20.3762 · Mozione · 2020-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare alla modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 maggio 2020.
Begründung
In considerazione della situazione economica successiva alla pandemia COVID19, la situazione occupazionale rimane molto tesa. Per questo motivo, occorre continuare ad adottare misure che consentano di mantenere i posti di lavoro ed evitare che le persone toccate vadano incontro a gravi difficoltà.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La modifica del 20 maggio 2020 (RU 2020 1777) dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033) prevede che le persone in formazione, nonché le persone che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro oppure che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato non abbiano più il diritto di percepire a titolo eccezionale l'indennità per lavoro ridotto (ILR) e che venga reintrodotto il termine di preannuncio.
Per quanto riguarda le persone che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro oppure che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato, l'abrogazione del diritto all'ILR è avvenuta in concomitanza con la terza fase di allentamento e di riavvio dell'economia, ossia l'8 giugno 2020. Considerato che numerosi fattori condizionano la velocità e la portata della ripresa delle attività aziendali (norme igieniche e piani di protezione, sviluppo della domanda interna ed estera ecc.), questa data non è equiparata a un pieno riavvio. Ciononostante, la maggior parte di queste persone ha potuto ricominciare a lavorare l'8 giugno: i dirigenti, in particolare, possono ricominciare a lavorare anche se l'azienda non è ancora a pieno regime.
Senso e scopo dell'ILR, che si annovera tra gli strumenti dell'assicurazione contro la disoccupazione, non è garantire la sussistenza di un'azienda oppure coprire le perdite di fatturato o di affari, bensì preservare i posti di lavoro, evitando i licenziamenti a breve termine dovuti a un calo temporaneo della domanda di beni e servizi offerti e della conseguente perdita di lavoro. Per chi si trova in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro oppure è occupato nell'azienda del coniuge o del partner registrato, il rischio di perdere il posto di lavoro è particolarmente basso, perché queste persone ricoprono solitamente posizioni dirigenziali e decidono il proprio grado di occupazione.
Contrariamente ai lavoratori indipendenti, chi si trova in una posizione di datore di lavoro in una società di capitali dispone spesso di altri redditi, derivanti dai dividendi che risultano dalla propria partecipazione al capitale. Ha inoltre generalmente accesso ad altre fonti di liquidità (fideiussioni, crediti alle imprese ecc.), grazie alle quali dovrebbe essere in grado di coprire la fase di transizione durante la quale restano in vigore alcune restrizioni.
Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che certi settori possono ancora essere particolarmente colpiti a causa delle restrizioni sulle manifestazioni. In effetti, pur non essendo più vietate le manifestazioni fino a 1000 persone, la maggior parte degli avvenimenti è stata cancellata. L'ILR è destinata innanzitutto ai dipendenti che non ricoprono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e sui quali incombe un licenziamento; non è lo strumento idoneo per coprire le persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in questi settori e che si trovano in una situazione di rigore. Stando alle stime, si tratta di circa 2700 persone, che devono essere coperte dall'indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus a partire dal 1 giugno 2020.
Per quanto riguarda l'abrogazione dei diritti degli apprendisti, è prioritario che possano riprendere al più presto la loro formazione. Per i responsabili della formazione professionale che subiscono una perdita di ore lavorative, ma che continuano a seguire persone in formazione, il diritto all'ILR resta valido.
Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è stato abolito il 1° marzo 2020. A causa delle circostanze improvvise e imprevedibili, le imprese non hanno potuto trasmettere il preannuncio nei tempi. È dunque lecito ritenere che ora le imprese preannuncino il lavoro ridotto in modo tale che il suo inizio o la sua continuazione coincida con l'inizio del versamento dell'indennità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.