20.3454 · Mozione · 2020-05-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare l'articolo 31 capoverso 3 lettera b, in modo tale che in un'azienda a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo abbia diritto a un'indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro (caso di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3).
Una minoranza della Commissione (Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker, Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere la mozione.
Begründung
La crisi del COVID-19 ha evidenziato la situazione precaria delle piccole aziende a conduzione familiare, in particolare quelle in cui il coniuge è escluso dal diritto all'indennità in caso di orario di lavoro ridotto, al pari delle persone che esercitano un'influenza sulle decisioni dell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. b e c). Per la durata della pandemia, l'ordinanza 2 COVID-19 ha rimediato a questa lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione concedendo a queste persone indennità per lavoro ridotto. Occorre prorogare tale misura procedendo a una modifica legislativa in modo che il Consiglio federale non debba emanare nuove disposizioni intese a prendere in considerazione la riduzione di lavoro del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda, se il lavoro ridotto è dovuto a circostanze non imputabili a quest'ultimo. Si tratta, all'occorrenza, di evitare la chiusura dell'azienda familiare e il ricorso agli aiuti sociali. Questa disposizione dovrà limitarsi ai casi di rigore ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LADI e 51 OADI, escludere le circostanze inerenti ai rischi aziendali che, secondo la giurisprudenza, sono per principio assunti dall'azienda (DTF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 ALV n. 9 p.27) ed essere limitata (p. es. a 196 franchi al giorno). Occorre prorogare tale misura mediante una modifica legislativa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è finalizzata a evitare che i lavoratori la cui attività è temporaneamente ridotta o sospesa si ritrovino in disoccupazione totale e permette quindi di preservare i contratti di lavoro esistenti. Questo strumento è concepito per i lavoratori che non possono influire sull'andamento degli affari dell'azienda.
L'esclusione del datore di lavoro e del suo coniuge/partner occupato nella stessa azienda dal diritto all'ILR non è una lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ma è stata esplicitamente voluta dal legislatore ed è stata a più riprese confermata dal Tribunale federale.
L'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI esclude queste persone dal diritto all'ILR in quanto è il datore di lavoro che può determinare l'introduzione e l'estensione del lavoro ridotto e la perdita di guadagno (indennità) per sé e per il suo coniuge/partner. Il rischio di abusi derivante dalla loro inclusione sarebbe elevato e l'attuazione comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni del diritto all'ILR. In considerazione di questo rischio e delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) non va pertanto estesa in maniera duratura a tali persone.
Nemmeno una limitazione del diritto ai casi di rigore giustifica una simile estensione, in quanto il rischio di abusi permane.
Il Consiglio federale ha adottato varie misure temporanee per sostenere maggiormente i datori di lavoro. Ha in particolare esteso la copertura dell'ILR ad altre categorie di lavoratori e ha abolito il termine di preannuncio e il periodo di attesa. La SECO, dal canto suo, ha semplificato la procedura di domanda e di versamento dell'ILR. A causa della situazione straordinaria, per aiutare le imprese il Consiglio federale ha altresì adottato varie misure che esulano dall'ambito dell'AD.
Queste misure hanno permesso a molte imprese svizzere di evitare i licenziamenti. Il ricorso allo strumento dell'ILR è stato massiccio e ha già comportato costi notevoli per il fondo dell'AD. L'aumento di 6 miliardi di franchi della partecipazione della Confederazione (art. 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione [RS 837.033]) stabilito nel mese di marzo 2020 non basterà a coprire i costi aggiuntivi dell'AD. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto alle Camere una revisione della LADI che preveda un finanziamento supplementare dell'AD. Il relativo messaggio verrà esaminato nel quadro di una procedura d'urgenza nella sessione autunnale 2020. Ciò dovrebbe permettere di coprire i costi risultanti dalle numerose domande di ILR e dall'estensione di tale indennità ad altri gruppi di lavoratori nel corso del 2020.
Per ora il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere ad ulteriori estensioni, soprattutto di durata prolungata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.