20.3444 · Interpellanza · 2020-05-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 185 della Costituzione federale (clausola generale di polizia) e della legge sulle epidemie, la Confederazione ha proclamato la situazione straordinaria e deciso provvedimenti che hanno comportato considerevoli restrizioni dei diritti fondamentali. Questo la mette in una situazione delicata sia politicamente che giuridicamente. Le basi legali menzionate non conferiscono pieni poteri alla Confederazione, ma permettono soltanto di combattere i pericoli in modo mirato e diretto (A. Kley, NZZ del 7 aprile 2020). Inoltre, il diritto di necessità non legittima qualsiasi tipo di limitazione non indennizzata della libertà economica e della garanzia della proprietà (perizia di P. Richli). L'articolo 38 della legge sull'approvvigionamento del Paese prevede la concessione di indennità in caso di requisizioni e di chiusure di attività e l'articolo 16 della legge federale sull'espropriazione la "piena indennità" in caso di espropriazione.
Al centro dell'attenzione ci sono, oltre ai negozi e ai ristoranti, che attualmente litigano con i proprietari dei locali per i costi delle chiusure forzate, gli ospedali. Per evitare possibili problemi di sovraccarico nel trattamento dei pazienti COVID-19, gli ospedali hanno svolto un lavoro di preparazione che ha rappresentato per loro un ingente onere supplementare. Per garantire le necessarie capacità per il trattamento dei pazienti, il 17 marzo 2020 il Consiglio federale ha vietato agli ospedali di effettuare interventi elettivi e dispensare terapie non urgenti fino al 26 aprile 2020. Poiché durante il periodo in questione sono stati autorizzati a fornire soltanto cure urgenti, gli ospedali prevedono fino alla fine dell'anno perdite finanziarie dell'ordine di miliardi di franchi. Vi è il rischio di una mancanza di liquidità e i Cantoni devono mettere a punto pacchetti di misure per gli ospedali al fine di garantire il mantenimento delle strutture sanitarie.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. La Confederazione riconosce la sua responsabilità e il suo obbligo indennizzo per la chiusura forzata di ristoranti e negozi? Quali sono i prossimi passi previsti?
2. Come e in che misura la Confederazione contribuisce alle spese sostenute dai Cantoni per coprire le perdite finanziarie degli ospedali, alle loro prestazioni per combattere la pandemia e al mantenimento delle loro strutture sanitarie?
3. Nel caso di una seconda ondata sono prevedibili nuovi divieti per determinati interventi e terapie, ulteriori lavori di preparazione negli ospedali e limitazioni della libertà economica. La Confederazione ha una strategia per contenere il più possibile le spese e i danni che ne risulteranno?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In linea di principio, nei confronti di ristoranti e negozi la Confederazione risponde solo dei danni cagionati illecitamente (cfr. art. 3 segg. della legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32). Anche la legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) non prevede alcun obbligo generale di risarcimento per danni derivanti da misure di polizia sanitaria. Di conseguenza, è compito dei privati verificare nel singolo caso se le assicurazioni coprono questo tipo di danni. Per attenuare l'impatto economico del coronavirus, la strategia del Consiglio federale è di fornire un sostegno rapido e mirato ai casi di rigore nei settori economici, agli impiegati e ai lavoratori indipendenti direttamente colpiti. I provvedimenti adottati per affrontare la crisi causeranno alla Confederazione, nel 2020, uscite supplementari una tantum di 30 miliardi di franchi circa,. Per evitare il fallimento delle imprese, la Confederazione fornisce inoltre fideiussioni e garanzie fino a un importo complessivo di 42 miliardi di franchi.
2. Come ha già affermato nel suo parere in risposta alla mozione CSSS-N 20.3457 "Rapido accordo in materia di assunzione dei costi" e alla mozione Mäder Jörg 20.3437 "Rapido accordo tra i partner tariffali sui costi sanitari legati alla COVID-19", il Consiglio federale comprende la situazione difficile che diversi attori del sistema sanitario stanno attraversando. Nel frattempo, Confederazione e Cantoni hanno già eseguito accertamenti in merito all'assunzione dei costi. I costi di mantenimento, derivanti per esempio da azioni preparatorie necessarie al trattamento di una malattia, rientrano nell'assistenza sanitaria di competenza dei Cantoni, così come è primariamente cantonale la competenza relativa alla copertura dei costi causati dalla pandemia di coronavirus ai fornitori di prestazioni. Per altro, l'ente pubblico (Confederazione e Cantoni) ha messo a disposizione dei professionisti della salute il materiale di protezione quando questo non era più disponibile sul mercato o nelle strutture. Secondo la LEp, la Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici e le spese relative alle visite mediche, alla sorveglianza medica, alla quarantena, all'isolamento e alla cura di viaggiatori nel traffico internazionale ordinati dai propri organi.
3. Con la sua strategia di gestione della pandemia, la Confederazione fa tutto il possibile per contenere al massimo il numero di pazienti affetti da COVID-19. Attraverso i provvedimenti adottati durante l'attuale fase di contenimento (p. es. il tracciamento dei contatti), si punta anche a rallentare per quanto possibile l'eventuale insorgenza di una seconda ondata o a evitarla del tutto. I provvedimenti da adottare saranno varati in base all'andamento della pandemia in collaborazione con le autorità decisionali a livello nazionale e cantonale.
Risposta del Consiglio federale.