20.3544 · Postulato · 2020-06-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare soluzioni per rafforzare la resilienza delle aziende svizzere e di presentarle in un rapporto. L'attenzione va rivolta alla costituzione di riserve non soggette a tassazione, che in casi straordinari - pandemie, guerre o gravi turbolenze del sistema finanziario - possono essere svincolate dalle aziende previa autorizzazione del Consiglio federale. Una soluzione potrebbe essere quella di rifarsi al regime delle riserve di crisi, vigente in passato, e di ottimizzarlo. I vantaggi e gli svantaggi - comprese le conseguenze di politica della concorrenza per le aziende e la piazza imprenditoriale svizzera - vanno valutati accuratamente.
Begründung
Durante la crisi del coronavirus molte aziende svizzere hanno dimostrato di essere poco resilienti. Per quanto auspicata sotto il profilo economico e sociale, la capacità di sopportare per un certo periodo una grave crisi senza dover ricorrere agli aiuti statali non è molto sviluppata. Secondo l'articolo 100 capoverso 6 della Costituzione federale, la Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Lo strumento delle riserve di crisi, usato in passato, è stato abolito nell'ambito della riforma dell'imposizione delle imprese II (2007). Secondo il giudizio di allora del Consiglio federale, quelle riserve non si erano dimostrate uno strumento valido soprattutto perché i loro volumi erano complessivamente troppo esigui. Oltretutto venivano costituite a titolo facoltativo e solo per aziende con più di 10 collaboratori. Le riserve potevano essere liberate anche in situazioni d'emergenza individuali.
Un eventuale nuovo strumento per il superamento delle crisi può comunque ispirarsi a quelle riserve, anche se è necessario ottimizzarle:
1. Secondo il regime precedente, il contributo annuo a costituzione di queste riserve non poteva superare il 15 per cento dell'utile commerciale e la loro somma era limitata al 20 per cento della massa salariale soggetta all'AVS. Secondo il Consiglio federale questi valori sono adeguati o bisognerebbe eventualmente aumentare il tetto massimo (p. es. al 30 % della massa salariale soggetta all'AVS)?
2. Non sarebbe ragionevole, secondo il Consiglio federale, rendere obbligatorio per tutte le aziende un nuovo strumento di anticrisi, in particolare anche per gli indipendenti? E non sarebbe una soluzione intelligente permettere loro di autoesentarsi dall'obbligo se dispongono già di sufficienti riserve, comprovandole, immediatamente disponibili in caso di crisi?
3. Le riserve di crisi precedenti andavano depositate su un conto bloccato della Confederazione o di una banca. Per avere una sicurezza ancora maggiore, non si potrebbe considerare l'ipotesi di un conto bloccato presso la Banca nazionale svizzera? Quale soluzione si potrebbe proporre a livello federale e come affrontare la questione degli interessi?
4. Le finalità delle riserve di crisi precedenti erano definite per legge. Erano considerate misure intese a procurare lavoro, in particolare, le spese per gli interventi edili, per la ricerca e lo sviluppo, per la formazione e la formazione continua, per promuovere le esportazioni o lanciare campagne di marketing. Le aziende dovevano inoltre fornire la prova del corretto utilizzo di queste riserve, altrimenti rischiavano una tassazione a posteriori. Secondo il Consiglio federale le finalità delle ex riserve di crisi erano sostanzialmente ragionevoli oppure, alla luce della recente crisi, sarebbero ipotizzabili anche altri fini (p. es. locazioni)? È giusto che, una volta sciolte, le imprese decidano autonomamente come impiegarle come disposto dall'articolo 100 capoverso 6 della Costituzione federale?
5. È ragionevole rinunciare alla possibilità, ammessa in passato, di esonerare singole aziende da quest'obbligo e ha senso che le riserve siano costituite esclusivamente per gravi e straordinarie situazioni di crisi?
