per gli indipendenti. Nel caso del lavoro ridotto le spese sarebbero superiori circa del 20 per cento. Queste stime, fra l'altro, non tengono conto del fatto che coprire interamente la perdita di guadagno annulla qualsivoglia stimolo a ritrovare un'occupazione o a ridurre l'indennità per lavoro ridotto.

La partecipazione della Confederazione, aumentata di sei miliardi di franchi in virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), non basta a coprire tutti i costi supplementari dell'AD. Per evitare di attivare il freno all'indebitamento (secondo l'art. 90c cpv. 1 dell'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0]), il Consiglio federale ha sottoposto alle due Camere una revisione della LADI che prevede un finanziamento supplementare dell'AD per la copertura dei costi dell'ILR. Il messaggio verrà trattato nella sessione autunnale 2020 mediante procedura urgente.

In tal modo potranno essere coperti i costi del 2020 risultanti dalla forte domanda di ILR e dall'estensione del diritto ad altri gruppi di beneficiari. Per quanto riguarda gli indipendenti, il Consiglio federale rimanda alla sua risposta alla mozione Dandrès 20.3257.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Non penalizzare il reddito delle persone che sono rimaste senza lavoro a causa della Covid-19, per il bene di tutti | Lexipedia | Lexipedia