20.3375 · Interpellanza · 2020-05-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera le dimostrazioni e le manifestazioni sul suolo pubblico sono tutelate dal diritto costituzionale in virtù degli articoli 16 Cost. (libertà d'opinione e d'informazione) e 22 Cost. (libertà di riunione). A livello europeo e internazionale, l'articolo 11 (in combinato disposto con l'art. 10) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 21 del Patto ONU II garantiscono il diritto di riunirsi liberamente e pacificamente con altri.
Nelle settimane successive all'imposizione del divieto di assembramento e della prescrizione di non costituire gruppi di più di cinque persone, in tutta la Svizzera è stata vietata più volte l'espressione di opinioni politiche nello spazio pubblico. La polizia ha arrestato, multato o allontanato persone che avevano manifestato con fantasia la propria opinione politica, anche nel caso di gruppi non superiori a cinque persone al cui interno erano rispettate le regole di distanziamento sociale.
Interpellato dal Tages-Anzeiger, il 1° maggio 2020 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha chiarito che vi è un certo margine discrezionale per l'interpretazione dell'ordinanza, in particolare quando si tratta di poche persone che partecipano a un'iniziativa. Secondo le dichiarazioni dell'UFSP, sono ipotizzabili tutte le forme di espressione politica che non comportano assembramenti di persone. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Può confermare di essere vincolato al principio della proporzionalità anche quando emana ordinanze di necessità, vale a dire che tutte le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere necessarie, appropriate e adeguate al perseguimento di un interesse pubblico legittimo (in questo caso la protezione della salute)?
2. Condivide l'opinione che gli organi preposti all'applicazione del diritto devono basarsi su questo stesso principio nell'interpretazione e nell'attuazione dell'ordinanza 2 COVID-19 e delle altre prescrizioni del diritto di necessità?
3. Considerando anche l'informazione dell'UFSP, concorda con la valutazione secondo cui il divieto di manifestazioni nello spazio pubblico costituisce, nonostante il rispetto delle regole d'igiene, una restrizione sproporzionata del diritto fondamentale della libertà di dimostrazione?
4. È disposto a fare chiarezza al riguardo con i Cantoni e i Comuni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù dell'articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e delle competenze previste dal diritto di necessità di cui all'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101), il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso se una situazione straordinaria lo richiede. Se i provvedimenti tangono i diritti fondamentali, secondo la Costituzione federale, oltre ad avere una base legale sufficiente devono essere giustificati da un interesse pubblico preponderante, essere proporzionati allo scopo e non intaccarne l'essenza. Dalla proporzionalità deriva anche l'esigenza di tralasciare provvedimenti non necessari e di revocare o adeguare quelli non più necessari o appropriati.
Gli accordi internazionali sui diritti dell'uomo (in particolare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo [RS 0.101] e il Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite [Patto II ONU; RS 0.103.2]) prevedono possibilità comparabili di limitare determinati diritti fondamentali. Qualora ci si trovi in uno stato di necessità pubblica che costituisce una minaccia per la vita della nazione, essi prevedono deroghe a determinati obblighi nell'ambito dei diritti umani per un periodo di tempo limitato e in modo contenuto. Il Consiglio federale non ha fatto ricorso a questa possibilità di deroga.
Il Consiglio federale è convinto che la tutela dei diritti umani sia centrale soprattutto in tempi di crisi. Tutte le restrizioni sono state introdotte nel quadro delle possibilità previste dal diritto costituzionale e internazionale. I provvedimenti poggiano su basi legali, rispondono all'interesse pubblico e sono proporzionati allo scopo. In particolare il Consiglio federale li ha limitati nel tempo e li verifica costantemente. Inoltre il 27 maggio 2020 ha deciso di porre termine alla situazione straordinaria con effetto dal 19 giugno 2020.
2. Nel controllo dell'adempimento e nell'attuazione delle disposizioni emanate dal Consiglio federale nel quadro delle competenze conferitegli dal diritto di necessità, le autorità di esecuzione e in particolare anche la polizia sono tenute a rispettare il principio della proporzionalità. In tal senso è garantita la protezione del diritto.
3. Tenuto conto della situazione di emergenza, per tutelare la salute pubblica è stato necessario imporre provvedimenti, restrizioni e persino divieti che hanno avuto notevoli ripercussioni sulla vita pubblica in Svizzera. Solo in questo modo è stato possibile impedire una diffusione esponenziale del coronavirus. Gli assembramenti di persone favoriscono in modo particolare la diffusione del virus: per questo motivo sono state investite molte energie per evitarli e per impedire il maggiore flusso di persone che generano.
I divieti disposti dal Consiglio federale per gli assembramenti di persone e le manifestazioni si applicavano anche alle manifestazioni politiche. Questi divieti sono stati allentati gradualmente o revocati in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
Nell'esecuzione si deve procedere sempre in considerazione della situazione concreta, con buon senso e tenendo conto del principio della proporzionalità. Le espressioni politiche che non comportano un assembramento di un numero di persone superiore a quello consentito erano sempre autorizzate. Su domanda, le autorità cantonali competenti hanno inoltre la facoltà di accordare deroghe al divieto di manifestazioni qualora la richiesta sia giustificata da un interesse pubblico preponderante e sia garantita la necessaria tutela della salute.
Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio federale non ritiene che vietare grandi manifestazioni nello spazio pubblico che rispettano le regole di distanziamento sociale e di igiene rappresenti una restrizione sproporzionata del diritto fondamentale di manifestare. Anche l'affermazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del 1° maggio 2020 citata dall'autore dell'interpellanza, contrariamente a quanto affermato da quest'ultimo, non è da interpretare in tal senso.
4. Le autorità federali sono costantemente in contatto con i Cantoni per garantire un'attuazione e un'esecuzione uniformi delle disposizioni emanate dal Consiglio federale.
Risposta del Consiglio federale.