20.3751 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per limitare il ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel caso dei lavoratori stagionali, che vivono alle spalle delle casse di disoccupazione durante la stagione invernale? È consapevole del fatto che si tratta di una prassi sistematica di cui approfittano entrambe le parti, ovvero sia i datori di lavoro che i lavoratori?
2. Chi e come controlla se, durante il periodo in cui beneficiano delle indennità di disoccupazione, i lavoratori provenienti da uno Stato dell'UE/AELS rimangono in Svizzera o ritornano nel loro Paese d'origine per svolgere un altro lavoro? Per i disoccupati non vige infatti alcun obbligo di soggiornare in Svizzera.
3. Come si verifica che i lavoratori disoccupati provenienti da uno Stato dell'UE/AELS siano attivamente alla ricerca di un lavoro? In effetti questi ultimi sanno bene che la loro mancanza di lavoro è soltanto temporanea.
4. È possibile che questo difetto del sistema sia una delle ragioni del tasso di disoccupazione superiore alla media tra i lavoratori appartenenti a nazionalità molto presenti nei settori ad alta variazione stagionale (ad es. edilizia, agricoltura o ristorazione)?
5. Quali misure adotta il Consiglio federale per correggere questo difetto nel quadro degli accordi con l'UE? Non sarebbe più opportuno concedere soltanto permessi di soggiorno e di lavoro di durata limitata, come in passato con lo statuto di stagionale?
6. Come fa il Consiglio federale a garantire che i lavoratori con salario orario che lavorano un numero elevato di ore al mese durante la stagione estiva non siano più avvantaggiati in inverno, con le indennità di disoccupazione loro assegnate, rispetto alle persone che percepiscono un salario annuo?
7. Cosa si intende per "contratti di lavoro a catena"? Non bisognerebbe controllare meglio le agenzie di collocamento e i datori di lavoro per prevenire abusi nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione?
8. Quanti dipendenti che hanno percepito l'indennità per lavoro ridotto (ILR) hanno un permesso di soggiorno B o C e beneficiano momentaneamente in maniera indiretta dell'accesso agevolato all'ILR?
Begründung
L'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE/AELS stabilisce che tutti i titolari di un permesso B o C abbiano diritto all'indennità di disoccupazione se hanno lavorato per almeno 12 mesi e pagato i contributi negli ultimi due anni dalla prima iscrizione alla disoccupazione.
Purtroppo alcuni settori e i lavoratori sfruttano di proposito questo diritto a proprio vantaggio. Nel corso della primavera vengono assunti infatti numerosi collaboratori, in diversi settori, perlopiù attraverso agenzie di lavoro interinale, che sono poi licenziati in autunno, una volta finita la stagione. Questi lavoratori usano la cassa di disoccupazione in inverno e riemergono in primavera, tornando non di rado addirittura dagli stessi datori di lavoro. In vari settori è chiaro fin dall'inizio che queste persone non troveranno lavoro per tutto l'anno in Svizzera. Inoltre, visto che questi lavoratori sono prevalentemente assunti con un salario orario e durante la stagione lavorano per molte ore e fanno poche ferie, grazie all'indennità di disoccupazione del 70 per cento arrivano spesso a percepire un salario annuo più alto di quello dei dipendenti fissi nonostante nei mesi invernali non svolgano alcuna attività. Una situazione win win per tutti gli interessati, quindi, a spese però della cassa di disoccupazione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1) Per aver diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori stagionali sono in linea di principio tenuti ad estendere le loro ricerche di lavoro a impieghi a tempo indeterminato e al di fuori della loro professione. L'ufficio di revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione annesso alla SECO e i sistemi di controllo interni degli organi d'esecuzione cantonali garantiscono l'osservanza di questo requisito.
Ad 2) Le persone che percepiscono indennità di disoccupazione sono tenute a dichiarare mensilmente alla cassa di disoccupazione se hanno conseguito un reddito da attività lucrativa. Devono comunicare i guadagni intermedi e presentare i conteggi salariali. Confermano, con la propria firma, che tutte le informazioni fornite sono corrette e prendono atto che le false indicazioni possono comportare la revoca delle prestazioni e sfociare in denunce penali.
Il confronto regolare dei dati relativi alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione con quelli dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS permette di individuare i redditi non dichiarati e di sanzionare le persone coinvolte. Questo confronto non è possibile con i guadagni realizzati all'estero. Gli URC verificano l'idoneità al collocamento delle persone assicurate svolgendo regolarmente colloqui di consulenza, assegnando posti di lavoro e disponendo provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. In questo modo è possibile anche verificare se una persona assicurata svolge un lavoro non dichiarato in Svizzera o all'estero e, se del caso, sanzionarla.
I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS possono esportare le loro prestazioni di disoccupazione per una durata di tre mesi in uno Stato dell'UE/AELS. In questo caso il controllo della disoccupazione viene effettuato sul posto dai competenti uffici del lavoro.
Questi ultimi informano l'URC una volta al mese in merito allo svolgimento delle ricerche di lavoro e la cassa di disoccupazione svizzera in merito agli eventi che potrebbero influire sul diritto all'indennità.
Ad 3) Le persone che percepiscono indennità di disoccupazione sono tenute a presentare ogni mese le proprie ricerche di lavoro all'URC. In caso di ricerche insufficienti vengono sanzionate oppure, in caso di recidiva, il loro diritto all'indennità può essere revocato per inidoneità al collocamento.
Ad 4) Come dimostra il 16° rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l'UE, le persone immigrate in Svizzera negli ultimi 18 anni sono occupate in misura superiore alla media nell'ambito di rapporti di lavoro di durata limitata. Il fatto che svolgano più spesso impieghi stagionali, ad esempio nell'agricoltura, nell'edilizia o nel settore alberghiero e della ristorazione, è uno dei fattori che spiega il loro tasso di disoccupazione più elevato e soggetto a forti variazioni stagionali.
Ad 5) Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la durata di validità del permesso di soggiorno rilasciato a un lavoratore dell'UE/AELS è legata alla durata del suo contratto di lavoro, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un'attività stagionale. Il rapporto summenzionato dimostra che questo sistema contribuisce a rendere il mercato del lavoro più flessibile e permette ai lavoratori immigrati di integrare efficacemente la forza lavoro rappresentata dai lavoratori indigeni.
Ad 6) Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione. Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo (ad es. settore edile), il guadagno assicurato è ridotto in modo da corrispondere al salario annuo medio qualora il salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione superi il reddito ottenibile in base all'orario annuo medio.
Ad 7) Per contratti di lavoro a catena s'intende una successione di contratti di lavoro a tempo determinato con lo stesso contenuto. Questi contratti sono considerati abusivi se permettono di eludere norme vincolanti, come le disposizioni di protezione dalla disdetta e altri diritti dei lavoratori. La conseguenza giuridica di un simile aggiramento della legge è che le norme eluse vengono comunque applicate.
La cassa di disoccupazione deve chiarire le pretese di salario o di risarcimento in sospeso e surrogarsi al lavoratore in modo che tali pretese le siano trasmesse. Se constata un rapporto di lavoro a catena abusivo, inteso ad esempio a eludere la protezione dalla disdetta, la cassa fa valere le corrispondenti pretese di salario e di risarcimento nei confronti del datore di lavoro.
Ad 8) Il lavoro ridotto non viene conteggiato individualmente per i singoli lavoratori, bensì a livello aziendale. Non è pertanto possibile determinare come è ripartita l'indennità per lavoro ridotto tra le persone in funzione dei diversi permessi di soggiorno.
Risposta del Consiglio federale.