Per un'imposta sull'importazione delle autovetture proporzionale al peso
20.3360 · Mozione · 2020-05-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rivedere la legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51), al fine di evitare che le autovetture più pesanti, e di conseguenza più inquinanti e nocive per il clima, siano meno penalizzate rispetto a quelle più leggere. Di conseguenza, il Consiglio federale deve modificare l'articolo 13 LIAut come segue: "L'imposta è in media del 4 per cento". L'aliquota per le autovetture è calcolata in funzione del peso del veicolo. Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione dei veicoli (OIAut; RS 641.511), gli autoveicoli elettrici sono esenti dall'imposta.
Begründung
I costi ambientali e sanitari generati dal trasporto motorizzato in Svizzera ammontano a 12,1 miliardi di franchi all'anno. Di questi, 3,9 miliardi sono dovuti all'inquinamento dell'aria, 2,6 al rumore, 2,7 ai gas a effetto serra e 2,9 ad altri effetti, in particolare all'impatto sugli spazi vitali naturali, sul suolo e sui processi di produzione. Si aggiungono altri 10 miliardi di franchi riconducibili a incidenti (2016, fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale [ARE]/Ufficio federale di statistica [UFS]).
Questi effetti esterni aumentano in proporzione rispetto al peso del veicolo: per esempio la gravità degli incidenti, il rumore e l'emissione dei gas a effetto serra. Per internalizzare questi effetti esterni, l'imposta sulle autovetture progredisce in funzione del peso del mezzo. Le nuove aliquote sono calcolate tra il 2 e il 6 per cento. L'aliquota media rimane invariata al 4 per cento e gli autoveicoli elettrici sono esenti dall'imposta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'imposta speciale sui veicoli introdotta il 1° gennaio 1997 senza incidenza sul bilancio aveva sostituito i precedenti dazi fiscali sugli autoveicoli e sulle loro parti. Nel calcolo dell'imposta non era stato tenuto conto degli aspetti ambientali e sanitari. Tuttavia, attualmente, gli autoveicoli elettrici sono esenti dall'imposta conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut, RS 641.511).
Il 13 dicembre 2019, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC e il DFF di elaborare, entro la fine del 2021, un piano concernente la sicurezza a lungo termine delle entrate per il finanziamento dell'infrastruttura di trasporto. Tale piano è inteso a sostituire l'imposta sugli oli minerali ed eventuali altre tasse sulla circolazione, tra le quali l'imposta sugli autoveicoli, con una tassa chilometrica. Il Consiglio federale non ritiene per ora opportuna una modifica della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli.
Inoltre va ricordato che già l'iniziativa cantonale del Cantone di Berna tolta dal ruolo (05.309 "Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale") perseguiva un obiettivo simile alla presente mozione. Infatti, chiedeva l'adozione di un sistema bonus-malus per l'imposta sugli autoveicoli, che incentivasse l'acquisto di veicoli ad alta efficienza energetica e meno inquinanti. Nella sessione invernale 2012, la Commissione del Consiglio di Stato ha motivato la proposta di stralcio con l'introduzione, il 1° luglio 2012, delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili nuove nell'ambito della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (RS 641.71).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.