Per i redditi fino a 4000 franchi l'indennità per lavoro ridotto deve coprire il 100 per cento dello stipendio mensile
20.3410 · Mozione · 2020-05-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fissare al 100 per cento nei primi sei mesi l'indennità per lavoro ridotto COVID-19 per i lavoratori con uno stipendio mensile lordo fino a 4000 franchi (con grado di occupazione del 100 %).
Begründung
Per gli stipendi bassi l'indennità per lavoro ridotto (ILR) dovrà coprire il 100 per cento del guadagno mensile e non soltanto l'80 per cento come disposto dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Ne beneficeranno le persone che guadagnano meno di 4000 franchi lordi al mese (100 %). In caso di perdite di guadagno, infatti, le economie domestiche dai bassi redditi vengono subito a trovarsi in situazioni al di sotto del minimo esistenziale. Anziché costringere i lavoratori che guadagnano poco a ripiegare sull'aiuto sociale, è molto più ragionevole concedere loro nei primi sei mesi di lavoro ridotto la piena compensazione della perdita di guadagno. Questa misura crea sicurezza e permette agli interessati di rimanere nel mercato del lavoro, il che è anche nell'interesse dell'economia.
L'attuale crisi colpisce duramente soprattutto le famiglie, comprese quelle monoparentali, dai redditi inferiori ai minimi esistenziali. Molte di queste famiglie appartengono al gruppo dei "working poor", persone che pur lavorando con un elevato grado di occupazione non realizzano un guadagno sufficiente per garantire il proprio sostentamento. Le perdite di guadagno - dovute ad esempio al lavoro ridotto - le gettano immediatamente in una situazione d'emergenza finanziaria. La povertà aumenta: le persone indigenti sono le prime vittime della crisi. Questa misura di comprovata efficacia permette di prestare a molte di loro un aiuto rapido e semplice. A tale proposito va ricordato che il Consiglio federale ha recentemente deciso di indennizzare anche ai membri del servizio d'appoggio dell'esercito l'intera perdita di guadagno per il loro impiego nel contesto della crisi COVID-19.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obiettivo dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) non è quello di garantire il sostentamento dei lavoratori. L'ILR è concepita unicamente per evitare che i lavoratori il cui lavoro è temporaneamente ridotto o sospeso si ritrovino in disoccupazione totale; le aziende possono così mantenere i loro collaboratori. In questo l'ILR si distingue dall'aiuto sociale, strumento impostato invece sul principio del bisogno e finalizzato a garantire in ogni caso un minimo esistenziale. Per le persone in cerca d'impiego che percepiscono un reddito particolarmente basso le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e quelle dell'aiuto sociale devono potersi integrare a vicenda.
A causa della pandemia e delle misure sanitarie imposte per contenere la diffusione del virus, le aziende svizzere hanno dovuto fare ampio ricorso all'ILR per evitare il licenziamento dei loro collaboratori. Il Consiglio federale ha tenuto conto della situazione straordinaria estendendo fino al 31 agosto 2020 il diritto all'ILR e semplificando la procedura di domanda fino al 31 dicembre 2020. L'Esecutivo ha tra l'altro deciso che le entrate da occupazioni provvisorie svolte durante il periodo di riscossione dell'ILR non devono essere dedotte. Con un'occupazione provvisoria tutti i beneficiari dell'ILR hanno quindi la possibilità di percepire un reddito nettamente più elevato, addirittura superiore al loro stipendio abituale. Attuare la mozione significherebbe favorire singole classi di reddito a scapito di altre e creare così disparità di trattamento all'interno dei gruppi di beneficiari.
Adottando la misura chiesta dall'autrice della mozione, le spese per l'ILR crescerebbero del tre per cento circa.
La partecipazione della Confederazione, aumentata di sei miliardi di franchi in virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), non basta a coprire tutti i costi supplementari dell'AD. Per evitare di attivare il freno all'indebitamento (secondo l'art. 90c cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0]), il Consiglio federale sottopone alle due Camere una revisione della LADI che prevede un finanziamento supplementare dell'AD per la copertura dei costi dell'ILR. Il relativo messaggio sarà trattato nella sessione autunnale 2020 mediante una procedura urgente. In questo modo potranno essere coperti i costi risultanti dalla forte domanda di ILR e dalla sua estensione a ulteriori gruppi di beneficiari nel corso del 2020.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.