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Nell'interesse di tutti gli abitanti, garantire l'accesso alle cure e alle prestazioni sociali a tutta la popolazione

20.3338 · Interpellanza · 2020-05-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Mentre la pandemia infuria e le misure volte ad arginarla si sono moltiplicate, alcune categorie della popolazione sono state dimenticate dalle autorità. Si tratta delle persone senza status legale, per le quali l'accesso alla sanità è spesso accompagnato dalla paura, se non addirittura dal rischio reale, di essere denunciate e allontanate, nonché delle persone che non riescono ad assumersi l'onere finanziario legato all'assicurazione malattia e che sovente non ricorrono ai servizi della salute pubblica, nemmeno in caso di malattia. Si stima infatti che dal 3,5 al 5 per cento della popolazione rinunci a ricorrere alle cure. Da un punto di vista sanitario, garantire l'accesso di questa parte della popolazione alle cure permette di proteggere tutti gli abitanti limitando la diffusione della pandemia. Il caso di Singapore lo illustra alla perfezione: ex allieva modello del COVID-19, questa città-Stato ha registrato un'esplosione delle nuove infezioni in aprile, in quanto la malattia si era diffusa molto rapidamente tra i lavoratori immigrati e precari dimenticati dalle politiche pubbliche legate al COVID-19.

Dato che la crisi sanitaria sarà accompagnata da una crisi economica e sociale, è indispensabile garantire a tutta la popolazione mezzi d'esistenza dignitosi. L'esplosione della domanda di aiuti alimentari ha reso visibile una parte della popolazione, spesso sprovvista di permesso di soggiorno, che prima della crisi viveva di piccoli redditi e ormai non beneficia della rete sociale. E non sono gli unici: alcuni articoli della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) pongono le persone titolari di un permesso che beneficiano di aiuti sociali dinanzi alla minaccia di un allontanamento, dissuadendole in tal modo dal ricorrervi.

Il Consiglio federale pensa di adottare misure che permettano di garantire la gratuità delle cure per il COVID-19? L'esenzione dalla franchigia e dall'aliquota percentuale di queste prestazioni sarebbe possibile a favore di tutta la popolazione? In considerazione della profonda crisi sociale ed economica che si prospetta, sono previste misure volte a permettere alle persone senza status legale di accedere alle prestazioni sociali? Sarebbe ipotizzabile estendere le prestazioni dell'APG o di aiuto sociale a questa parte della popolazione? Non è ora di eliminare dalla LStrI gli articoli 62 capoverso 1 Iettera e e 63 capoverso 1 Iettera c? Infine, non è indispensabile regolarizzare i sans-papiers?

Stellungnahme des Bundesrates

L'introduzione della gratuità delle cure legate al COVID-19 per tutta la popolazione presupporrebbe che i fornitori rinuncino alla loro remunerazione o che si trovi un'altra fonte di finanziamento. I fornitori di cure hanno il diritto di essere retribuiti per le loro prestazioni. Le corrispondenti fatture graverebbero sull'ente pubblico e sui contribuenti. Concedere la gratuità soltanto a una categoria di assicurati potrebbe inoltre creare una disparità di trattamento problematica.

In virtù dell'articolo 64 capoverso 6 lettera b della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il Consiglio federale può ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per la cura di affezioni gravi. Ha tuttavia rinunciato a questa possibilità in particolare a causa dei numerosi problemi d'applicazione dovuti all'assenza di una definizione legale delle cure di lunga durata e delle affezioni gravi. Inoltre, non è sempre facile distinguere le prestazioni direttamente fornite in relazione al COVID-19 dalle altre prestazioni, in particolare nei settori della psichiatria e della psicologia. L'esenzione per le prestazioni legate al COVID-19 rischierebbe di dare luogo a contenziosi importanti.

Conformemente alla Costituzione federale, la concessione dell'aiuto sociale compete ai Cantoni (art. 115 Cost.; RS 101). Le persone che soggiornano illegalmente nel nostro Paese sono tenute a lasciare la Svizzera e non possono beneficiare dell'aiuto sociale. Se le autorità cantonali non sono in grado di eseguire il loro allontanamento, possono tuttavia beneficiare del soccorso d'emergenza (art. 12 Cost.). Questa disposizione garantisce a ogni persona in situazione di bisogno, indipendentemente dal suo status di soggiorno, il diritto di essere aiutata e assistita e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Le competenze legislative della Confederazione per il disciplinamento dell'aiuto sociale nel settore della migrazione sono limitate. L'estensione dell'accesso a prestazioni di aiuto sociale esulerebbe da questo quadro.

Attualmente le persone fisiche assicurate presso l'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS; RS 831.10) e gli indipendenti riconosciuti come tali da questa legge che subiscono una perdita di guadagno dovuta alle misure di lotta contro il coronavirus hanno diritto alla pertinente indennità alle condizioni previste nell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31). Se sono affiliate all'AVS, le persone che soggiornano illegalmente possono pretendere una tale indennità. All'atto pratico, esse evitano tuttavia il contatto con le autorità e raramente domandano una prestazione. Un'estensione non è pertanto necessaria dato che questa possibilità esiste già.

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 143.1) permette di rilasciare un permesso di dimora per casi di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) alle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera se le pertinenti condizioni sono adempiute. Questo vale anche per i richiedenti l'asilo respinti secondo la legge sull'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi; RS 142.31). In tal modo è possibile tenere conto delle loro condizioni di salute.

Nelle procedure di diritto degli stranieri, i motivi che hanno condotto a una dipendenza dall'aiuto sociale devono essere esaminati individualmente. In applicazione del principio di proporzionalità, sancito nella LStrI e nella Costituzione federale (art. 96 LStrI, art. 5 Cost.), il fatto che una persona dipenda dall'aiuto sociale senza sua colpa è preso in considerazione. In questo quadro, le autorità migratorie competenti possono quindi tenere conto dell'attuale situazione eccezionale senza che sia necessario modificare la LStrI.

Risposta del Consiglio federale.