20.3610 · Interpellanza · 2020-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 20 marzo la Commissione europea ha annunciato di voler prendere delle misure per combattere le truffe sulle piattaforme online. Alcune offerte erano volte ad approfittare della crisi del coronavirus per vendere prodotti a prezzi esorbitanti, e/o contenenti affermazioni fallaci e/o caratterizzati da una scarsa qualità. Il 26 maggio la Commissione europea ha annunciato che l'azione aveva provocato il ritiro di milioni di offerte fraudolente. Poiché le offerte in questione sono spesso disponibili sia nell'Unione europea che in Svizzera, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ha seguito i lavori della Commissione europea e delle autorità di tutela dei consumatori a questo riguardo?
2. Il Consiglio federale ha o intende adottare misure per combattere le truffe legate alla COVID-19?
3. Anche il Consiglio federale ha intenzione di contattare le piattaforme per chiedere il ritiro generalizzato di queste offerte, senza attendere una crisi come quella che stiamo vivendo?
4. Quale ufficio federale avrebbe la competenza e i mezzi per effettuare un'ispezione approfondita dei siti web, come quella effettuata dalle autorità per la tutela dei consumatori nell'Unione europea?
5. Esistono in Svizzera ispezioni annuali, come nell'Unione europea, delle offerte nel commercio online?
6. Quali risorse sono disponibili a livello cantonale e federale per combattere le truffe online e per proteggere i consumatori?
7. La Svizzera, tramite la SECO, è membro dell'ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network, www.icpen.org). Questa rete ha creato il sito www.econsumer.gov, che si prefigge di risolvere i reclami relativi al commercio transfrontaliero. Quali sono gli effetti concreti di questa cooperazione per i consumatori svizzeri? Si prevede di istituire un sistema alternativo di risoluzione delle controversie in Svizzera o di limitare meglio l'uso non autorizzato delle carte di pagamento, come indicato dalla rete?
8. Come intende il Consiglio federale attuare la raccomandazione del 14 novembre 2019 della Commissione federale del consumo (CFC), secondo la quale le piattaforme online devono farsi carico della responsabilità?
Senza motivazione
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale viene informato regolarmente sulle iniziative della Commissione europea e in questo caso ha anche seguito i lavori.
2. Nell'ambito della Rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK, Netzwerk Ermittlungsunterstützung digitale Kriminalitätsbekämpfung) la Polizia giudiziaria federale coordina in particolare la sorveglianza delle truffe su Internet in riferimento alla pandemia di COVID-19. A questo riguardo sono già stati aperti alcuni procedimenti penali.
Per quanto concerne i rincari va detto che in tempi di crisi ci si deve aspettare l'aumento di determinati prezzi, in particolare per il forte incremento della domanda, che la produzione non sempre riesce a soddisfare. Inoltre, alcune persone cercano purtroppo di approfittare della situazione. Il Sorvegliante dei prezzi sta raccogliendo i casi che gli vengono trasmessi. Sebbene non possa intervenire direttamente in base alla legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), può almeno contattare i fornitori in questione e fungere da mediatore.
Per quanto riguarda la scarsa qualità dei prodotti, la legislazione vigente prevede già diversi divieti e obblighi volti a ridurre il più possibile questi rischi. Gli avvisi relativi a prodotti pericolosi vengono pubblicati da più di un'autorità federale (Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Ufficio federale del consumo UFDC, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, Swissmedic); quelli che riguardano i consumatori vengono raggruppati sul sito dell'UFDC.
3. Né la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) né il Sorvegliante dei prezzi possono chiedere direttamente a una piattaforma con sede in Svizzera di ritirare le proprie offerte, a meno che non vi sia il sospetto concreto di una violazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) o della LSPr. A questo proposito va sottolineata anche l'esistenza di piattaforme che operano in modo del tutto corretto, pertanto le autorità summenzionate possono intervenire solo nel caso in cui si sospetti un'illiceità e dietro presentazione di un reclamo.
4./6. In caso di sospetto di truffa o di usura, che sono violazioni perseguibili d'ufficio, le autorità cantonali di perseguimento penale hanno la possibilità di condurre un'indagine sui siti coinvolti. Le autorità di polizia cantonale che, nell'ambito dei loro accertamenti, individuano siti di questo genere possono contattare l'host della piattaforma e chiederne la chiusura. Se lo desiderano, i Cantoni possono richiedere l'assistenza di fedpol. Quest'ultima controlla anche i domini (siti web) .ch/.swiss e in caso di fattispecie di rilevanza penale li segnala a SWITCH affinché vengano bloccati o cancellati.
5. Si veda la risposta alle domande 4./6. Dal momento che, conformemente all'articolo 10 capoverso 3 LCSl, eventuali violazioni della LCSl vengono esaminate caso per caso in funzione dei reclami ricevuti contro la stessa persona / società, la Confederazione - rappresentata dalla SECO - non effettua un controllo annuale delle offerte nel commercio online.
7. All'interno della rete ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), le autorità preposte alla protezione dei consumatori possono collaborare per scambiarsi informazioni e per aiutarsi reciprocamente in caso di pratiche commerciali transfrontaliere. I consumatori vittime di una truffa commessa da una società straniera possono depositare sul sito internet summenzionato il loro reclamo. Quest'ultimo sarà trasmesso all'autorità straniera competente che esaminerà, sulla base dei fatti e delle sue competenze, se può intervenire.
In Svizzera non esiste attualmente una base legale per introdurre un sistema alternativo di risoluzione delle controversie (a parte i sistemi già previsti dal Codice di procedura civile, CPC, RS 272). A livello settoriale esistono tuttavia appositi strumenti (p.es. art. 12c della legge sulle telecomunicazioni, LTC; RS 784.10). Inoltre, lo Schweizerische Konsumentenforum (kf) ha creato un organo di risoluzione extragiudiziaria delle controversie per il settore dell'e-commerce, che offre il suo aiuto in caso di reclamo di un cliente nei confronti di una società svizzera in seguito ad acquisti online qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
8. Il Consiglio federale ha preso atto della raccomandazione della Commissione federale del consumo (CFC) del 14 novembre 2019 che suggerisce la redazione di un rapporto approfondito sugli effetti dell'economia delle piattaforme dall'ottica del consumatore. E ha già esaminato da diversi punti di vista le sfide che questo modello economico pone all'ordinamento giuridico e in particolare al diritto contrattuale ("Rapporto del Consiglio federale sulle condizioni quadro dell'economia digitale" del 17 gennaio 2017). Inoltre, il 15 ottobre 2019 ha approvato il rapporto sulle raccomandazioni del gruppo di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati, in cui si consiglia alla Confederazione di esaminare, tenendo conto degli attuali sviluppi nell'ambito dei contratti digitali, l'eventuale necessità di adeguare il diritto contrattuale. Dal momento che l'evoluzione della situazione a livello internazionale svolge un ruolo importante in questo dossier, il Consiglio federale ha deciso di aspettare la conclusione dei lavori e delle discussioni al riguardo nell'Unione europea (cfr. pag. 9 del rapporto, disponibile in tedesco e francese).
Risposta del Consiglio federale.