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20.3704 · Interpellanza · 2020-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 5 della legge sulla Banca nazionale (LBN, RS 951.11), la Banca nazionale svizzera (BNS) svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. La Svizzera ha ratificato l'Accordo di Parigi sul clima il 6 ottobre 2017.

1. Il Consiglio federale ritiene che l'attuazione dell'Accordo di Parigi sia nell'interesse generale della Svizzera e che pertanto anche la BNS ne sia vincolata?

2. La BNS come garantisce che la propria politica monetaria sia compatibile con l'Accordo di Parigi?

3. Secondo il Consiglio federale occorre adeguare le basi legali, affinché la politica monetaria della BNS possa contribuire all'attuazione dell'Accordo di Parigi?

Begründung

In un'intervista del 23 gennaio 2020 con l'emittente RTS, Andréa Maechler, membro della Direzione generale, ha affermato che il bilancio della BNS deve essere conforme agli accordi internazionali firmati dalla Svizzera.

Anche l'Accordo di Parigi sul clima, che il nostro Paese ha ratificato nel 2017, figura tra questi accordi internazionali. L'Accordo mira a limitare il riscaldamento medio globale a un livello sensibilmente inferiore ai 2 gradi Celsius e mantenerlo il più possibile vicino a 1,5 gradi Celsius.

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), nel 2019 il riscaldamento globale ammontava già a 1,1 gradi Celsius. Uno studio pubblicato nel luglio 2019 sulla rivista scientifica Nature chiarisce inoltre che già solo i gas a effetto serra provenienti dall'infrastruttura energetica globale esistente mettono in pericolo l'obiettivo climatico di 1,5 gradi Celsius. Qualsiasi investimento supplementare nelle energie fossili è quindi incompatibile con l'Accordo di Parigi.

L'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'Accordo di Parigi stabilisce che i flussi finanziari degli Stati firmatari devono essere resi compatibili con la necessaria riduzione di emissioni di gas a effetto serra. La delegazione svizzera ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione ed elaborazione di questo articolo.

Si pone pertanto la questione riguardo agli strumenti e alle misure con cui la BNS attua l'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'Accordo di Parigi nel quadro della propria politica monetaria. Sarebbe inoltre interessante sapere se le basi giuridiche esistenti sono sufficienti o se sono necessari adeguamenti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è dell'avviso che l'attuazione dell'Accordo di Parigi sia nell'interesse generale della Svizzera. Tale attuazione volta al raggiungimento degli obiettivi fissati spetta alla politica e, nel nostro Paese, avviene principalmente tramite la revisione totale della legge sul CO2, attualmente oggetto dei dibattiti parlamentari. La legge, e quindi l'attuazione dell'Accordo da parte della Svizzera, sono focalizzate sulla riduzione dei gas a effetto serra prodotti nel nostro Paese. Secondo la Costituzione federale (art. 99) e la legge sulla Banca nazionale (LBN; art. 5), la Banca nazionale svizzera (BNS) svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Questo mandato viene precisato nella LBN (art. 5) come segue: la BNS garantisce la stabilità dei prezzi tenendo conto dell'evoluzione congiunturale.

2. L'Accordo di Parigi sul clima si rivolge alle parti contraenti, ossia agli Stati e non attribuisce un ruolo diretto alle banche centrali. Nel quadro del suo mandato di politica monetaria, la BNS si occupa sempre più di aspetti legati al clima, all'ambiente e alla sostenibilità, nella misura in cui questi hanno un impatto sulla stabilità dei prezzi e sulle finanze. Dall'aprile del 2019 essa è inoltre membro del "Network for Greening the Financial System" (NGFS), una rete di banche centrali e autorità di vigilanza. Con l'adesione al NFGS, la Svizzera intende partecipare allo scambio di esperienze per meglio comprendere e prevedere i potenziali effetti dei rischi climatici sugli sviluppi macroeconomici e sulla stabilità finanziaria.

3. Come esposto al numero 1, il mandato della BNS consiste nel garantire la stabilità dei prezzi tenendo conto dell'evoluzione congiunturale. La sua definizione è deliberatamente restrittiva, anche al fine di evitare conflitti d'interesse. Come affermato al numero 2, la BNS si è occupata degli aspetti legati al clima e all'ambiente già nel quadro giuridico esistente, nella misura in cui questi hanno un impatto sulla stabilità dei prezzi o delle finanze. Un'estensione del mandato della BNS, nel senso che oltre a svolgere la politica monetaria essa dovrebbe esplicitamente perseguire determinati obiettivi climatici, significherebbe discostarsi dall'attuale approccio relativo al compito, al ruolo e agli strumenti della BNS e richiederebbe una modifica delle basi legali. In questo contesto occorre anche aggiungere che il Consiglio federale sarebbe disposto ad analizzare in dettaglio, in un rapporto, i potenziali effetti dei rischi climatici e ambientali sulla stabilità dei prezzi e delle finanze come pure le possibilità e i limiti della presa in considerazione degli obiettivi di sostenibilità nella politica d'investimento della BNS. È per questo motivo che ha proposto di accogliere il postulato 20.3012 "Obiettivi di sviluppo sostenibile per la Banca nazionale svizzera".

Risposta del Consiglio federale.