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20.3748 · Mozione · 2020-06-18

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge necessarie che prevedono l'istituzione di un organo eletto dall'Assemblea federale che accompagna e riflette sui provvedimenti ordinati dal Consiglio federale in situazioni straordinarie. L'organo deve essere composto da rappresentanti dell'Assemblea federale, dei Governi cantonali, del mondo economico e scientifico. In particolare il Consiglio federale deve permettere all'organo di discutere degli provvedimenti in questione e di esprimere un proprio parere.

Begründung

Il periodo di confinamento durante la pandemia dovuta al coronavirus ancora in corso ha mostrato che il Consiglio federale può in situazioni straordinarie ordinare provvedimenti che riguardano ampie fasce della società e dell'economia. In questo contesto sono stati limitati numerosi diritti fondamentali, tra cui il diritto alla libertà personale, economica, di religione, di opinione, di informazione, dei media, di riunione, così come la garanzia della proprietà e i diritti politici. Le conseguenze che ne derivano e che si ripercuotono sui diritti dell'individuo, sulle procedure conformi allo Stato di diritto e sull'ordinamento economico erano e sono considerevoli. In particolare si ripresenta la questione relativa ai fondamenti giuridici e la proporzionalità dei provvedimenti, che riguarda in generale atti emanati in situazioni straordinarie, di cui all'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale o l'articolo 7 della legge sulle epidemie.Considerata la portata della questione è dunque necessario istituire un organo che, in previsione dell'emanazione di tali norme e durante la loro intera durata di validità, possa discuterne e fornire al Consiglio federale un parere in merito. Tale organo dovrà essere composto da rappresentanti di differenti ambiti, quali l'Assemblea federale e i Governi cantonali, il mondo accademico ed economico e non devono essere vincolati da direttive. Con questo tipo di organizzazione istituzionalizzata il Consiglio federale potrà prendere in considerazione un parere esterno, attendibile e legittimato dall'Assemblea federale, specialmente in caso di eventi imprevedibili e difficili da gestire. Inoltre l'organo deve essere autorizzato a commentare pubblicamente i provvedimenti emanati dal Consiglio federale. Quest'organo sarà eletto all'inizio di ogni nuova legislatura dall'Assemblea federale plenaria. Sarà convocato esclusivamente nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge in cui il Consiglio federale ha il diritto di prendere provvedimenti straordinari ed emanare le relative norme. Il disciplinamento di tale organo può avvenire anche nel quadro di una revisione parziale di una legge già in vigore, come la legge sul Parlamento o la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di presentare entro la fine del 2020 un rapporto di valutazione sulla gestione della crisi durante la pandemia di COVID 19 con le relative raccomandazioni. Le Commissioni della gestione (CdG) hanno altresì avviato un'ispezione per verificare come le autorità federali hanno gestito la pandemia. Solo quando questi risultati saranno noti si potrà decidere se sono necessarie nuove strutture. Per la gestione delle crisi è competente, in linea di principio, il Consiglio federale. Le "Istruzioni concernenti la gestione delle crisi nell'Amministrazione federale" del 21 giugno 2019 (FF 2019 3837) prevedono che la Cancelleria federale assicuri "la collaborazione tra il Parlamento e l'Amministrazione federale in caso di crisi". Ciò è quanto avvenuto durante la pandemia di COVID 19. Una delegazione del Consiglio federale si è incontrata a più riprese con i vertici dei partiti e dei gruppi parlamentari e il Cancelliere della Confederazione era in contatto con la presidente del Consiglio nazionale e il presidente del Consiglio degli Stati. Il coinvolgimento dei Cantoni, delle cerchie economiche, della comunità scientifica e della società civile è stato garantito anche attraverso lo Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus (SMCC) e varie task force.La validità delle ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione, che il Consiglio federale può emanare in caso di crisi per far fronte a gravi turbamenti esistenti della sicurezza interna ed esterna, è limitata nel tempo (art. 185 cpv. 3, secondo periodo, Cost.). Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore di una tale ordinanza, il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale un messaggio concernente una base legale per il contenuto della stessa (art. 7d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA, RS 172.010). In tal modo, le ordinanze di necessità possono essere sostenute e legittimate democraticamente nel diritto ordinario.