20.3746 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° aprile 2020 nell'Unione europea (UE) è obbligatorio indicare l'origine degli ingredienti primari delle derrate alimentari. Restrizioni e incertezza del diritto nell'ordinanza svizzera in materia rendono difficile indicare questa informazione a titolo volontario in Svizzera. Ne può derivare una discriminazione dei prodotti con un'indicazione di provenienza svizzera sul mercato dell'UE e una riduzione dell'offerta sul mercato svizzero.
Prendiamo l'esempio di un prodotto di pasticceria che reca un'indicazione di provenienza svizzera e che contiene crema di nocciole. Nell'UE occorre indicare l'origine delle nocciole o della crema di nocciole, poiché costituiscono il cosiddetto ingrediente primario. In alternativa è possibile indicare che l'ingrediente non proviene dallo stesso luogo della derrata alimentare, ad esempio con la precisazione "Provenienza delle nocciole: UE" oppure "Crema di nocciole non proveniente dalla Svizzera".
Se lo stesso prodotto è venduto in Svizzera, non è obbligatorio indicare la provenienza dell'ingrediente primario se nel prodotto questi è presente in misura inferiore al 50 per cento. Il fabbricante che intende riportare questa indicazione a titolo volontario deve tuttavia rispettare gli stessi criteri pervisti per le indicazioni obbligatorie, che sono nettamente più restrittivi nel diritto svizzero che in quello dell'UE. In effetti, in Svizzera occorre indicare sempre il Paese di provenienza della materia prima che costituisce l'ingrediente (nel caso in esame, le nocciole). Il diritto svizzero non prevede indicazioni come "Provenienza delle nocciole: UE" oppure "Crema di nocciole non proveniente dalla Svizzera".
Un fabbricante svizzero di derrate alimentari che intende smerciare il suo prodotto sia in Svizzera che nell'UE ha due possibilità:
a. utilizzare lo stesso imballaggio per i due mercati attendendosi ai requisiti più severi posti dal diritto svizzero anche nel mercato dell'UE;
b. utilizzare imballaggi differenti per il mercato svizzero e quello dell'UE.
Alla luce di queste considerazioni invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Non ritiene che si dovrebbe impedire, a causa delle disposizioni inutilmente troppo restrittive dell'articolo 39 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), di svantaggiare gli esportatori di prodotti che recano un'indicazione di provenienza svizzera e di rischiare una riduzione dell'offerta sul mercato interno?
2. Non ritiene che, oltre alle indicazioni obbligatorie secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 3 OID, dovrebbe essere consentito riportare indicazioni facoltative sulla provenienza di ingredienti primari senza necessariamente ottemperare alle esigenze cui sono sottoposte le informazioni obbligatorie conformemente all'OID, tanto più che esse corrispondono alle prescrizioni europee e non sono ingannevoli, ad esempio sotto forma di un'indicazione negativa ("Nocciole non provenienti dalla Svizzera"), di un'indicazione della regione di origine dell'ingrediente primario ("Provenienza delle nocciole: UE") o dell'indicazione del Paese d'origine di un ingrediente composto ("Provenienza della crema di nocciole: Italia")?
3. Non ritiene che, oltre alle indicazioni obbligatorie secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 3 OID, quando si fornisce un'indicazione facoltativa sull'origine degli ingredienti primari senza ottemperare alle esigenze cui sono assoggettate le indicazioni obbligatorie, si potrebbe evitare o ridurre un eventuale rischio di inganno del consumatore svizzero indirizzandosi espressamente ai consumatori dell'UE (p. es. "Per la distribuzione nell'UE: nocciole non provenienti dalla Svizzera")?
4. Come ritiene possibile impedire le conseguenze negative della discrepanza tra diritto dell'UE e diritto svizzero per i fabbricanti di derrate alimentari con indicazione di provenienza svizzera nonché per l'offerta di prodotti in Svizzera? Come intende sfruttare o sostenere queste possibilità?
Begründung
Il rapporto esplicativo sull'OID relativizza il tenore dell'articolo 39 capoverso 2, precisando che le informazioni fornite su base volontaria devono "di principio" soddisfare i requisiti cui sono assoggettate le informazioni obbligatorie, altrimenti vi è il rischio di inganno. Difficile sapere esattamente cosa questo significhi. Alcune imprese hanno chiesto a laboratori cantonali l'autorizzazione a riportare su imballaggi per il mercato svizzero indicazioni destinate esclusivamente ai consumatori dell'UE, come "Per l'UE: nocciole non provenienti dalla Svizzera" e i pareri espressi dagli organi d'esecuzione divergono.
Autorizzare informazioni facoltative al di fuori del campo d'applicazione delle informazioni obbligatorie nulla cambia rispetto al fatto che i requisiti posti dall'articolo 16 capoversi 1-3 OID per l'indicazione dell'origine degli ingredienti sono molto più restrittivi di quelli dell'articolo 26 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dei suoi regolamenti d'esecuzione. Questo consente unicamente di riportare le stesse indicazioni sugli imballaggi per la Svizzera e l'UE.
