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20.3565 · Interpellanza · 2020-06-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande concernenti la libera circolazione delle persone durante e dopo la crisi legata al coronavirus nonché i crediti garantiti da fideiussioni:

1. Quanti cittadini svizzeri, degli Stati dell'UE e di Paesi terzi hanno beneficiato, come aventi economicamente diritto, dei crediti garantiti da fideiussioni nel contesto del coronavirus? A quanto ammontano gli importi complessivi versati a questi tre gruppi?

2. Qual è il tasso di rimborso da parte di questi tre gruppi, come aventi economicamente diritto, alla data in cui il Consiglio federale risponde al presente intervento?

3. Qual è il tasso di abuso in questi tre gruppi? Quanti pseudo-indipendenti sono già stati individuati per ciascun gruppo alla data in cui il Consiglio federale risponde al presente intervento?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261), i crediti COVID-19 hanno potuto essere richiesti fino al 31 luglio 2020 da imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera. Come nel diritto delle società, ad esempio il diritto della società anonima, l'ordinanza non fa riferimento alla nazionalità degli aventi economicamente diritto dell'impresa, ma solo al fatto che quest'ultima abbia sede in Svizzera; elemento, questo, che l'impresa richiedente deve confermare tramite un'autodichiarazione. Le informazioni vengono verificate dalla banca e dalle organizzazioni di fideiussione. La nazionalità del proprietario o dei proprietari dell'impresa creditrice non è quindi rilevante ai fini della concessione del credito e non viene accertata. Non è pertanto possibile rispondere alle domande relative all'ammontare delle fideiussioni e al tasso di rimborso e di abuso in base alla nazionalità per i tre gruppi menzionati nell'interpellanza. L'impresa richiedente non è in nessun caso autorizzata a distribuire ai suoi aventi economicamente diritto i crediti garantiti da fideiussioni, né sotto forma di dividendi né attraverso tantièmes, restituzioni di apporti di capitale o prestiti attivi (art. 6 cpv. 3 della suddetta ordinanza).

È inoltre vietato il trasferimento di crediti garantiti da fideiussioni a una società del gruppo a cui il richiedente si ricollega direttamente o indirettamente e che non abbia la propria sede in Svizzera (art. 6 cpv. 3 lett. d della suddetta ordinanza).

Sul sito web covid19.easygov.swiss vengono pubblicati e costantemente aggiornati i dati statistici e le informazioni relativi ai crediti COVID-19. È inoltre riportata una statistica sui potenziali casi di abuso.

Risposta del Consiglio federale.