20.3761 · Mozione · 2020-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di emanare disposizioni onde ridurre al minimo la perdita di posti di lavoro o l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione a causa del coronavirus. A tal fine è necessario, in particolare, prolungare la durata di percezione dell'indennità per lavoro ridotto, nonché adottare misure riguardanti le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per evitare che le persone toccate vadano incontro a gravi difficoltà o casi di rigore.
Begründung
In considerazione della situazione economica successiva alla pandemia COVID-19, la situazione occupazionale rimane molto tesa. Per questo motivo, occorre continuare ad adottare misure che consentano di mantenere i posti di lavoro ed evitare che le persone toccate vadano incontro a gravi difficoltà.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso di prolungare da 12 a 18 periodi di conteggio la durata massima per beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) a partire dal 1° settembre. La proroga durerà fino alla fine del 2021. Questa misura permette alle imprese colpite da un calo temporaneo degli ordinativi e dalla conseguente riduzione del lavoro di preservare la forza lavoro e i posti di lavoro.
Per attenuare le conseguenze economiche di questa crisi sanitaria, si propone inoltre, attraverso il progetto di legge federale urgente di durata limitata, di permettere al Consiglio federale di decidere la proroga e l'adeguamento di alcune disposizioni dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), che entreranno in vigore dopo il 31 agosto 2020. A tale scopo il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento il messaggio per riformare la legge entro il mese di agosto 2020. L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, prolungata e modificata, dovrebbe permettere in particolare di prolungare i termini quadro per le persone che hanno beneficiato delle 120 indennità giornaliere supplementari dell'assicurazione contro la disoccupazione, decise dal Consiglio federale il 25 marzo 2020.
Senza la proroga della durata di validità e senza questa modifica la proroga del termine quadro si concluderebbe il 31 agosto 2020, poiché l'ordinanza secondo il diritto di necessità è di durata limitata. Pertanto, il 31 agosto 2020 tutte le persone tutelate dall'ordinanza avrebbero normalmente esaurito il diritto. Senza una proroga della disposizione sarebbe parimenti impossibile per le persone che non hanno esaurito il diritto, in certi casi, percepire le indennità ordinarie che non hanno potuto percepire durante il periodo di validità delle misure, visto che il termine quadro è scaduto.
Inoltre, gli assicurati che durante questi pochi mesi erano disoccupati non hanno potuto acquisire periodi di contribuzione né guadagni da conteggiare in caso di nuova disoccupazione. Si propone pertanto di permettere al Consiglio federale di prorogare il termine quadro applicabile al periodo di contribuzione per evitare che la disoccupazione abbia ripercussioni negative in un secondo tempo. Il Parlamento si esprimerà durante la sessione autunnale sul progetto di legge urgente COVID-19, che prevede in particolare questa delega.
L'assicurazione contro la disoccupazione dispone inoltre di molti strumenti collaudati che mirano a un'integrazione rapida e sostenibile delle persone in cerca d'impiego sul mercato del lavoro. L'organo di vigilanza dell'assicurazione contro la disoccupazione collabora con i Cantoni per sviluppare ulteriori strumenti per le persone in cerca d'impiego difficilmente collocabili; ciò dovrebbe migliorare il loro reinserimento sul mercato del lavoro.
Il Consiglio federale ritiene che sono già state adottate le disposizioni rispondenti alle richieste della mozione, a complemento di uno strumentario collaudato. Di conseguenza, raccomanda di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.