20.3517 · Postulato · 2020-06-04
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare un divieto del gruppo "Antifa" o di valutarne la classificazione come organizzazione terroristica sulla base dell'articolo 185 Cost.
Begründung
Da anni il gruppo "Antifa", che si definisce innocuo, partecipa a numerose aggressioni contro l'ordinamento vigente. Antifa Svizzera appartiene agli schieramenti di estrema sinistra. Il logo di questo gruppo (una bandiera rossa e una nera un po' più piccola) è eloquente: secondo la loro stessa dichiarazione il rosso sta per socialismo e il nero per anarchia.
Naturalmente l'obiettivo dichiarato di questo gruppo di estrema sinistra, ossia la lotta contro il fascismo, cui si ispira la sua denominazione e funge da pretesto, va accolto favorevolmente. Ma il problema è proprio qui: il pretesto di perseguire un obiettivo nobile in realtà cela un altro obiettivo, vale a dire introdurre il socialismo distruggendo il vigente ordinamento con l'anarchia e annientare i valori consolidati della Svizzera.
Quanto si sta osservando attualmente negli USA, dove i seguaci e i membri di Antifa sfilano saccheggiando, mettendo a ferro e fuoco e distruggendo città e non fanno marcia indietro nemmeno davanti all'assassinio del proprietario di un negozio, mostra le intenzioni e ciò di cui sono capaci i sostenitori e i membri di questo gruppo terroristico.
In vari Paesi europei, in occasione di grandi eventi come ad esempio gli imponenti scontri sull'arco di diversi giorni ad Amburgo a margine del vertice del G20 nel 2017, sono sempre presenti anche cittadini svizzeri della scena locale Antifa e che sostengono attivamente questi atti vergognosi.
Ma anche a Berna, Zurigo e in altre città gli adepti e i membri di questo gruppo commettono ripetuti attentati contro edifici e disturbano dimostrazioni di partiti e gruppi di altre correnti politiche. Con la loro propensione alla violenza diffondo paura e sgomento - ossia terrore.
Il terrore è la diffusione sistematica di paura e sgomento mediante la violenza perpetrata o minacce di violenza al fine di rendere docili le persone. Ed è proprio questo il metodo applicato dalle bande Antifa interconnesse. Per questo motivo Antifa deve essere considerato un gruppo terroristico e in quanto tale va proibito, per lo meno deve essere classificato come tale e posto sotto osservazione permanente, poiché bisogna presupporre che anche in Svizzera alla prossima occasione d'oro i suoi sostenitori e membri cercheranno di distruggere l'ordinamento vigente.
Come dice il proverbio: prevenire è meglio che curare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Come esposto nell'ultimo rapporto sulla situazione del Servizio delle attività informative della Confederazione "La sicurezza della Svizzera 2019", il potenziale di violenza degli ambienti di estrema sinistra rimane invariato. Le attività riconducibili all'estrema sinistra continuano a dipendere dall'attualità e sono tuttora connesse a eventi che gli ambienti di estrema sinistra non sono in grado di suscitare. Tali ambienti sono tuttavia capaci di concentrare le proprie attività in vere e proprie campagne e di procedere in modo mirato.
L'Azione antifascista (Antifaschistische Aktion, Antifa) non è un "gruppo" in senso stretto, bensì un movimento eterogeneo e una rete internazionale priva di strutture rigide. Ne fanno parte individui isolati o gruppuscoli di svariato genere. I singoli esponenti del movimento organizzano individualmente le proprie manifestazioni o partecipano a manifestazioni sorte da iniziative altrettanto individuali. Le attività di Antifa suscitano l'interesse degli ambienti di estrema sinistra in generale. Vi partecipano pertanto anche attivisti di estrema sinistra propensi alla violenza o violenti, appartenenti a gruppuscoli di ogni genere.
In virtù dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni fondate direttamente sulla Costituzione per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. A causa del carattere eccezionale delle facoltà concessegli all'articolo 185 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale è tenuto a verificare in maniera approfondita se sussistono i relativi presupposti e a farne un uso restrittivo. In particolare, l'articolo 185 capoverso 3 Cost. fornisce una base legale per misure sprovviste di basi legali specifiche. Nel caso presente, tuttavia, sussiste un'apposita base legale: si tratta dell'articolo 74 capoverso 1 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), che consente al Consiglio federale di vietare organizzazioni o gruppi che direttamente o indirettamente propagano, sostengono o favoriscono in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. Il divieto di un'organizzazione o di un gruppo deve tuttavia essere fondato su una relativa decisione delle Nazioni Unite (ONU) o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (art. 74 cpv. 2 LAIn). Per quanto concerne l'Azione antifascista, non sono dati i presupposti per un suo divieto ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1 LAIn: ad esempio e in primo luogo non sussiste una minaccia concreta della sicurezza interna o esterna.
La Svizzera persegue penalmente e condanna come reato grave qualsivoglia attività terroristica di qualsiasi origine e genere. Gli organi di condotta in materia di politica di sicurezza seguono costantemente e attentamente la situazione, per essere in grado di adottare misure tempestive in caso di necessità.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.