20.3740 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Come riportato da diversi media, un docente di informatica della scuola universitaria professionale di San Gallo (FHSG), a titolo privato, si è espresso in termini critici sui social media sul "matrimonio per tutti". In seguito a questo, vari ambienti, tra cui evidentemente degli studenti, hanno dato il via ad una vera e propria caccia alle streghe nei confronti del docente e hanno cercato di farlo dimettere a causa delle sue opinioni. La direzione della scuola professionale si è quindi vista costretta a prendere le distanze a nome della scuola dalle opinioni espresse dal docente, in particolare "dalla posizione espressa nel commento e da ogni ulteriore osservazione". Si è fatto riferimento a un documento di base della FHSG sulla gestione della diversità.
In merito a questo, invito il Consiglio federale a rispondere a queste domande:
1. Come giudica il fatto che docenti, insegnanti e dipendenti pubblici in generale debbano evidentemente mettere in conto il fatto che il loro datore di lavoro pubblico prenda le distanze da loro perché hanno espresso una propria legittima opinione come soggetti privati? Quali sono le basi legali di queste prese di distanza?
2. Quali misure intraprende il Consiglio federale per difendere il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e per proteggere i dipendenti pubblici da campagne d'odio non democratiche, sostenendoli? Quali linee guida e programmi di sensibilizzazione ha già elaborato la Confederazione a questo proposito, in modo che le espressioni delle proprie opinioni come privati, che rientrano nel sistema democratico, non siano penalizzanti a livello professionale?
3. Come giudica il fatto che ci siano scuole universitarie professionali che evidentemente redigono dei documenti di base interni secondo i quali un atteggiamento critico nei confronti del "matrimonio per tutti" è una "violazione dei principi di diversità"? Questo non è in contrasto con l'articolo 16 (Libertà d'opinione e d'informazione) della Costituzione federale?
4. I rettori e i rappresentanti di tutte le istituzioni d'istruzione pubbliche saranno redarguiti in futuro se contestano la legittimità delle opinioni private espresse da insegnanti e le respingono?
Stellungnahme des Bundesrates
1.- 4. All'interno della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), presieduta dalla Confederazione, la Confederazione e i Cantoni provvedono a coordinare la politica universitaria a livello nazionale. Tuttavia, per quanto riguarda le scuole universitarie professionali, le alte scuole pedagogiche e le università la competenza spetta ai Cantoni. Inoltre, solitamente le scuole universitarie godono di un'ampia autonomia. La Confederazione non ha nessuna competenza, in particolare in merito alle questioni concernenti il rapporto tra le scuole universitarie cantonali e il loro personale. Pertanto, il Consiglio federale non può rispondere alle domande che riguardano direttamente la scuola universitaria professionale menzionata e il Cantone di San Gallo in quanto ente responsabile della scuola.
Con riferimento alle domande generali sulla libertà d'opinione degli impiegati statali è possibile formulare i seguenti principi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 108 la 172 pag. 175) anche i dipendenti degli enti di diritto pubblico godono della protezione della libertà d'opinione, sancita nell'articolo 16 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101). Si tratta di uno dei pilastri delle società democratiche. Secondo la giurisprudenza, i dipendenti pubblici possono, in particolare al di fuori del contesto lavorativo, partecipare a dibattiti politici sia pubblici che privati.
Il limite delle attività extraprofessionali di queste persone arriva dove il loro comportamento mette a rischio l'adempimento dei compiti. Oltre al tipo di attività extraprofessionali, occorre considerare anche i compiti nonché la posizione e la responsabilità degli interessati. La rilevanza dell'obbligo di fedeltà deve essere stabilita caso per caso, ponderando tutti gli interessi in campo. Le limitazioni della libertà d'opinione basate sull'obbligo di fedeltà devono essere motivate da giustificazioni obiettive ed essere proporzionate allo scopo (DTF 136 I 332 pag. 335).
Qualora un impiegato di un ente di diritto pubblico ritenga che la sua libertà d'opinione sia ingiustamente limitata può avvalersi di appositi rimedi giuridici sia a livello cantonale che federale.
Risposta del Consiglio federale.