20.3527 · Interpellanza · 2020-06-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Al momento, i parchi d'importanza nazionale sono valutati tenendo conto dei criteri riportati nella LPN e nell'OPar, a loro volta integrati nel manuale dell'UFAM sugli accordi programmatici 2020-2024. I criteri considerati pongono in larga misura l'accento sulla biodiversità e il paesaggio. Non si dovrebbe tenere conto anche di altri criteri pertinenti quali lo sviluppo sostenibile, il clima e le energie rinnovabili (solare, eolica)?
Begründung
Numerosi parchi d'importanza nazionale devono rinnovare il loro marchio e sono reticenti, se non addirittura contrari, a integrarvi progetti eolici in quanto temono di peggiorare la loro valutazione presso le autorità competenti. Tuttavia, a nostro parere, nella legislazione vigente nulla si oppone a uno sviluppo ragionevole dell'energia eolica o di altri tipi di energie rinnovabili nei parchi d'importanza nazionale, se ciò avviene nel rispetto della natura e della biodiversità. Anzi, sembrerebbe opportuno integrare il criterio del paesaggio con la nozione di sviluppo sostenibile conformemente alla Strategia energetica della Confederazione e alla salvaguardia del clima. Pertanto, la valutazione dell'UFAM sui parchi d'importanza nazionale dovrebbe includere anche riflessioni sullo sviluppo sostenibile e la salvaguardia del clima stabiliti dall'ONU, ad esempio con un preavviso dell'ARE, al momento dell'esame dei dossier. Infatti, numerosi progetti eolici derivanti dalle pianificazioni federale e cantonale si trovano nelle immediate vicinanze di parchi d'importanza nazionale e si avverte una tensione tra due legislazioni (climatica e di protezione della natura) i cui obiettivi sono comuni, ossia la protezione dell'ambiente. Secondo gli interpellanti, sarebbe opportuno un sostegno reciproco delle due legislazioni e considerare un vantaggio, piuttosto che uno svantaggio, lo sviluppo delle energie rinnovabili nei parchi d'importanza nazionale, nel severo rispetto della protezione della natura e della biodiversità. Il Consiglio federale potrebbe chiarire questi aspetti allo scopo di consentire sviluppi volti a favorire gli obiettivi perseguiti dalle rispettive legislazioni.
Stellungnahme des Bundesrates
La Strategia del 2002 della Confederazione per uno sviluppo sostenibile formulava, nella misura 11, il mandato di creare il quadro giuridico per il riconoscimento e la promozione di parchi d'importanza nazionale. Conformemente a questo mandato, l'attuale diritto in materia di parchi integra tutte e tre le dimensioni della sostenibilità. Le prescrizioni di legge mirano a rafforzare in particolare lo sviluppo regionale dei parchi naturali regionali in tutte e tre le dimensioni della sostenibilità. Le risorse naturali esistenti devono essere utilizzate in modo rispettoso dell'ambiente (art. 21 ordinanza sui parchi; OPar; RS 451.36) e, al contempo, i valori della natura e del paesaggio esistenti che caratterizzano i parchi devono essere conservati e valorizzati (art. 20 OPar). Gli enti responsabili dei parchi hanno definito nella loro Carta le misure per raggiungere questi due obiettivi in modo equilibrato. I Cantoni verificano in seguito la compatibilità della documentazione della domanda degli enti responsabili dei parchi con le diverse strategie e i piani a livello cantonale. Insieme alla domanda del Cantone, i documenti vengono successivamente sottoposti all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che decide in merito alla richiesta di conferimento del marchio Parco. L'esame da parte della Confederazione comprende anche la consultazione degli Uffici federali interessati, in modo da garantire che non vi siano conflitti di obiettivi con altre politiche settoriali e che si possano sfruttare le sinergie.
Per quanto riguarda la presente interpellanza, i requisiti stabiliti per i parchi naturali regionali sono rilevanti. Come spiegato sopra, l'attuale diritto in materia di parchi integra già la possibilità per i parchi naturali regionali di utilizzare vettori energetici rinnovabili come l'energia eolica. Come per tutti i tipi di infrastrutture e di utilizzi, la pianificazione degli impianti corrispondenti in parchi d'importanza nazionale richiede una visione d'insieme. In questo modo si garantisce che gli elevati valori naturali, paesaggistici e culturali necessari per il riconoscimento a lungo termine del parco possano essere mantenuti nel complesso. Nella Concezione energia eolica 2019 della Svizzera, invece, le zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani sono definite "zone di protezione senza ponderazione degli interessi". Per le zone periferiche o di transizione di questi due tipi di parchi, la Confederazione raccomanda ai Cantoni di considerarle come "zone in principio da escludere".
Con la firma della Carta, i Comuni che partecipano al parco si impegnano a orientare le loro attività d'incidenza territoriale in base ai requisiti stabiliti per un parco naturale regionale, conformemente alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e all'ordinanza sui parchi (art. 26 cpv. 2 lett. c OPar).
Le richieste dell'interpellanza sono già oggi prese in considerazione.
Risposta del Consiglio federale.