6. Quali sarebbero per le aziende le conseguenze sul piano della concorrenza? Esistono soluzioni paragonabili o addirittura migliori a livello internazionale?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le riserve di crisi per procurare lavoro erano uno strumento di politica congiunturale, introdotto nel 1951 a titolo facoltativo. Dovevano contribuire a promuovere un'occupazione equilibrata e a rafforzare a lungo termine il rendimento delle aziende. Puntavano a incentivare un comportamento anticiclico da parte del sistema imprenditoriale privato. L'idea di base era che le imprese costituissero riserve nei periodi di ripresa congiunturale per poi investirle in tempi di recessione, rafforzando così la domanda economica complessiva e l'occupazione. Per questo loro comportamento anticiclico - auspicabile dal punto di vista economico - le imprese venivano ricompensate con agevolazioni fiscali: la parte di utile destinata alla costituzione di queste riserve, versata su un conto bloccato e comunque remunerato della Confederazione o di una banca, non veniva assoggettata all'imposta federale diretta.
Nella pratica, però, questo strumento del secondo dopoguerra non si è mai affermato, rimanendo pertanto inefficace in termini congiunturali. Le aziende non sono mai state disposte a costituire riserve di entità tali da esplicare un effetto macroeconomico tangibile. Alla luce dei volumi registrati, l'efficacia delle riserve di crisi - ossia l'auspicato effetto anticiclico - è rimasta praticamente nulla. L'effetto espansivo non sarebbe raggiunto neppure dichiarandole obbligatorie, misura realizzabile in base all'articolo sulla politica congiunturale della Costituzione federale (art. 100 Cost.). Inoltre, anche ammettendo l'obbligo di costituirle, non ci sarebbe la possibilità di costringere le aziende a impiegarle in tempi di recessione. Per fare sì che queste riserve di crisi abbiano un effetto stabilizzante bisognerebbe quindi adottare misure coercitive inaccettabili sotto il profilo dell'ordinamento politico.
Il concetto delle riserve di crisi produce inoltre una serie di inefficienze, risultanti dal tentativo da parte dello Stato di influenzare la politica d'investimento delle aziende. Costituendo le riserve di crisi le aziende non optano infatti, in termini macroeconomici, per un impiego ottimale del loro utile, perché intenzionate principalmente a risparmiare sulle imposte. Al momento di scioglierle o di eseguire le relative misure può esserci un incentivo a impiegarle in periodi di liberazione generale e a effettuare investimenti finalizzati unicamente a realizzare il risparmio fiscale. Ciò porta, negli ambienti economici, a un'allocazione inefficiente del capitale. Vi sono, infine, anche delle riflessioni di carattere amministrativo che depongono a sfavore dell'introduzione di tali strumenti: l'esame approfondito delle misure intese a procurare lavoro che andrebbero finanziate è molto dispendioso in termini di risorse umane.
Su proposta del Consiglio federale, il Parlamento ha pertanto deciso nel 2007, nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese, di eliminare questo strumento (RU 2008 2893) senza adottare una soluzione alternativa. La relativa legge è stata abrogata dall'Esecutivo con effetto al 1° gennaio 2016. In retrospettiva l'eliminazione di queste riserve di crisi si è rivelata una giusta decisione. In sostanza non costituiscono una base ideale per aumentare la resilienza delle aziende svizzere. Questa viene invece rafforzata più efficacemente attraverso gli stabilizzatori automatici già esistenti all'interno del sistema fiscale e di trasferimento svizzero. In tempi di crisi questi stabilizzatori incidono automaticamente sulla domanda economica complessiva con un forte impulso e contribuiscono così ad ammortizzare i crolli congiunturali. Tra gli stabilizzatori in questione figurano in particolare l'indennità per lavoro ridotto e l'assicurazione contro la disoccupazione, ma anche l'impostazione del sistema fiscale e il freno all'indebitamento. Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che non sia necessario esaminare nuove misure e strumenti basati sul modello delle riserve di crisi per procurare lavoro.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.