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20.3689 · Mozione · 2020-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legge sulla concorrenza sleale (LCSl) una nuova fattispecie, in modo che le persone operanti nel settore dell'incasso siano assoggettate a determinate regole di condotta. Queste ultime devono prevedere in particolare l'obbligo di specificare e giustificare gli importi rivendicati, di non fornire indicazioni fuorvianti o ingannevoli sulle possibilità legali a disposizione del creditore, anche per quanto riguarda le pretese legate alle tasse di ingiunzione di pagamento, e di astenersi da qualsiasi minaccia, intimidazione o altro comportamento inappropriato nei confronti dei debitori. In applicazione dell'articolo 23 LCSI, la violazione di questi obblighi sarebbe anche punibile a querela di parte.

Begründung

Accade troppo spesso che le agenzie d'incasso ricorrano a metodi discutibili per indurre le persone a saldare i loro debiti, ad esempio con lettere, mail, telefonate, SMS o addirittura con visite sul posto di lavoro. Se da un punto di vista commerciale è legittimo e normale ricordare a un debitore i suoi obblighi, non è però lecito arrivare all'intimidazione o alla minaccia. Il debitore deve poter riconoscere chiaramente quali importi è tenuto a saldare e per quali motivi, in modo da poterli anche verificare. Si deve inoltre impedire che le agenzie d'incasso possano dare la falsa impressione di disporre di possibilità giuridiche o di mezzi coercitivi particolari, considerato che in realtà non hanno a disposizione mezzi diversi da quelli previsti per qualsiasi altro creditore. Nel suo rapporto del 22 marzo 2017 sull'inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso il Consiglio federale afferma che un disciplinamento esaustivo di questo settore sarebbe sproporzionato, ma precisa che sarebbe pensabile l'aggiunta di una nuova fattispecie nella LCSl. Ciò creerebbe maggiore equità nei confronti dei debitori e permetterebbe di richiamare all'ordine le "pecore nere" fra le agenzie d'incasso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già spiegato dal Consiglio federale nel suo parere del 30 agosto 2017 in merito alla mozione Flach (17.3561), identica, il diritto vigente prevede già il rispetto di determinate norme di comportamento per la riscossione di crediti (pecuniari).

Se un''agenzia fa valere crediti in denaro senza specificarli né motivarli, il presunto debitore può rifiutarsi di saldare l''importo in questione e chiedere che il credito venga motivato e dimostrato. Conformemente all'articolo 8 CC, spetta all'agenzia d'incasso e non al presunto debitore fornire la prova dell'esistenza del credito.

L'autore della mozione rileva giustamente che le agenzie d'incasso non possono superare certi limiti e arrivare al punto di minacciare o intimidire le persone. A questo proposito la fattispecie della coazione prevede limiti ben precisi.

Secondo l'articolo 181 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque costringe una persona a compiere un atto con minaccia di grave danno. Il Tribunale federale ha riconosciuto ad esempio una violazione dell'articolo 181 CP perché un'agenzia d'incasso, in presenza di attestati di carenza dei beni, minacciava sistematicamente i debitori, senza ulteriori verifiche, di presentare nei loro confronti una denuncia penale per cattiva gestione (art. 165 CP) se non avessero saldato il debito entro il termine. Il Tribunale federale ha stabilito espressamente che non è lecito minacciare una denuncia penale in assenza di motivi manifesti. La semplice esistenza di attestati di carenza dei beni non è sufficiente per minacciare una denuncia penale (DTF 120 IV 17 consid. 2bb). Il Tribunale federale ha inoltre chiarito inequivocabilmente nella sua giurisprudenza che la minaccia di un procedimento giudiziario, di un'azione legale in caso di mancato pagamento di un debito contestato o di un aumento dei costi è considerata una coazione secondo l'art. 181 CP se lo scopo è quello di recuperare un credito inesistente (TF 6B_1074/2016 del 20 luglio 2017 consid. 2.3.2).

Inoltre, già secondo il diritto vigente, le agenzie d'incasso non possono fornire indicazioni ingannevoli o fuorvianti sui rimedi giuridici a disposizione del creditore. Un'impresa che dà l'impressione errata di esercitare una funzione ufficiale e di disporre di competenze amministrative viola il divieto di indurre in errore sancito nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; art. 3 cpv. 1 lett. b; decisione della Corte d'appello di Zurigo del 17.9.1996, pubblicata sulla rivista sic! 1997, pag. 216 segg.).

Inoltre, anche un inganno sulle tasse di ingiunzione di pagamento o su un credito non esistente può essere sleale ai sensi della LCSl e quindi punibile (art. 3 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 23 LCSl). Viola la clausola generale del diritto della concorrenza sleale (art. 2 LCSl) anche l'agenzia d'incasso che esegue un credito venutosi a creare in modo disonesto - per esempio con l'inganno (DTF 136 III 23, in particolare consid. 9.1.; rapporto del Consiglio federale del 22.3.2017 in adempimento del postulato Comte 12.3641 del 15.6.2012, pag. 6).

Dopo una nuova verifica il Consiglio federale giunge alla conclusione che, considerata la legislazione esistente e la giurisprudenza corrispondente, una nuova disposizione specifica nella LCSl non apporterebbe un valore aggiunto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.