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20.3728 · Interpellanza · 2020-06-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Per quanto riguarda l'informazione fornita dall'Amministrazione federale sul diritto internazionale, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La SECO e il DFAE stanno cercando di aggirare il popolo e il Parlamento facendo riferimento alle linee guida dell'ONU e dell'OCSE per creare nuove norme di diritto internazionale consuetudinario?

2. Come garantisce il Consiglio federale che attraverso i progetti del DFAE e della SECO non si possano creare norme di diritto internazionale consuetudinario senza il coinvolgimento del popolo, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati?

3. Perché il DFAE e la SECO non chiariscono nelle loro pubblicazioni se le fonti legali sono incluse o meno nella RS e quindi se costituiscono o non costituiscono norme di diritto internazionale vincolanti?

4. Come giudica il Consiglio federale il fatto che il diritto non vincolante abbia l'apparenza di una norma giuridicamente vincolante?

5. Perché i siti federali non contengono alcuna spiegazione del carattere giuridicamente o non giuridicamente vincolante?

6. Il Consiglio federale è disposto a chiarire in tutte le future pubblicazioni se determinate norme internazionali siano giuridicamente vincolanti o meno?

Begründung

La Costituzione federale sancisce che la Confederazione e i Cantoni rispettino il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4). Per la Svizzera, il diritto internazionale applicabile è pubblicato nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) alla rubrica "Diritto internazionale".

Poiché la Convenzione per la salvaguardia dei diritti (CEDU) è parte del diritto internazionale vincolante, figura nella RS. Al contrario, dato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 1948 o i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani del 2011 del Consiglio dei diritti umani dell'ONU non costituiscono un trattato internazionale vincolante, ma sono di natura puramente programmatica, non sono stati inclusi nella RS.

Sulla homepage della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sono pubblicati, per esempio, il Piano d'azione nazionale 2020-2023 della Svizzera del 19 gennaio 2020 o le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, ma il lettore non viene avvertito del fatto che questi due documenti non contengono norme giuridicamente vincolanti di diritto internazionale e quindi non figurano nella RS.

La SECO ha pubblicato anche un opuscolo sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani delle PMI svizzere in cui afferma che la Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU è rilevante, pur tacendo sul fatto che questa dichiarazione non è inclusa nella RS.

I "Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani - Piano d'azione nazionale 2020-2023 della Svizzera" e le "Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali" non sono frutto della partecipazione democratica ossia del coinvolgimento del popolo e delle Camere federali attraverso un normale iter legislativo.

Il diritto internazionale può inoltre assumere la forma del diritto internazionale consuetudinario, la cui elaborazione sfugge completamente al popolo e al Parlamento.

Stellungnahme des Bundesrates

1, 2, 5 e 6

I Principi guida del 2011 su imprese e diritti umani del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali sono strumenti non vincolanti del diritto internazionale. Ciò è indicato in diversi punti del sito web della SECO (cfr. p. es. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/OECD-Guidelines.html, stato: 24 giugno 2020). Nell'opuscolo per le PMI "Gestione aziendale responsabile: la chiave del successo" si legge che i principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani costituiscono appunto una guida. Il documento chiarisce anche quali sono i diritti umani rilevanti per le aziende senza presentarli come giuridicamente vincolanti. In occasione dell'elaborazione del piano d'azione e dell'opuscolo citato, il DFAE e la SECO hanno consultato pubblicamente le parti interessate, in particolare le organizzazioni mantello dell'economia, per le quali non era in discussione il carattere giuridicamente non vincolante di questi documenti.

Gli strumenti giuridicamente non vincolanti raramente diventano norme di diritto internazionale consuetudinario. L'emergere di una norma di diritto consuetudinario presuppone due elementi: la ripetizione regolare di azioni identiche da parte degli Stati e la loro convinzione di agire sul piano del diritto (e non, p. es., della morale o della cortesia). Entrambi gli elementi richiedono la partecipazione di un numero sufficiente e rappresentativo di Stati.

3 e 4

La Raccolta ufficiale e la Raccolta sistematica delle leggi federali (RU e RS) contengono solo i trattati internazionali che sono giuridicamente vincolanti per la Svizzera e che soddisfano i criteri della legge sulle pubblicazioni ufficiali (art. 3 cpv. 1 e art. 11 LPubb; RS 170.512).

In linea di principio il Consiglio federale si pronuncia sempre chiaramente sul carattere giuridicamente vincolante degli strumenti internazionali. Se questa informazione manca, si tratta di una svista.

La Dichiarazione universale dei diritti umani è stato il primo documento di portata universale a presentare un elenco completo dei diritti umani ed è quindi considerata la base del diritto internazionale in questo ambito. Si tratta tuttavia di una risoluzione giuridicamente non vincolante dell'Assemblea generale dell'ONU, che di conseguenza non deve essere pubblicata nella RS.

Risposta del Consiglio federale.