20.3533 · Interpellanza · 2020-06-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'8 giugno 2020 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha adeguato i piani di protezione per le scuole. Si tratta tuttavia solo di piccoli ritocchi agli allentamenti decisi il 27 maggio 2020 secondo l'articolo 5 e seguenti dell'ordinanza COVID. Le prescrizioni in materia di distanziamento sociale sono mantenute (anche se in forma leggermente allentata).
Per principio sono mantenute le prescrizioni in materia di distanziamento sociale nelle aule scolastiche e di conseguenza l'insegnamento ordinario a orario pieno non può essere attuato.
Al contempo, per il divieto di assembramento è in vigore il limite massimo di 30 persone e le manifestazioni con più di 300 persone sono di nuovo autorizzate. Ci si trova di fronte a una contraddizione evidente.
Il 27 maggio il Consiglio federale aveva annunciato che il 19 giugno 2020 avrebbe revocato la situazione straordinaria. L'esempio dell'attività scolastica mostra chiaramente che una definizione centrale dei piani di protezione non è molto efficace. Sorgono interrogativi di principio sul ripristino dell'ordinamento costituzionale delle competenze.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. È disposto a ripristinare l'ordinamento costituzionale delle competenze nel quadro della revoca della situazione straordinaria decisa il 19 giugno?
2. In particolare, è disposto a conferire di nuovo ai Cantoni le competenze costituzionali nel settore della valutazione dei piani di protezione e in tal modo a garantire una prassi coerente priva di contraddizioni?
3. È d'accordo che i Cantoni, nella valutazione e nel controllo dei piani di protezione aziendali e settoriali, possano riassumere pienamente le loro competenze in materia di polizia sanitaria e del commercio?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso la revoca della situazione straordinaria e un ritorno alla situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). In tal modo i Cantoni tornano a disporre di ampie competenze. Al contempo ha posto in consultazione l'avamprogetto di una legge COVID-19 per i provvedimenti che richiedono una base legale fondata sul diritto di necessità e che dovranno prevedibilmente essere mantenuti. (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Cancelleria federale). Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha trasmesso questo disegno di legge al Parlamento.
2. Nel quadro di due pacchetti di allentamento (Fase transitoria 2 del 29 aprile 2020 e Fase transitoria 3 del 27 maggio 2020, visibili nelle rispettive versioni dell'ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24)) è stato deciso che l'Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con altre autorità competenti (in particolare la Segreteria di Stato dell'economia , la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) emanerà unicamente prescrizioni di fondo sull'igiene e sul distanziamento finalizzate all'allestimento di piani di protezione (cfr. art. 5 e 6 dell'ordinanza 2 COVID-19). Le categorie e, per il settore scolastico, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, sono stati invitati a elaborare piani di massima per i rispettivi contesti. La responsabilità della valutazione dei piani di protezione è sempre stata delle competenti autorità di esecuzione cantonali.Come è emerso, in quest'ambito non si sono potute evitare, per alcune situazioni, valutazioni parzialmente contraddittorie. Nel quadro del monitoraggio dell'esecuzione, l'attuazione viene verificata nei Cantoni e rapportata alla Confederazione.
3. Come spiegato nella seconda risposta, durante la situazione straordinaria i Cantoni avevano già la competenza del controllo dei piani di protezione e per il settore scolastico anche del loro allestimento. Viste le difficoltà di attuare i piani di protezione, con l'adozione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2019 (RS 818.101.26), il Consiglio federale ha inteso semplificare e unificare le procedure. Nell'ordinanza sono ora sancite direttamente in forma ridotta le prescrizioni determinanti per i piani di protezione e vigono per tutti i settori (art. 4 e 5 nonché prescrizioni per i piani di protezione di cui all'allegato dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). L'allestimento e l'attuazione di piani di protezione fondati su queste prescrizioni generali continua a essere di competenza dei gestori e degli organizzatori. Le autorità di esecuzione cantonali rimangono competenti per il controllo.
Risposta del Consiglio federale.