Lexipedia

20.3608 · Interpellanza · 2020-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I consumatori chiedono oggi all'agricoltura svizzera di diventare più rispettosa dell'ambiente e del clima e di sviluppare sistemi di produzione più rispettosi degli animali. Tuttavia la Svizzera importa metà delle sue derrate alimentari e le modalità di produzione di queste importazioni sono spesso preoccupanti: code dei lattonzoli accorciate, becchi dei polli spuntati, eccedenze senza riparo ("feed-lots"), pesticidi vietati nel nostro Paese. Nella sua risposta alla mozione 19.4583, il Consiglio federale indica di volere puntare sulla dichiarazione delle derrate piuttosto che su un divieto delle importazioni. Sfortunatamente, tranne l'indicazione obbligatoria prevista in caso di utilizzo di sostanze ormonali o di altri stimolanti delle prestazioni vietati in Svizzera, la trasparenza sui metodi di produzione è minima e i consumatori non possono scegliere con cognizione di causa. Affinché possano effettuare acquisti sani e sostenibili, necessitano di informazioni ben leggibili sul metodo di produzione e sull'origine della derrata.

In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come intende fornire ai consumatori le informazioni necessarie a consentire loro di scegliere alimenti prodotti in modo durevole e responsabile, incluso tra il 50 per cento di derrate importate?

2. Come fare in modo che l'informazione concernente l'origine e le modalità di produzione vietate in Svizzera sia leggibile, chiara e senza ambiguità per i consumatori?

3. In che modo l'attuale sistema di controllo garantisce che le esigenze in materia di dichiarazione siano rispettate e che esse siano sempre ben leggibili per i consumatori al momento dell'acquisto? Esiste un sistema sanzionatorio armonizzato?

4. In che modo la Confederazione può migliorare il sistema di controllo alla frontiera? Quali risorse di personale consentirebbero di migliorarne l'efficacia?

5. Come giudica il principio di equivalenza con l'Unione europea, il quale porta il nostro Paese a riconoscere macelli e trasporti di animali controllati dall'UE in Stati terzi mentre questi stabilimenti non supererebbero un controllo svizzero?

Begründung

Affinché possa effettuare acquisti sani e sostenibili, la popolazione ha bisogno di informazioni ben leggibili sul metodo di produzione e sull'origine della derrata - anche per la carne elaborata. I loghi privati, posti bene in vista sulla parte anteriore degli imballaggi, dimostrano che è possibile rendere ben visibile un'informazione, e ogni acquirente riconosce immediatamente i loghi dei marchi e le etichette del commercio al dettaglio. Per contro, un'origine poco apprezzata verrà omessa su una derrata composta, oppure apparirà a caratteri minuscoli sulla parte posteriore, al pari del metodo di produzione dubbio - se fa parte dei rari casi obbligatori previsti dall'ordinanza sulla dichiarazione. Per tale ragione, occorre rendere più leggibile ed efficace la dichiarazione dell'origine degli alimenti e dei metodi di produzione agricoli, in particolare per i prodotti animali. La dichiarazione obbligatoria del metodo di produzione sulle pellicce, approvata dal Consiglio federale la scorsa primavera, dimostra che ciò è possibile.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari contengono già oggi obblighi di dichiarazione che assicurano ai consumatori un'informazione trasparente sul metodo di produzione delle derrate alimentari. Gli obblighi di dichiarazione si applicano, ad esempio, a derrate alimentari geneticamente modificate e irradiate o a quelle sottoposte a un processo di trattamento speciale. Alle importazioni si applica inoltre l'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr, RS 916.51) la quale richiede che determinati prodotti esteri fabbricati secondo metodi vietati in Svizzera siano contrassegnati di conseguenza. Essa riguarda, ad esempio, le uova di gallina provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera, alla carne di coniglio proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera e alla carne prodotta con sostanze ormonali e non ormonali, come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali. Infine, la legislazione vigente consente l'uso volontario di metodi di produzione alimentare sostenibile (ad es. "senza OGM", "dell'alpe" o "detenzione con uscita regolare all'aperto secondo il programma URA" ecc.).

Il postulato 17.3967 presentato dalla CSEC-S del 13 ottobre 2017 Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari ha incaricato inoltre il Consiglio federale di presentare un rapporto su come migliorare ulteriormente l'obbligo di dichiarazione dei metodi di produzione delle derrate alimentari non conformi agli standard svizzeri. Il rapporto sarà probabilmente disponibile alla fine dell'estate 2020 e illustrerà le possibilità in materia di ulteriori obblighi di dichiarazione e i relativi vantaggi e svantaggi, soprattutto in relazione agli ostacoli al commercio e alla compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.

2. Il diritto alimentare prescrive che tutte le indicazioni sulle derrate alimentari devono essere apposte in posizione ben visibile in modo chiaro, leggibile e indelebile. Per le indicazioni richieste dall'ODAgr sui metodi di produzione vietati in Svizzera, l'ordinanza del DFI sulle informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16) prevede che le informazioni debbano figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica della derrata alimentare (art. 4 cpv. 5 lett. b OID).

3. Le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari verificano se le informazioni sui prodotti sono conformi alle prescrizioni legali (cfr. sopra n. 2). In caso contrario, le informazioni vengono contestate e vengono ordinate misure per rettificarle. Nei casi più gravi, viene presentata anche una denuncia penale.

4. Le derrate alimentari non devono ancora essere caratterizzate in maniera completa al momento dell'importazione, ma solo al momento della consegna ai consumatori (art. 3, cpv. 1, OID). Il controllo dei requisiti di dichiarazione alla frontiera ha quindi un'utilità limitata e viene effettuato solo a campione. Il Consiglio federale non vede quindi la necessità di intervenire.

5. In virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), la Svizzera e l'UE dispongono di disposizioni legali equivalenti per quanto riguarda l'autorizzazione dei macelli, le disposizioni sulla protezione degli animali nei macelli e i requisiti igienici per il processo di macellazione. Sulla base di questa equivalenza, i criteri e i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti in Paesi terzi sono gli stessi.

Risposta del Consiglio federale.