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20.3406 · Mozione · 2020-05-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere quanto prima, con misure adeguate quali modifiche di legge e istruzioni, affinché indebitamenti o dipendenze dall'aiuto sociale causati dal Covid-19 non costituiscano un impedimento per il ricongiungimento familiare, la naturalizzazione o lo status di soggiorno. Occorre in particolare sospendere il criterio dell'"integrazione economica".

Begründung

Il criterio dell'integrazione economica è determinante nelle decisioni concernenti lo status di soggiorno, la naturalizzazione o il ricongiungimento familiare. Anche per questo motivo la pandemia del coronavirus costituisce una minaccia esistenziale per molti stranieri nel nostro Paese. Questa situazione riguarda circa un quarto delle persone residenti in Svizzera, che non possiedono la cittadinanza elvetica ma contribuiscono quotidianamente al benessere e allo sviluppo del nostro Paese. Chi in tempi di Covid-19 si trova in difficoltà economiche non può essere punito ulteriormente ponendo ostacoli al rilascio del titolo di soggiorno o negandogli la naturalizzazione. La dipendenza dall'aiuto sociale dovuta alla crisi del coronavirus non deve essere considerata un deficit d'integrazione e non può pertanto giustificare alcuna misura di limitazione dei diritti.

Occorre adottare misure adeguate anche per i sans-papiers. La loro situazione non può peggiorare a causa della crisi attuale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nelle procedure di diritto in materia di stranieri i motivi che hanno portato a un indebitamento o a ricorrere all'aiuto sociale devono essere chiariti nel singolo caso. Un'eventuale situazione di bisogno non imputabile agli interessati è considerata in loro favore. Lo stesso vale anche per le conseguenze di una perdita di guadagno a causa delle misure volte a lottare contro il coronavirus. In questo caso è determinante il principio di proporzionalità delle disposizioni delle autorità, che risulta sia dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; art. 96) sia dalla Costituzione federale (art. 5 Cost.; RS 101).

Questo principio si applica ad esempio alle decisioni sul rilascio e sulla proroga di permessi, alle domande di permesso di dimora per casi rigore presentate da sans-papiers, ai ricongiungimenti famigliari, agli allontanamenti e alle decisioni di naturalizzazione.

Nelle istruzioni sull'attuazione dell'ordinanza 2 COVID-19, la Segreteria di Stato della migrazione ha esortato i Cantoni a sfruttare il margine di apprezzamento nelle decisioni di diritto in materia di stranieri affinché i richiedenti non siano ulteriormente penalizzati a causa della pandemia. Questo vale in particolare per la valutazione dell'indipendenza economica e la prova delle competenze linguistiche richieste.

Le autorità migratorie della Confederazione e dei Cantoni sono disposte a tenere ampiamente conto della situazione straordinaria nelle loro decisioni. Per il momento non sono necessarie misure particolari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.