20.3630 · Mozione · 2020-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare il Codice penale con una fattispecie penale dello sfruttamento del lavoro che definisca in maniera chiara il termine, elenchi le situazioni di sfruttamento realmente esistenti e tenga conto dei motivi degli sfruttatori.
Begründung
In alcuni settori, condizioni di sfruttamento lavorativo sono diventate una realtà tollerata e lucrativa, le cifre sommerse sono elevate. Gli strumenti legali non includono una parte considerevole di tali situazioni, poiché la loro concezione non è al passo con la realtà: le persone non devono più essere indotte con la forza ad accettare condizioni di sfruttamento lavorativo. La mera mancanza di prospettive economiche nel Paese d'origine basta per farle lavorare volontariamente - spesso in condizioni lavorative precarie - per uno stipendio che non di rado corrisponde a un decimo dei nostri salari minimi. Dato che un reclutamento non è più necessario per portare queste persone nel nostro Paese ("tratta"), nella maggior parte dei casi viene a cadere la fattispecie della tratta di esseri umani (art. 182 CP).
Fattispecie alternative quali l'usura (art. 157 CP) non sono applicabili, poiché non può essere dimostrato che gli sfruttatori fossero a conoscenza della difficile situazione personale delle vittime. La punibilità viene pertanto a cadere completamente. Una fattispecie a sé stante per lo sfruttamento del lavoro pone rimedio a una banalizzazione fatale del problema e chiarisce che la Svizzera non tollera alcun tipo di sfruttamento. Una fattispecie penale chiaramente definita agevola il lavoro di indagine e l'assunzione delle prove, promuove - se impostata correttamente - la disponibilità delle vittime a collaborare per il perseguimento degli autori e contribuisce a far riconoscere come ingiusti i tipi di sfruttamento analoghi alla schiavitù.
Non si intende criminalizzare i bassi stipendi o i settori in cui esiste una forte pressione sui salari. Una fattispecie penale dello sfruttamento del lavoro - prevista da molti Paesi europei - deve sanzionare le persone che non sono affatto interessate a rispettare le regole del partenariato tariffale. Deve essere orientata alle situazioni lavorative in cui subappaltatori o datori di lavoro si arricchiscono grazie a un lavoro scandalosamente sottopagato. Viene a integrare le misure accompagnatorie trattando gli stipendi da fame per quello che sono: degni di essere puniti. Non da ultimo, anche il secondo rapporto del gruppo GRETA del 2019 chiede espressamente alla Svizzera di riprendere nel Codice penale lo sfruttamento della manodopera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo sfruttamento del lavoro è una realtà anche in Svizzera. Questa grave forma di abuso si svolge spesso in una zona grigia. Data la situazione particolarmente vulnerabile delle vittime, che si trovano di norma in una situazione di coazione o di emergenza, la prevenzione e l'individuazione dello sfruttamento del lavoro costituiscono una grande sfida. Il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) prevede numerose disposizioni che riguardano lo sfruttamento del lavoro. La tratta di esseri umani è ad esempio punibile anche quando è finalizzata allo sfruttamento del lavoro (art. 182 CP). I casi di sfruttamento che non presentano le caratteristiche della tratta di esseri umani possono rientrare in altre fattispecie penali quali le lesioni personali (art. 122 segg. CP), l'esposizione a pericolo della vita (art. 129 CP), la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), il sequestro di persona (art. 183 CP), la truffa (art. 146 CP) o l'usura (art. 157 CP). Disposizioni a tutela dei lavoratori e le relative sanzioni amministrative e penali sono previste anche in altre leggi, in particolare nella legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) e nella legge sul lavoro (LL; RS 822.11). Infine, la legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) prevede meccanismi di controllo e di sanzione (anche penali) per la lotta contro il lavoro nero.
Nella risposta all'interpellanza Streiff-Feller 18.3526 "Fattispecie penale a sé stante per lo sfruttamento lavorativo", il Consiglio federale ha già osservato che è lecito dubitare che una fattispecie penale separata per lo sfruttamento lavorativo possa contribuire a prevenire e combattere meglio tali casi. Resta dell'opinione che lo sfruttamento del lavoro è sufficientemente coperto dal diritto penale vigente e non ravvisa lacune. Vista l'ampiezza del concetto di sfruttamento del lavoro, sarebbe pure difficile trovare la definizione penale precisa necessaria per introdurre una fattispecie separata. Una norma penale distinta comporterebbe inoltre regolarmente sovrapposizioni e doppioni con le citate disposizioni penali vigenti.
Per risolvere le difficoltà pratiche e gli abusi nell'ambito dello sfruttamento del lavoro appaiono molto più promettenti misure preventive e una migliore collaborazione tra gli attori interessati. Il piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2017-2020 prevede ad esempio una serie di misure di questo tipo, in particolare la sensibilizzazione degli ispettorati del lavoro, che svolgono un ruolo chiave nell'identificazione delle potenziali vittime. La SECO ha lanciato una campagna informativa presso gli ispettori del lavoro. Per contro, l'introduzione di una fattispecie penale separata dello sfruttamento del lavoro non è stata prevista, volutamente, nel piano d'azione. Il Consiglio federale è giunto alla medesima conclusione nel contesto della ratifica, nel 2017, del Protocollo dell'11 giugno 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato (RS 0.822.713.91) dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Infine, neanche la raccomandazione formulata nel secondo rapporto GRETA del 2019, citata nella motivazione della mozione, richiede una norma penale separata per lo sfruttamento del lavoro; si riferisce esclusivamente alla fattispecie penale della tratta di esseri umani.
Il Consiglio federale continua pertanto a nutrire riserve in merito alla richiesta modifica del Codice penale. Continuerà tuttavia a osservare attentamente l'evolversi della situazione e terrà conto di questo aspetto anche nel quadro dell'imminente valutazione del piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.