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20.3519 · Interpellanza · 2020-06-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) e l'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) sono in vigore dal 1° gennaio 2016. Il loro obiettivo è ottimizzare la vigilanza sull'assicurazione malattie, migliorare la tutela degli assicurati e aumentare la trasparenza della concorrenza regolamentata. Tanto la legge, quanto l'ordinanza contengono disposizioni circostanziate su riserve, accantonamenti e patrimonio vincolato dell'assicurazione malattie. Tali requisiti mirano a garantire la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine e proteggono di conseguenza anche gli interessi degli assicurati.

Conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera a LVAMal, entro due anni dall'entrata in vigore della legge gli assicuratori dovevano presentare un piano d'esercizio secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-f e i-p. I requisiti relativi al piano d'esercizio e gli altri requisiti previsti dall'articolo 59 LVAMal (ad esempio sull'elaborazione e attuazione della gestione dei rischi) risultano gravosi in particolare per i piccoli assicuratori. In questo contesto è dunque importante valutare le esperienze maturate con la LVAMal e l'OVAMal, in particolare in merito all'onere amministrativo degli assicuratori malattia, e trarre le conclusioni del caso. A questo proposito domando quanto segue:

1. Il Consiglio federale presenterà un rapporto di valutazione della LVAMal? In caso affermativo, quando sarà disponibile?

2. Di quali dati empirici dispone ad oggi l'UFSP sulla LVAMal e sulla OVAMal, in particolare riguardo alla loro efficacia e al rapporto costo-benefici?

3. Secondo il Consiglio federale, quanto è elevato l'onere amministrativo degli assicuratori?

4. Il rapporto costo-benefici di quest'onere è ragionevole?

5. Secondo l'UFSP è necessario modificare la legge o l'ordinanza al fine di porre rimedio all'eventuale sovraregolamentazione rilevata?

6. Cosa pensa il Consiglio federale dell'introduzione di una vigilanza semplificata e agevolata per le piccole casse malati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le disposizioni relative alla procedura di autorizzazione riprendono in gran parte il diritto applicabile prima dell'entrata in vigore della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12). Gli assicuratori devono presentare all'autorità di vigilanza, per approvazione, gli statuti e le disposizioni sulle forme particolari dell'assicurazione. Fin da prima che entrasse in vigore la LVAMal, essi erano tenuti a sottoporre questi documenti al suo controllo e a ottemperare alle eventuali richieste di modifica. La nuova normativa si limita pertanto a convalidare la prassi applicata fino al 31 dicembre 2015. Rispetto alla normativa precedente, il piano d'esercizio deve contenere i seguenti nuovi elementi: organizzazione e gruppo assicurativo (art. 7 cpv. 2 lett. b LVAMal), nominativi e curriculum vitae dei membri degli organi dirigenti (art. 7 cpv. 2 lett. c LVAMal), indicazioni sulle persone che detengono una partecipazione qualificata nel capitale (art. 7 cpv. 2 lett. e LVAMal), indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi (art. 7 cpv. 2 lett. j LVAMal), sui contratti e sugli altri accordi mediante i quali si intende delegare a terzi compiti essenziali dell'assicuratore (art. 7 cpv. 2 lett. l LVAMal). Gli assicuratori dispongono di tutti gli elementi costitutivi del piano d'esercizio il che permette di evitare ulteriori spese a loro carico derivanti dalla procedura di autorizzazione. Per quanto concerne la gestione dei rischi e il controllo interno, non si tratta di nuovi requisiti, bensì di due strumenti di cui gli assicuratori erano già tenuti a dotarsi prima dell'entrata in vigore della LVAMal.

Ogni anno l'autorità di vigilanza redige un rapporto sulle proprie attività (https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html > L'UFSP > Pubblicazioni > Rapporti d'attività > Rapporti d'attività relativi alla vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie e gli infortuni). L'autorità organizza inoltre un incontro annuale con gli assicuratori in cui offre loro l'opportunità di comunicarle la prassi seguita in merito alla LVAMal. Nessuno ha lamentato oneri amministrativi esorbitanti prodotti dalla nuova normativa. Il Consiglio federale intende raccogliere e analizzare le esperienze maturate nel tempo per procedere a una valutazione della nuova legge. Nei prossimi anni prevede di pubblicare un rapporto in merito.

2. All'atto della stesura dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121), l'autorità di vigilanza ha analizzato l'impatto della nuova normativa sui vari operatori del settore sanitario, in particolare sugli assicuratori (www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Réglementation > Analyse d'impact de la réglementation > Autres exemples d'AIR). Come menzionato nella risposta alla domanda n. 1, ogni anno l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) redige un rapporto sulle attività svolte utilizzando gli strumenti di vigilanza previsti dalla LVAMal.

3./4./5. La LVAMal e la relativa ordinanza di esecuzione si sono rivelate efficaci: in particolare hanno consentito all'autorità di vigilanza di rifiutare l'approvazione di premi eccessivi e di dotarsi di strumenti che le permettano di intervenire tempestivamente in modo da evitare che un assicuratore si ritrovi in difficoltà finanziarie. Le nuove norme tutelano gli interessi degli assicurati. Il Consiglio federale ritiene quindi giustificata la richiesta di ulteriori fondi avanzata dagli assicuratori e considera che non si possa parlare di sovraregolamentazione riguardo alla LVAMal e alla relativa ordinanza di esecuzione.

6. In taluni ambiti la portata delle condizioni da soddisfare dipende dalle dimensioni dell'assicuratore. L'ammontare delle riserve minime di ogni assicuratore è pertanto calcolato in base ai rischi cui è esposto (art. 14 cpv. 2 LVAMal). Del resto, la gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interni devono essere proporzionati alle dimensioni, alla complessità degli affari e alla complessità organizzativa, nonché ai rischi dell'assicuratore (art. 40 cpv. 4 OVAMal). In questi ambiti è valutata la situazione individuale di ciascun assicuratore.

Nell'ambito delle assicurazioni complementari, l'articolo 27 capoverso 2 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) consente alla FINMA, in singoli casi giustificati, di esonerare un'impresa di assicurazione dall'obbligo di istituire un ispettorato (ufficio di revisione interno). La FINMA si è avvalsa di questa facoltà per imprese di assicurazione molto piccole. L'articolo 27 del disegno di revisione della LSA (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > DFF > 2018) elimina la possibilità di esonero.

Risposta del Consiglio federale.