Il fabbricante svizzero che decide di utilizzare il medesimo imballaggio per i due mercati riesce in un primo momento a contenere i costi supplementari derivanti da imballaggi differenti. Tuttavia se, a causa di un brutto raccolto, di interruzioni dell'approvvigionamento o altro, deve procurarsi nocciole in un altro Paese è costretto a modificare l'indicazione riportata sull'imballaggio mentre il suo concorrente belga può lasciare immutata l'indicazione "Nocciole non provenienti dal Belgio" sull'imballaggio del suo prodotto che reca un'indicazione di origine dal Belgio. E se la o le materie prime di un ingrediente provengono da più Paesi e i lotti di queste materie prime non sono tracciabili e possono subire modifiche in funzione della disponibilità (p. es. miele e mandorle provenienti da differenti Paesi per il torrone costituente l'ingrediente principale di una derrata alimentare), è ancor più complicato rispettare il disciplinamento.
Viceversa, se il produttore svizzero decide di utilizzare imballaggi distinti per il mercato svizzero e il mercato dell'UE deve farsi carico di costi supplementari derivanti dalla differenziazione degli imballaggi. Vi sono anche problemi pratici: non sempre si sa, nella fase di produzione, se il prodotto sarà smerciato al consumatore finale in Svizzera o nell'UE. Entrambe le soluzioni presentano dunque inconvenienti e l'utilizzazione all'estero di una indicazione di provenienza svizzera può diventare meno interessante. Ma senza questo argomento di marketing, la competitività dei produttori svizzeri si indebolisce. Le imprese decisamente orientate verso l'esportazione sono inoltre facilmente indotte a rinunciare al relativamente piccolo mercato svizzero: vi è dunque il pericolo di una riduzione dell'offerta sul mercato interno.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La dichiarazione di provenienza delle derrate alimentari deve tenere in considerazione sia l'esigenza dei consumatori di un'informazione trasparente e non ingannevole, sia l'interesse dell'economia a evitare complicazioni commerciali con l'UE. Il Consiglio federale ritiene che esistano diverse soluzioni praticabili nel quadro del diritto vigente per tenere debitamente conto di questi interessi (cfr. risposta alla domanda 4). Di conseguenza, dall'applicazione del diritto svizzero non si attendono né svantaggi all'esportazione per i produttori svizzeri né una riduzione del mercato nazionale.
2. Le indicazioni di provenienza per gli ingredienti primari sono obbligatorie in Svizzera e nell'UE solo a determinate condizioni (non identiche). Inoltre, in entrambi i sistemi giuridici sono ammesse indicazioni di provenienza volontarie se soddisfano i requisiti previsti per quelle obbligatorie. In Svizzera, come indicazione di provenienza è generalmente ammessa solo l'indicazione del Paese. Nell'UE sono possibili anche dichiarazioni negative come "non proveniente dall'UE" o "non proveniente da [Paese di produzione]".
L'articolo 39 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16), secondo cui le informazioni (di provenienza) sulle derrate alimentari di cui all'articolo 3 devono corrispondere alle indicazioni (di provenienza) obbligatorie, mira a proteggere i consumatori dagli inganni. Le informazioni negative (ad es. "crema di nocciole non proveniente dalla Svizzera") non soddisfano le loro legittime aspettative di un'informazione trasparente perché lasciano senza risposta la provenienza di un ingrediente. In questo modo, i consumatori possono sentirsi ingannati. La regolamentazione svizzera, che consente solo indicazioni di provenienza esatte, è anche frutto di un compromesso negoziato con l'industria alimentare, il commercio, le organizzazioni dei consumatori e l'esecuzione. Alla luce di ciò, il Consiglio federale respinge l'introduzione di indicazioni di provenienza negative.
3. Le "doppie dichiarazioni", che distinguono tra prodotti venduti in Svizzera e all'estero, come proposto dall'autore dell'interpellanza, presentano un notevole potenziale di inganno. Tuttavia, su questo tema non ci si è ancora fatti un'opinione completa né in Svizzera né nell'UE. Nell'ambito delle sue possibilità, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria chiarirà con la Commissione europea se l'indicazione proposta è legale nell'UE. Discuterà inoltre con gli organi di esecuzione cantonali, le organizzazioni per la protezione dei consumatori e il settore se anche una "doppia dichiarazione" potrebbe essere accettata in Svizzera.
4. Le possibilità di una dichiarazione di provenienza secondo il diritto svizzero menzionate nella risposta 1 sono:
a. indicazione del Paese di produzione e indicazione precisa della provenienza dell'ingrediente primario. Ciò è conforme anche al diritto dell'UE.
b. Indicazione del Paese di produzione con un indirizzo (art. 15 cpv. 6 OID). Questa indicazione non è considerata un'indicazione di provenienza nell'UE e pertanto non implica l'obbligo di indicare la provenienza dell'ingrediente primario.
c. Stampa del cambiamento di provenienza dell'ingrediente primario per mezzo di stampante a getto d'inchiostro o altra tecnica, insieme al lotto (sempre diverso).
d. Stampa del Paese di produzione della derrata alimentare per il mercato svizzero tramite stampante a getto d'inchiostro; la stampa decade per l'esportazione. Anche in questo modo può essere utilizzato lo stesso imballaggio per il mercato nazionale e per l'esportazione.
Risposta del Consiglio federale.