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20.3391 · Mozione · 2020-05-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in modo che la richiesta di credito possa essere presentata sino alla fine del 2020.

Begründung

Da un ampio sondaggio condotto presso le imprese associate di Swissmem emerge che finora soltanto il 25 per cento circa delle imprese ha richiesto un credito COVID-19 di al massimo 500 000 franchi e che un ulteriore 10 per cento ha richiesto un credito COVID-19 Plus (superiore a fr. 500 000).

Questa cautela è dovuta al fatto che le imprese dell'Industria metalmeccanica ed elettrica (MEM) risentiranno pienamente degli effetti della crisi dovuta al coronavirus soltanto nel secondo e terzo trimestre. Le imprese non voglio richiedere, a titolo di riserva, crediti per assicurarsi la liquidità necessaria. Questa è una buona cosa dal punto di vista economico. Se però il ricorso al credito fosse inevitabile per la loro sopravvivenza, le imprese che saranno toccate soltanto ora e nei prossimi mesi dalle misure di confinamento imposte in Svizzera e all'estero dovrebbero poter presentare la relativa richiesta anche in un secondo momento. L'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 va pertanto adeguato come segue.

Articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19: Presentazione ed esame della richiesta

1 Un'organizzazione che concede fideiussioni concede fideiussioni solidali su richiesta. Le richieste di credito devono essere presentate mediante modulo alla banca creditrice entro il 31 dicembre 2020 e trasmesse dalla banca all'organizzazione che concede fideiussioni entro il 15 gennaio 2021. Per i crediti garantiti secondo l'articolo 3 vale come richiesta la trasmissione alla banca dell'accordo di credito sottoscritto dal richiedente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli effetti della pandemia di Covid-19 e dei relativi provvedimenti che le autorità hanno adottato a tutela della salute hanno comportato problemi di liquidità per molte imprese economicamente sane. Ne sono stati particolarmente colpiti le piccole e medie imprese (PMI) e i lavoratori indipendenti. Per permettere loro di accedere in modo rapido e senza formalità burocratiche ai crediti bancari e di coprire nei primi mesi, nonostante la perdita di entrate, i costi fissi non controllabili a breve termine quali ad esempio la pigione, le assicurazioni o le spese di capitale, la Confederazione ha garantito crediti bancari per finanziamenti transitori tramite le quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni. Il sistema è stato quindi concepito specificatamente come aiuto rapido e non burocratico per fronteggiare i problemi di liquidità.

I crediti transitori non fanno parte di un programma congiunturale. Essi servono principalmente per mettere a disposizione delle PMI colpite dal confinamento ordinato dal Consiglio federale la liquidità necessaria a coprire per circa tre mesi i costi fissi non controllabili a breve termine. Il mercato creditizio funziona bene e attualmente non ci sono segnali di una stretta creditizia. Inoltre, si dovrebbe rinegoziare con le banche e PostFinance SA una proroga del termine per la richiesta dei crediti Covid-19.

Le imprese che temevano di avere problemi di liquidità nella seconda metà dell'anno hanno potuto richiedere un credito Covid-19 fino al 31 luglio 2020 e ottenerlo. Inoltre, resta a disposizione il sistema ordinario di fideiussioni a favore delle PMI, che garantisce crediti fino a un milione di franchi.

La graduale abolizione dei provvedimenti a tutela della salute deve essere accompagnata da un graduale abbandono delle misure adottate per attenuare l'impatto della pandemia sull'economia. Il Consiglio federale ritiene che il termine fissato a fine luglio sia generosamente calcolato, tenuto conto degli allentamenti già attuati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.