20.3715 · Mozione · 2020-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di inasprire la regolamentazione che disciplina l'esportazione delle pistole al peperoncino.
Accuse sull'uso di pistole al peperoncino di fabbricazione svizzera del tipo JPX4 per reprimere le manifestazioni che chiedevano più democrazia a Hong Kong sono state recentemente avanzate in una petizione lanciata dai manifestanti vittime di tali spari da parte della polizia antisommossa nella megalopoli cinese. Nella risposta alla domanda 20.5329, il Consiglio federale riconosce di essere a conoscenza di queste accuse ma afferma di non aver rilasciato alcuna autorizzazione per l'esportazione a Hong Kong di tali dispositivi al peperoncino.
La pistola in questione, come altre armi simili, permette di proiettare peperoncino liquido ad altissima velocità (velocità iniziale: 650 km/h) a scopo di autodifesa, ma si rivela molto efficace anche come arma antisommossa che può ferire i manifestanti o per lo meno provocare loro parecchio fastidio. Nelle mani di un potere autoritario e delle sue forze di polizia diventa un'arma repressiva che contribuisce a limitare i diritti democratici dei cittadini.
Nel caso denunciato tramite la petizione dei manifestanti di Hong Kong, che punta il dito contro la Svizzera e i suoi produttori di armi, permangono dubbi sul reale coinvolgimento del nostro Paese. Una delle aziende produttrici nega, ma non è l'unica a fabbricare questo tipo di armi nel nostro Paese; il Consiglio federale non ha dato alcuna autorizzazione. Queste armi provengono quindi da altri Paesi oppure potrebbe risultare che il destinatario finale, la polizia di Hong Kong, non fosse in realtà il destinatario indicato alla Svizzera? Armi di questo tipo sono state esportate in Cina?
È invece indiscusso che le modalità di esportazione di questo tipo di armi devono essere regolamentate più severamente per evitare in ogni caso che queste ultime vengano utilizzate dalle forze repressive contro la popolazione. La situazione politica e sociale dello Stato destinatario deve essere analizzata approfonditamente e soprattutto devono essere svolte indagini serie per un lungo periodo di tempo per garantire che il destinatario ufficiale dell'esportazione corrisponda effettivamente al destinatario finale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I dispositivi di lancio per spray al peperoncino, comunemente denominati pistole al peperoncino, non sono soggetti alle misure internazionali di controllo delle esportazioni. In Svizzera la legge sulle armi (LArm; RS 514.54) disciplina il campo d'applicazione delle armi soggette a questa legge. Conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera g LArm, per armi s'intendono le imitazioni di armi che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. Secondo la legge summenzionata, l'esportazione di tali dispositivi è regolamentata dalla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202).
Nella fattispecie la SECO, in qualità di autorità preposta al controllo delle esportazioni, non ha rilasciato autorizzazioni per tali dispositivi per Hong Kong. Sono state invece rilasciate autorizzazioni per l'esportazione di pistole al peperoncino in Cina, nel rispetto dei criteri previsti dalla LBDI. Il Consiglio federale non è a conoscenza di un'eventuale trasmissione di queste pistole alla polizia di Hong Kong.
La LBDI, che si limita ad attuare le misure di controllo delle esportazioni convenute negli accordi internazionali e nei regimi di controllo delle esportazioni, non contiene criteri adeguati sulla base dei quali si potrebbe negare un'autorizzazione di esportazione per pistole al peperoncino. Ciò significa in pratica che una domanda di esportazione potrebbe essere respinta solo in circostanze molto specifiche, ad esempio se vi sono ragioni di supporre che i beni non rimangano presso i destinatari finali dichiarati o se una sanzione adottata dalla Svizzera prevedesse il divieto di esportare tali beni.
Il Consiglio federale segue attualmente diverse discussioni al riguardo a livello internazionale. Per la prossima assemblea generale delle Nazioni Unite è in preparazione un rapporto sull'armonizzazione dei controlli nazionali dei beni summenzionati. In base a questo testo le Nazioni Unite decideranno le prossime tappe. Il Consiglio federale è a conoscenza del regolamento adottato dall'Unione europea (UE) nel 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il regolamento, che viene costantemente aggiornato dall'UE, non si basa però su accordi internazionali o su regimi di controllo delle esportazioni. L'adozione in Svizzera di una disposizione legale corrispondente richiederebbe un adeguamento della LArm.
In caso di urgenza e se la tutela degli interessi del Paese lo rendesse necessario, il Consiglio federale potrebbe adottare un'ordinanza basata direttamente sulla Costituzione federale (art. 184 cpv. 3 Cost.; RS 101). Il Consiglio federale ritiene tuttavia che le condizioni non siano ancora soddisfatte.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.