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Appalti pubblici. Porre fine alle disparità tra gli appalti pubblici cantonali/comunali e federali per quanto riguarda le regole per la protezione dei lavoratori!

20.3654 · Mozione · 2020-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) che consenta ai Cantoni di applicare il principio del "luogo di esecuzione" per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori per gli appalti cantonali e comunali, come previsto dall'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) per gli appalti pubblici federali.

Begründung

Il 21 giugno 2019 il Parlamento svizzero ha adottato una revisione totale della LAPub. Il Parlamento ha deciso di mantenere, all'articolo 12 capoverso 1 nLAPub, il principio del "luogo di esecuzione" per il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori. Tuttavia, questa legge si applica solo agli appalti pubblici "federali". Per le commesse pubbliche "cantonali e comunali" si applica il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP). Contrariamente alla LAPub, quest'ultimo sancisce nell'articolo 12 capoverso 1 il principio del "luogo d'origine" per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori. Questa differenza di trattamento tra gli appalti pubblici cantonali e comunali da un lato e gli appalti pubblici federali dall'altro si spiega formalmente con il fatto che il CIAP, in quanto accordo intercantonale e contrariamente alla LAPub, deve rispettare la LMI, che sancisce anche il principio del "luogo d'origine".

Concretamente e a titolo d'esempio, se un'impresa con sede a Zurigo svolge lavori a Losanna nell'ambito di un appalto pubblico, dovrà rispettare le norme del Cantone di Vaud sulla protezione dei lavoratori se l'appalto pubblico è federale, mentre dovrà rispettare "solo" le norme del Cantone di Zurigo sulla protezione dei lavoratori se l'appalto pubblico è cantonale o comunale.

A prima vista, questa differenza di trattamento non sembra insostenibile, poiché si potrebbe immaginare intuitivamente che le norme per la protezione dei lavoratori non differiscano in modo significativo tra i Cantoni, alla luce delle disposizioni di legge federali in materia. Ciò significherebbe tuttavia ignorare, da un lato, l'esistenza di numerose legislazioni cantonali diverse in materia di protezione dei lavoratori e, dall'altro, l'esistenza di CCL e di contratti di lavoro standard applicabili soltanto a uno o soltanto a determinati Cantoni. Inoltre, le differenze di costo o di salario dei collaboratori, che a prima vista possono sembrare minime, possono alla fine fare una grande differenza sul prezzo totale del contratto, soprattutto se quest'ultimo è voluminoso, e quindi dare un vantaggio sleale alle imprese di altri Cantoni quando l'autorità seleziona l'offerente prescelto.

È quindi necessario modificare la LMI per eliminare la coesistenza di due regimi antinomici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) è una legge quadro che mira soprattutto a eliminare le restrizioni nell'accesso al mercato svizzero imposte da Cantoni e Comuni. Tale legge stabilisce il principio del "luogo d'origine" (art. 2 cpv. 3 LMI), una colonna portante per la promozione di uno spazio economico svizzero non discriminante (art. 95 cpv. 2 della Costituzione federale; RS 101). Durante l'elaborazione della legge, l'applicazione del principio del "luogo della prestazione" - all'epoca "luogo d'esecuzione" - per le condizioni di lavoro nel quadro degli appalti pubblici era già stata discussa durante la procedura di consultazione (cfr. Messaggio concernente la legge federale sul mercato interno (LMI) del 23 novembre 1994; FF 1995 I 1025). Il Consiglio federale riteneva che una regolamentazione secondo la quale gli appalti pubblici vanno sempre eseguiti rispettando i contratti collettivi di lavoro (CCL) in vigore nel luogo della prestazione avrebbe avuto come conseguenza l'esclusione dal mercato in questione dei concorrenti esterni legati ad altri CCL, costringendoli a stabilire una sede in quella regione. Partendo dal presupposto che il livello di tutela dei CCL applicabili ai diversi settori sia più o meno lo stesso in tutta la Svizzera, nella LMI è dunque stato stabilito il principio del luogo d'origine; il Consiglio federale è tuttora di questa opinione.

Durante la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), è stato discusso in merito a quali prescrizioni in materia di condizioni di lavoro vanno applicate a livello locale per gli appalti pubblici federali. Nel suo disegno di legge, il Consiglio federale aveva attribuito maggiore importanza all'armonizzazione del diritto federale e di quello intercantonale, proponendo di riprendere il principio del luogo d'origine previsto dalla LMI, vigente per i Cantoni (cfr. Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici del 15 febbraio 2017; FF 2017 1587). Il Parlamento ha tuttavia modificato il disegno di revisione della LAPub, mantenendo il principio del luogo della prestazione. Durante i dibattiti parlamentari, è stata richiamata l'attenzione del Parlamento sul fatto che di conseguenza vi sarebbe stata un'antinomia tra il diritto federale in materia di appalti pubblici e quello cantonale.

Anche se i Cantoni non possono introdurre il principio generale del luogo della prestazione nella propria legislazione per via delle prescrizioni della LMI, possono eccezionalmente giustificare l'applicazione di questo principio nei singoli casi, soprattutto laddove sussistono interessi pubblici preponderanti. Un esempio è costituito dal caso in cui i CCL sono diversi tra loro e presentano differenze significative in termini di salario [condizioni di cui all'art. 2 cpv. 5 e all'art. 3 LMI, cfr. perizia della Commissione della concorrenza sull'ammissibilità del principio del luogo della prestazione, in tedesco e francese (Gutachten der Wettbewerbskommission vom 21. Oktober 2019 betreffend Zulässigkeit des Leistungsortsprinzips für Arbeitsbedingungen im kantonalen Beschaffungsrecht, zuhanden des Interkantonalen Organs für das öffentliche Beschaffungswesen/ Expertise de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2019 sur l'admissibilité du principe du lieu d'exécution pour les conditions de travail dans le droit cantonal des marchés publics, à l'intention de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics)].

Pertanto, il Consiglio federale non intende proporre una modifica della LMI come richiesto dall'autore della mozione. Le prescrizioni relative al luogo d'origine hanno un ruolo chiave per un'economia svizzera non discriminante e nell'applicazione del principio fondamentale del libero accesso al mercato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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