20.3678 · Interpellanza · 2020-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti.
1. Chi consiglia in Svizzera i genitori che valutano la possibilità di dare in adozione il proprio figlio e chi si assume i costi di questa consulenza?
2. Come si svolge il processo di decisione in merito alla compatibilità dell'adottando con i futuri genitori adottivi e come sono disciplinate la ripartizione dei compiti e dei ruoli nonché le responsabilità nel collocamento? Vi sono differenze cantonali?
3. Secondo quali criteri i mandatari scelgono i genitori adottivi "giusti"? Con quali criteri è garantita la qualità del collocamento?
4. Vi sono precauzioni o meccanismi per contrastare eventuali irregolarità nel collocamento e una possibile tratta di bambini?
5. Come è disciplinato, in generale, il finanziamento in caso di adozione nazionale? Chi si assume i costi del collocamento? Quali costi devono preventivare i futuri genitori adottivi? Chi finanzia un'eventuale cura transitoria?
Begründung
Il 27 febbraio 2020 è stato pubblicato un rapporto della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) sulle adozioni di minori provenienti dallo Sri Lanka in Svizzera tra il 1973 e 1997, commissionato dalla Confederazione. Da questo studio risultano negligenze e irregolarità nella prassi in materia di adozione verificatesi sin nel più recente passato. Urge analizzare in maniera esaustiva la prassi in materia e sostenere meglio tutte le persone adottate nella ricerca delle loro origini. Anche se in Svizzera vi sono, in proporzione, poche adozioni di bambini non conosciuti, anche in questo caso si pone la questione di come è garantito nel nostro Paese che queste adozioni nazionali si svolgano in maniera corretta e nell'interesse dei bambini in questione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le questioni riguardanti i figli da dare in adozione competono all'autorità di protezione dei minori del Cantone di domicilio dei genitori o dell'adottando (art. 265a cpv. 2 del Codice civile [CC]; RS 210). Anche la portata e il disciplinamento delle offerte di consulenza sono di competenza dei Cantoni, che hanno tutti istituito un'autorità centrale in materia di adozione. Oltre a queste autorità centrali cantonali, anche gli ospedali, i servizi sociali nonché i consultori pubblici e privati possono offrire una consulenza (cfr. www.sexuelle-gesundheit.ch/).
2. Il processo decisionale in merito alla compatibilità tra un minore da dare in adozione in Svizzera e i futuri genitori adottivi si fonda, oltre che sulle condizioni materiali di adozione (art. 264 segg. CC), sulle disposizioni procedurali del diritto in materia di adozione (art. 268 segg. CC), la cui applicazione rientra nella competenza dei Cantoni. Informazioni sui partecipanti alla procedura di accoglimento e adozione e sui loro compiti sono reperibili sul sito dell'Associazione delle autorità centrali in materia di adozione (AACA; www.adoption-schweiz.ch). Mentre i Cantoni della Svizzera tedesca non prevedono una procedura comune per l'assegnazione di un adottando, i Cantoni della Svizzera latina si orientano alla convenzione intercantonale del 1° aprile 2016 relativa al collocamento di minori in vista d'azione nazionale ("Convention intercantonale relative au placement d'enfants en vue d'adoption nationale"), che disciplina il collocamento in vista d'adozione di minori nati o domiciliati in uno dei Cantoni firmatari. Ai fini dell'assegnazione di un minore, la competente autorità cantonale collabora, oltre che con il tutore del minore, con un organo costituito dai Cantoni firmatari. Nella Svizzera tedesca si tratta dell'ufficio di collocamento in vista d'adozione PACH (https://pa-ch.ch/#), accreditato dalla Confederazione. In seguito il tutore sottopone una proposta all'autorità centrale del domicilio dei futuri genitori adottivi (art. 7 dell'ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione [OAdoz]; RS 211.221.36).
3. Le condizioni generali per l'adozione di un minore sono disciplinate negli articoli 264 e seguenti CC. Di centrale importanza è che l'istituzione di un rapporto di filiazione con le persone aspiranti all'adozione serva al bene del minore. Occorre pertanto verificare se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere (art. 5 OAdoz). Per i minori nati in Svizzera, l'autorità centrale cantonale in materia di adozione decide prima dell'accoglienza se rilasciare la pertinente autorizzazione agli aspiranti all'adozione (art. 7 OAdoz). In generale soltanto gli uffici di collocamento privati autorizzati e controllati dall'Ufficio federale di giustizia possono partecipare a una procedura di adozione. Attualmente si tratta dei soli "PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz" ed "Emmanuel SOS Adoption" (esclusivamente per i minori disabili).
4. Come illustrato nella risposta 3, la procedura di adozione è disciplinata in modo chiaro. Inoltre, l'esiguo numero di minori dati in adozione in Svizzera (meno di 30 adozioni all'anno) consente di controllare in maniera dettagliata ogni singolo caso.
5. Il diritto federale non disciplina gli emolumenti relativi alle adozioni nazionali, poiché questo compito spetta ai Cantoni. Conformemente alla convenzione dei Cantoni della Svizzera latina (cfr. n. 2), il Cantone d'origine dell'adottando può addossare ai futuri genitori adottivi i costi per l'adozione fino a un importo massimo di 10 000 franchi. I Cantoni della Svizzera tedesca non applicano un disciplinamento comune della questione dei costi.
Risposta del Consiglio federale.