20.3522 · Interpellanza · 2020-06-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale:
1. Condivide l'obiettivo di favorire, anche tramite la leva fiscale, la diffusione dell'home office?
2. In caso di risposta affermativa, è disposto ad adeguare la relativa ordinanza sulle spese professionali (RS 642.118.1), e in particolare l'articolo 7, in modo da rendere più agevole la deduzione quale "spesa professionale" per un locale abitativo adibito ad uso professionale?
Begründung
L'articolo 7 dell'ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulle spese professionali (RS 642.118.1) stabilisce che "l'uso di una camera privata per scopi professionali" costituisce una spesa professionale che rientra nel forfait, anche se è possibile fare uso delle spese effettive. La giurisprudenza del Tribunale federale è però piuttosto restrittiva nel concedere una simile spesa effettiva (sentenze TF 2C_681/2008 e 2C_682/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.5.1); l'Alta Corte ha infatti stabilito che "Per quanto riguarda le spese inerenti all'uso di una camera privata per scopi professionali, il Tribunale federale ha definito le condizioni da soddisfare per poter beneficiare di una deduzione: il contribuente deve svolgere regolarmente una parte sostanziale del suo lavoro professionale a domicilio, poiché il datore di lavoro non gli fornisce un locale di lavoro adeguato e il contribuente deve disporre di una stanza particolare nella sua abitazione privata che viene utilizzata principalmente per scopi professionali e non privati".
La crisi legata alla pandemia provocata dal coronavirus ha, fra le altre cose, dato una spinta importante al cosiddetto home office, una forma di lavoro fino ad oggi relativamente poco utilizzata ma che ha un potenziale interessante e che presenta, oltre ad alcune criticità, anche molti vantaggi (si pensi ad esempio al tema della conciliabilità lavoro-famiglia o alla riduzione della mobilità individuale).
Alla luce di questi sviluppi, a mente dell'interpellante sarebbe pertanto opportuno rendere più agevole la deduzione della cosiddetta "spesa professionale" per un locale abitativo adibito ad uso professionale in modo da incentivare ulteriormente l'home office. Le attuali condizioni, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, risultano invece piuttosto restrittive perché se il datore di lavoro mette a disposizione un ufficio al dipendente, automaticamente decade il diritto alla deduzione.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Durante la crisi del coronavirus il lavoro in home office ha guadagnato forte importanza. Con la progressiva digitalizzazione della società si prevede che questa forma di lavoro assumerà un ruolo predominante. Il suo sviluppo dipenderà in prima linea dalle esigenze aziendali e dagli accordi tra datore di lavoro e dipendenti. Il Consiglio federale è favorevole a questo sviluppo.
In ambito fiscale il lavoro in home office pone la questione se le spese professionali derivanti da attività lucrativa dipendente possano essere dedotte dal reddito o no. Il Consiglio federale ritiene che il diritto fiscale debba mantenersi neutro su questo punto rispetto alle varie forme di lavoro. La scelta di fornire la prestazione lavorativa interamente o parzialmente in home office non dovrebbe essere influenzata dal diritto fiscale. Il Consiglio federale non condivide pertanto l'obiettivo di incentivare il lavoro in home office sul piano fiscale.
Ad oggi sono deducibili dall'imposta federale diretta le seguenti spese professionali (art. 26 LIFD):
-le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi (deduzione delle spese di trasporto);
-le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (deduzione delle spese per pasti fuori casa);
-le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (ad es. i costi per il soggiorno settimanale fuori domicilio).
L'attuale definizione di spese professionali comporterebbe un aumento dell'imposizione dei lavoratori dipendenti, se questi svolgono interamente o parzialmente il lavoro in home office. Le spese di trasporto e per i pasti fuori casa, in particolare, non potrebbero essere portate in deduzione se il lavoratore adempisse le sue mansioni al proprio domicilio. Nel contempo, i costi dell'infrastruttura necessaria a tale scopo verrebbero consumati dal forfait. A fini fiscali può essere tenuto conto delle maggiori spese professionali solo se possono essere dimostrate e se superano i forfait. Ciò può costituire un incentivo negativo a scegliere l'home office come forma di lavoro. E quindi opportuno chiedersi se le deduzioni attualmente vigenti siano ancora adeguate. Oggi, consumare pasti fuori casa non è più necessariamente una spesa aggiuntiva e la deduzione delle spese di trasporto può essere messa in discussione in particolar modo per ragioni ambientali. Infine, va anche osservato che l'attuale prassi delle deduzioni comporta oneri relativamente alti, che il lavoro in home office fa ulteriormente aumentare.
Per le ragioni esposte il Consiglio federale ritiene che il diritto vigente in materia di spese professionali debba essere rivisto. Una possibile nuova regolamentazione orientata alle deduzioni forfettarie dovrebbe essere quanto più neutra possibile rispetto alle diverse forme di lavoro, puntare a una semplificazione e non incidere sulle entrate. Una nuova regolamentazione delle deduzioni necessiterebbe di un adeguamento delle basi legali, una semplice modifica dell'ordinanza non sarebbe sufficiente.
Risposta del Consiglio federale.