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20.338 · Iniziativa cantonale · 2020-11-03

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra

visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;

visto l'articolo 115 della legge federale del 13 dicembre 2002 sul Parlamento;

visto l'articolo 156 della legge del 13 dicembre 1985 relativa al regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,

e

visto l'articolo 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 9 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 10 capoverso 1 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 18 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 19 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 27 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

visto l'articolo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (obbligo di rispettare i diritti dell'uomo);

visto l'articolo 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto di tortura);

visto l'articolo 4 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto di schiavitù e lavori forzati);

visto l'articolo 5 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto alla libertà e alla sicurezza);

visto l'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto al rispetto della vita privata e familiare);

visto l'articolo 9 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (libertà di pensiero, di coscienza e di religione);

visto l'articolo 10 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (libertà di espressione);

visto l'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (diritto alla vita e alla libertà personale);

visto l'articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (protezione della sfera privata);

visto l'articolo 15 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (libertà di credo e di coscienza);

visto l'articolo 16 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (libertà d'opinione e d'informazione);

considerato che

- la Repubblica popolare Cinese ha fortemente intensificato le persecuzioni verso gli oppositori del sistema o le minoranze culturali come la comunità uigura o i praticanti del Falun Gong;

- l'attualità mondiale riporta informazioni sull'esistenza e la moltiplicazione di campi di concentramento nella regione di Xinjiang i cui detenuti sono Uiguri costretti a lavorare in fabbriche che producono beni destinati a multinazionali;

- numerosi Paesi e organizzazioni, tra cui gli Stati Uniti e l'Unione europea, hanno riconosciuto i fatti summenzionati e hanno adottato misure per onorare i loro impegni alla luce del diritto internazionale;

- attualmente la Confederazione sta negoziando la proroga di un accordo del 2015 che permette a funzionari cinesi senza statuto ufficiale di indagare su cittadini cinesi in Svizzera e di condurre interrogatori i cui costi sono a carico della Confederazione;

- in virtù dell'accordo di libero scambio con la Repubblica popolare Cinese, dei beni provenienti dal lavoro forzato degli Uiguri si trovano sul territorio svizzero,

chiede all'Assemblea federale

- di elaborare misure concrete allo scopo di far cessare gli atti di sorveglianza e d'intimidazione di cui sono oggetto in Svizzera le comunità minoritarie, come gli Uiguri o gli oppositori pro-democrazia, segnatamente opponendosi al rinnovo dell'accordo che permette alle autorità cinesi di indagare sul territorio svizzero;

- di prendere tutte le misure perché la libertà d'espressione sulla situazione nel Turkestan orientale nonché sulla situazione dei diritti umani in Cina sia pienamente garantita in Svizzera.

Begründung

La tradizione umanistica della Svizzera, cui hanno contribuito Henry Dunant, Guillaume Henri Dufour, Emilie Gourd, Jean-Pierre Hocké, Carla Del Ponte e molti altri, costituisce una parte dell'identità di ogni cittadino svizzero. Purtroppo i fatti riportati dai media internazionali sono molto preoccupanti e nuocciono a questa visione umanistica del mondo.

Risulta che il Consiglio federale tollera da diversi anni la presenza di agenti dei servizi di sicurezza cinesi sul nostro territorio, al di fuori di tutti i dibattiti parlamentari sull'argomento. Ancora più preoccupante è il fatto che questi agenti sono autorizzati a condurre indagini e interrogatori sul suolo svizzero pur non godendo di nessuno statuto ufficiale. "Non appena si stabilisce la nazionalità delle persone interessate, queste ricevono i documenti di viaggio e sono ricondotte in Cina". Inoltre, i costi di questa procedura sono assunti dalla Svizzera. Queste condizioni si basano su un accordo risalente al 2015 che, pur scadendo nel dicembre 2020, la Confederazione desidera rinnovare e che attualmente si trova al centro del dibattito.

La Repubblica popolare Cinese è stata più volte nel mirino di diversi media a causa delle violazioni che commette al suo interno perseguitando le minoranze fin nei recessi più intimi delle loro case e imprigionando milioni di Uiguri in campi di concentramento dove le donne vi vengono sterilizzate a forza. Numerosi Paesi e organizzazioni hanno riconosciuto questi fatti e proposto delle misure: ad esempio gli Stati Uniti, il Parlamento europeo, la Francia e molti altri ancora.

In un contesto in cui il Governo cinese combatte sempre più duramente i suoi oppositori, l'assenso del Consiglio federale alla presenza di agenti cinesi risulta incomprensibile e viola gli impegni della Svizzera nei confronti della comunità internazionale. In effetti, tra le diverse convenzioni internazionali alle quali la Svizzera è parte, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) garantiscono un certo numero di diritti alle minoranze, segnatamente l'obbligo per gli Stati aderenti di instaurare una protezione efficace contro le discriminazioni e le persecuzioni verso le minoranze.

Il rinnovo degli accordi con Pechino significherebbe che la Svizzera autorizza attività affini allo spionaggio intese a reprimere e sorvegliare impunemente un certo numero di minoranze. Quest'abitudine è incompatibile sia con gli impegni internazionali della Svizzera sia con i diritti fondamentali garantiti nella nostra Costituzione federale: il diritto alla vita e alla libertà personale, la protezione della sfera privata, la libertà di credo e di coscienza e la libertà d'opinione e d'informazione vi sono tutte enumerate. In base alla sovranità del nostro Paese, sul nostro suolo prevale l'ordine giuridico svizzero: la CEDU e il Patto ONU II ne fanno effettivamente parte per la natura monistica del nostro sistema giuridico. La Svizzera deve difendere i valori che promuove sul proprio territorio e tutte le persone che vi si trovano devono poter beneficiare dei diritti previsti nelle nostre leggi. Occorre dunque non rinnovare l'accordo che permette ai funzionari cinesi di indagare, in Svizzera, sui loro cittadini.

È tempo di agire e di iniziare e a porre domande più concrete in occasione della rinegoziazione degli accordi con la Cina. Non sarebbe comprensibile che le domande formulate dai nostri rappresentanti finiscano per rimanere lettera morta, denigrando così nei fatti la tradizione e la cultura umanistica della Svizzera.