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Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie in ambito di cure e assistenza a domicilio. Possibilità per i cantoni di introdurre una pianificazione

20.336 · Iniziativa cantonale · 2020-11-02

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

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Wortlaut

Il Cantone Ticino chiede alle Camere federali la seguente modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie:

Art. 37a - Persone e organizzazioni dispensanti cure a domicilio

Ogni Cantone può decidere se autorizzare le persone dispensanti cure a domicilio previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano alle seguenti condizioni cumulative:

a. corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno approvato;

b. figurano nell'elenco, compilato dal Cantone, classificante le diverse categorie di persone e di organizzazioni;

c. dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

Begründung

In Ticino accanto ai 6 servizi di assistenza e cure a domicilio di interesse pubblico sono attivi ben 36 servizi commerciali, di cui 27 hanno sottoscritto un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone. A queste cifre, datate 2017, occorre aggiungere circa 150 infermieri indipendenti che operano a domicilio: solamente una parte di loro ha stipulato un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone.

Il forte aumento di attori con scopo di lucro preoccupa le autorità politiche cantonali sia per gli aspetti finanziari sia per gli aspetti di corretta presa a carico degli utenti.

Si può affermare che le casse malati sono poco attive nel controllo dell'appropriatezza delle prestazioni svolte a domicilio a carico delle assicurazioni malattie LAMal.

Solamente l'obbligo di disporre di strumenti informatici tracciabili garantisce che il personale dei servizi a domicilio eroghi prestazioni a carico della LAMal e non prestazioni quali la spesa, le pulizie o altre attività non previste dalla stessa.

Inoltre, unicamente servizi a domicilio ben strutturati e dotati di personale qualificato possono rispettare criteri di economicità e qualità nell'interesse degli assicurati (premi a carico), del Cantone (che si assume il finanziamento residuo) e dei pazienti (sicurezza).

Bisogna quindi prevedere una base legale nella LAMal che dia la possibilità (non l'obbligo) ai Cantoni di effettuare una pianificazione cantonale basata sul bisogno e fondata su contratti di prestazione tra Cantone e fornitori di prestazioni che siano assortiti dei menzionati criteri.

Verhandlungen

27.02.2023 Consiglio nazionale: Non è dato seguito
21.09.2023 Consiglio degli Stati: Non è dato seguito

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